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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III - Parere 23 settembre 2008 n. 527
Pres. F. Patroni Griffi; Est. S. Malinconico
A.M. c/ Ministero della Giustizia


1. Processo civile - Consulenza tecnica d’ufficio – Albo dei periti e consulenti tecnici – Iscrizione – Requisiti – Consulente per la sicurezza ex D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - Previa iscrizione all’Albo professionale per i consulenti della sicurezza – Non è richiesta - Fattispecie.

 

2. . Processo civile - Consulenza tecnica d’ufficio – Albo dei periti e consulenti tecnici – Iscrizione – Requisiti – Consulente per la sicurezza ex D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - Previa iscrizione all’Albo professionale dei geometri (o degli ingegneri) – Non è richiesta - Fattispecie.

1. E’ illegittimo il diniego d’iscrizione all’Albo dei periti e consulenti tecnici del Tribunale, nella veste di consulente per la sicurezza ex D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, motivato con riferimento alla carenza d’iscrizione ad un Albo (nella specie, l’Albo professionale per i consulenti della sicurezza) inesistente, qualora il ricorrente (geometra comunale) sia in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 d. att. c.p.c., dall’art. 10, D. Lgs. n. 494/96 cit., nonché dell’autorizzazione della P.A. di appartenenza. (1)

 

2. E’ illegittimo, per contraddittorietà ed irrazionalità, il diniego d’iscrizione all’Albo dei periti e consulenti tecnici del Tribunale, nella veste di consulente per la sicurezza ex D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, motivato con riferimento alla carenza d’iscrizione all’Albo professionale dei geometri (o degli ingegneri) (nella specie, il ricorrente (geometra comunale), disponeva dei requisiti richiesti dall’art. 5 d. att. c.p.c., dall’art. 10, D. Lgs. n. 494/96 nonché dell’autorizzazione della P.A. di appartenenza).(2)

 

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(1-2) Il parere, gentilmente segnalato dal ricorrente, Geom. Alessandro Marconi, ha esaminato e risolto una questione interpretativa che, a quanto consta, non ha precedenti.
Sulla natura amministrativa delle decisioni dei Comitati di cui agli artt. 5 e 15, d. att. c.p.c. e sulla conseguente necessità di investire gli organi della giustizia amministrativa per far valere eventuali vizi procedurali e di merito v. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA - Sentenza 30 novembre 2006, n. 25499, così motivata: “Al riguardo, è opportuno precisare che in un caso analogo (trattatasi di un C.T.U. che nell'espletamento dell'incarico di custode giudiziario non aveva osservato una specchiata condotta morale ed era stato per questo sanzionato in sede disciplinare con la cancellazione dall'albo) questa Corte, con la sentenza 5 agosto 2004 n. 15027 di questa Sezione (sentenza non massimata) era pervenuta ad identica conclusione in base al rilievo che l'iscrizione all'albo dei CC.TT., avendo solo la funzione di offrire al Giudice un elenco preselezionato di professionisti dotati di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, diversamente dall'iscrizione nei singoli albi professionali, 'non concede all'iscritto uno status correlato ad una particolare situazione giuridica tutelabile, ma costituisce la scelta discrezionale del Comitato correlata ad un'attività di tipo amministrativo-gestionale'. Aggiungendo che 'medesima natura deve attribuirsi all'attività disciplinare del Comitato (ed al suo potere di infliggere le sanzioni di cui all'art. 20 disp. att. c.p.c.), la quale, dunque, non ha natura giurisdizionale ed è svolta in assenza di contraddittorio (diversamente rispetto alla disciplina delle singole categorie professionali, che si svolge in contraddittorio con l'Ordine). Siccome non provenienti da organi giurisdizionali, i provvedimenti resi dal Comitato, anche in sede di reclamo, non sono impugnabili, ai sensi dell'art. 111 Cost., a mezzo di ricorso per Cassazione'.
Motivazione sintetica ma che colpisce la sostanza del problema e che, quindi, va in questa occasione richiamata e ribadita, con il conforto di qualche ulteriore considerazione, anche alla luce della scarsa dottrina occupatasi dell'argomento. Pertanto, può inoltre rilevarsi:
che i Comitati di cui agli artt. 5 e 15 disp. att. c.p.c., hanno una duplice funzione e, cioè, quella attinente alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei CC.TT. e quella riguardante l'attività disciplinare regolata dagli artt. 19 e 21;
che si tratta di organismi che, pur essendo composti prevalentemente in primo grado e completamente in secondo da magistrati ordinari, non appartengono al quadro giurisdizionale, nè a quello della volontaria giurisdizione, bensì alla sfera del procedimento amministrativo (se è vero, com’è vero, che il discrimine fra giurisdizione volontaria e amministrazione sta in ciò che la prima si dirige verso situazioni ed interessi di rilievo privato mentre la seconda si esplica per fini di interesse pubblico) che mette capo ad un provvedimento amministrativo, come rilevato anche nel provvedimento impugnato;
che anche la surricordata dottrina, impegnata ad individuare il rimedio eventualmente esperibile avverso il provvedimento reso in sede di reclamo, non ha mai ipotizzato il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., propendendo eventualmente ed in maggior misura per la ricorribilità davanti al TAR.”. (A. Faccon)


Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Terza del 23 settembre 2008




N. Sezione 527/08

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL GEOM. SIG. MARCONI ALESSANDRO AVVERSO DECRETO DI RIGETTO DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI - CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – DEL RECLAMO RELATIVO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PERITI E CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI LIVORNO.




LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con foglio dell’1.2.2008, con la quale il Ministero della Giustizia chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
Visti il parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 4 marzo 2008 e la conseguente nota di adempimento del 16 luglio 2008 pos. 036.008.001 77.F.O., con la quale il Ministero della Giustizia ha trasmesso la documentazione richiesta.
Vista la relazione integrativa inviata il 17.3.2008.
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Sabato Malinconico.



PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 2.11.2007 il Signor Marconi Alessandro, geometra in servizio presso il Comune di Livorno, impugna la decisione notificatagli in via telematica il 31.10.2007 con la quale il Comitato indicato in oggetto ha respinto il reclamo avverso il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo dei periti e consulenti tecnci del Tribunale di Livorno, adottato dal medesimo Tribunale il 26.6.2007 nonché ogni altro atto connesso anche se non conosciuto.
Con il ricorso in argomento deduce:
a) la violazione degli articoli 5 e 15 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. rilevando la illegittima composizione del Comitato istituto presso la Corte di Appello e l’omessa motivazione circa la presenza in detto Comitato del sostituto procuratore generale in luogo del procuratore generale e la violazione del giusto procedimento e del diritto alla difesa perché non gli é stata resa nota la possibilità di farsi assistere da un legale nel corso del procedimento;
b) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 7, c. 1, 2° periodo e 25, c. 1 del R.D. 274/29 e agli artt. 2 e 6 della delibera della G.M. n. 314/98 del Comune di Livorno, nonché all’art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, oggi art. 53 del decreto legislativo n. 165/01, eccesso di potere per straripamento, difetto di istruttoria e carenza della motivazione.
A tal fine sostiene l’illegittimità della decisione di rigetto della sua domanda fondata in prima e seconda istanza sulla sua mancata iscrizione ad un Albo professionale e contesta la tesi esposta dal Comitato in prima e seconda istanza sulla base della circostanza relativa al suo particolare status di dipendente pubblico, che gli vieta l’iscrizione agli albi professionali ma, a suo dire, non gli impedisce l’iscrizione nell’Albo dei periti e consulenti del Tribunale in forza della deliberazione richiamata, che reca specifica autorizzazione in tal senso. Contesta, altresì la legittimità degli atti impugnati anche con riferimento all’istanza, prodotta in subordine, di iscrizione all’Albo del Tribunale quale consulente per la sicurezza, professionalità quest’ultima per la quale non esiste alcun Albo professionale e, quindi, non é richiesta alcuna preventiva iscrizione.
Lo stesso ricorrente, con successivo atto integrativo del ricorso prodotto in data 28.1.2008 in costanza del termine di 120 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuto come si é detto per via telematica il 31.10.2007, deduce un ulteriore motivo di impugnativa rilevando che la decisione in questa sede avversata risulterebbe sprovvista di sottoscrizione da parte dell’Autorità che l’ha emanata.
Il Ministero della Giustizia nella relazione difensiva e nella successiva relazione integrativa del 17.3.2008 con la quale ha trasmesso l’originale dell’atto integrativo al ricorso principale, si limita a confermare la legittimità degli atti impugnati in maniera generica ed esprime parere negativo sull’istanza cautelare di sospensiva avanzata dal ricorrente, contestando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.


CONSIDERATO
In via preliminare la Sezione prende atto che il Ministero della Giustizia con la richiamata nota del 16 luglio 2008 ha trasmesso, in adempimento di quanto disposto con il parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 4 marzo 2008, copia della decisione impugnata (a suo tempo notificata per via telematica) redatta in forma cartacea e regolarmente sottoscritta dal Presidente della Corte di Appello di Firenze, quale presidente del Comitato per la formazione dell’Albo dei consulenti tecnici.
Dall’acquisizione del menzionato atto in forma cartacea risulta pertanto dimostrata l’infondatezza del vizio di forma dedotto dal ricorrente con l’atto integrativo del ricorso principale presentato il 28.1.2008.
Quanto al primo motivo di impugnativa con il quale l’interessato deduce vizi del procedimento con riferimento, rispettivamente, alla presenza nel Comitato del sostituto procuratore generale in luogo del Procuratore generale presso la Corte di Appello e la omessa comunicazione ad esso ricorrente della possibilità di farsi assistere legalmente nel procedimento, la Sezione ritiene privi di pregio entrambi i rilievi avanzati. A tal fine osserva, rispettivamente, che: a) rientra tra le funzioni proprie del sostituto procuratore generale prendere le veci del procuratore generale quale suo vicario in caso di assenza o impedimento, senza necessità di specifico mandato; b) l’asserita carenza formale non ha impedito al ricorrente di esercitare adeguatamente e compiutamente il suo diritto di difesa, avendo potuto personalmente esporre le proprie ragioni producendo anche la direttiva 11.12.2003 del Consiglio nazionale dei geometri.
Con riferimento al secondo motivo di impugnativa dedotto nel gravame la Sezione ritiene, invece, che tale censura sia in parte fondata, quanto meno per quanto attiene all’istanza subordinata con la quale il ricorrente ha chiesto l’iscrizione all’Albo dei periti e consulenti tecnici del tribunale di Livorno quale consulente per la sicurezza.
Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione avversata con un’argomentazione sostanzialmente apodittica, la Sezione ritiene che, nel caso di specie, non esistendo uno specifico Albo professionale per i consulenti della sicurezza, ma ricorrendo i rimanenti requisiti richiesti dall’art. 5 delle disposizioni di attuazione c.p.c. e dall’art. 10 del decreto legislativo n. 494/1996 (requisiti peraltro espressamente richiamati nella stessa motivazione dell’atto impugnato) nonché l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, non doveva essere negata al richiedente l’iscrizione all’Albo dei periti e dei consulenti tecnici del Tribunale di Livorno sulla base dell’asserita mancanza di un requisito che materialmente non risultava possibile acquisire (iscrizione ad un Albo inesistente).
Per quanto innanzi esposto, deve pertanto considerarsi irrilevante e residuale l’osservazione secondo la quale “l’incarico di coordinatore viene attribuito al professionista nella veste di lavoratore autonomo”, e contraddittoria e irrazionale l’affermazione secondo la quale “la previa iscrizione nell’Albo dei geometri (o degli ingegneri), ancorché non espressamente prevista, discende dai principi generali .......................”.


P.Q.M.



esprime l’avviso che il ricorso deve essere accolto in parte unitamente all’istanza cautelare di sospensiva.






Il Presidente f.f.
(Filippo Patroni Griffi)


L’estensore
(Sabato Malinconico)


Il segretario
(Roberto Mustafà)







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