REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 5764/2000 R.G. proposto dai
Sig.ri Pietro Lombardo, Renato Perillo, Renato Cefalone, Maria Teresa Tartaglia, Franco Capriglione, Biagio Alfiero, Paolo Viglianti, Giuseppe Palella, Anna Maria Corbo, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Monarca ed elettivamente domiciliati presso Co.ge.ca., in Roma Via Alfredo Casella, n. 31;
CONTRO
il Comune di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Megale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabrizio Bisogni, in Roma, Via Crescenzio n. 43;
e nei confronti
- dei Sig.ri Armando Argenziano, Angela Ferrara, Anna Buonamano, Giuseppa Di Stasio, Giuseppe Landolfi, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Achille Vellucci, ed elettivamente domiciliati presso l’avvocato Giuseppe Sabatino, in Roma Via G. Troiani, n. 29;
- dei Sig.ri Giovanni Perretta, Michele Matano, Francesco Frappa, Giuseppe Marino, Armando Caranfa, Giuseppe Matano, Giuseppe Cestrone, Elena Boccino, Gaetano Compagnone, Elena Sivo, Antonio Gagliardi, Antonio Verrengia, Gioacchino Feole, Michele Mazzeo, Antonio Grella, Giuseppe Chianese, Antonietta De Bellis, Salvatore Canale, Giovanni D’Agostino, Gennaro Coiro, Carmine Melucci, Francesco Ribello, Carmine Di Pasquale, Pietro Buonamano, Sergio Primasso, Corrado Castrone, Vittorio Riscolo, Emanuela Capozio, Antonio Cerimoniale, Francesco Palmieri, Pasquale Picano, Ernesto Prassino, Concetta Paolisso, Antonio Verrengia, Antonio Varone, Edoardo Boccino, Luigi D’Onofrio, Carmela Alfieri, Domenico Bosco, Antonio Pagliaro, Domenico Feola, Pasquale Cestrone, Giovanna Purificato, Michele Mansueto, Romeo Grella, Francesco Rocco, Nicolina Ciriello, Domenico Calenzo, Annamaria Modelfino, Antonio Antinucci, Antonino Romualdo, Tommaso Orefice, Antonio Di Pasquale, Agostino Giaccaro, Orlando Ruggiero, Alessandra Di Marco, Libero Tormento, Oreste Fiorenza, Generoso Primasso, Giuseppe Noviello, Giuseppe Passaretta, Luigi Rafaniello, Pietro Feole, Aurelio Di Filippo, Aldo Marcheggiano, Romolo Di Giovanni, Enrico Guerriero, Argillio Enoterra, Antonio Carbonelli, Camillo Di Resta, Antonello Verrillo, Romeo Grella, Antonio Verrillo, Elio De Petra, Alessandro Bencivenga, Elvio Sava, Gennaro Salzillo, Renato Di Matteo, Crescenzo Di Meo, Lelio Di Cresce, Modestino Vacchione, Michele Varone, Antonio Olibano, Giovanni Perretta, Aldoo Trabucco, Mario Cestrone, Vito Azzuè, Francesca Matano, Antonio Corbo, Guido Di Lorenzo, Americo D’Addeo, Domenico Matano, Giuseppe Passaretti, non costituitisi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, 29 maggio 2000, n. 1672;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi, altresì, gli avvocati Megale e Vellucci, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. V, 29 maggio 2000, n. 1672 fu dichiarato inammissibile il ricorso (iscritto al n. 5623/1995 R.G.) e rigettato il ricorso (iscritto al n. 9015/1995 R.G.) proposti per l’annullamento della delibera 15 settembre 1995, n. 1259 con la quale la Giunta del Comune di Sessa Aurunca aveva disposto l’annullamento della delibera del 23 maggio 1991, n. 292 ed il recupero delle somme percepite dai ricorrenti, entro il limite del quinto dello stipendio, nonché per l’annullamento di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, ivi compreso la delibere 3 aprile 1995, n. 388 quale atto endoprocedimentale; nonché per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del premio di produttività anno 1990 e per la dichiarazione di illegittimità della delibera impugnata in quanto sopravvenuta alla formazione del giudicato.
Con il ricorso in appello in epigrafe i Sig.ri Pietro Lombardo, Renato Perillo, Renato Cefalone, Maria Teresa Tartaglia, Franco Capriglione, Biagio Alfiero, Paolo Viglianti, Giuseppe Palella, Anna Maria Corbo contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.
Il Comune di Sessa Aurunca si è costituito in giudizio per resistere al gravame; anche i Sig.ri Armando Argenziano, Angela Ferrara, Anna Buonamano, Giuseppa Di Stasio, Giuseppe Landolfi si sono costituiti in giudizio.
I Sig.ri Giovanni Perretta, Michele Matano, Francesco Frappa, Giuseppe Marino, Armando Caranfa, Giuseppe Matano, Giuseppe Castrone, Elena Boccino, Gaetano Compagnone, Elena Sivo, Antonio Gagliardi, Antonio Verrengia, Gioacchino Feole, Michele Mazzeo, Antonio Grella, Giuseppe Chianese, Antonietta De Bellis, Salvatore Canale, Giovanni D’Agostino, Gennaro Coiro, Carmine Melucci, Francesco Ribello, Carmine Di Pasquale, Pietro Buonamano, Sergio Primasso, Corrado Castrone, Vittorio Riscolo, Emanuela Capozio, Antonio Cerimoniale, Francesco Palmieri, Pasquale Picano, Ernesto Prassino, Concetta Paolisso, Antonio Verrengia, Antonio Varone, Edoardo Boccino, Luigi D’Onofrio, Carmela Alfieri, Domenico Bosco, Antonio Pagliaro, Domenico Feola, Pasquale Cestrone, Giovanna Purificato, Michele Mansueto, Romeo Grella, Francesco Rocco, Nicolina Ciriello, Domenico Calenzo, Annamaria Modelfino, Antonio Antinucci, Antonino Romualdo, Tommaso Orefice, Antonio Di Pasquale, Agostino Giaccaro, Orlando Ruggiero, Alessandra Di Marco, Libero Tormento, Oreste Fiorenza, Generoso Primasso, Giuseppe Noviello, Giuseppe Passaretta, Luigi Rafaniello, Pietro Feole, Aurelio Di Filippo, Aldo Marcheggiano, Romolo Di Giovanni, Enrico Guerriero, Argillio Enoterra, Antonio Carbonelli, Camillo Di Resta, Antonello Verrillo, Romeo Grella, Antonio Verrillo, Elio De Petra, Alessandro Bencivenga, Elvio Sava, Gennaro Salzillo, Renato Di Matteo, Crescenzo Di Meo, Lelio Di Cresce, Modestino Vacchione, Michele Varone, Antonio Olibano, Giovanni Perretta, Aldoo Trabucco, Mario Castrone, Vito Azzuè, Francesca Matano, Antonio Corbo, Guido Di Lorenzo, Americo D’Addeo, Domenico Matano e Giuseppe Passaretti non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
1. Il primo motivo di gravame (con il quale si censura la violazione dei principi ordinamentali relativi alla formazione del giudicato) è infondato.
Ed invero, nessuna “interferenza” (sul piano della formazione e dell’autorità del giudicato) può essere riscontrata fra la pronuncia dell’autorità giudiziaria civile (nella fattispecie, Pretore di Sessa Aurunca, decr. ing. 14 febbraio 1995, non opposto e dunque passato in giudicato) e la successiva attività provvedimentale di secondo grado che ha caducato (annullato d’ufficio) la delibera del 23 maggio 1991, n. 292. Ciò in quanto, come correttamente statuito in primo grado, mentre il decreto ingiuntivo (su cui è sceso in giudicato: ed invero, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 C.P.C., ha valore di cosa giudicata - Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026 - anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsti dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 – Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843; Id., 3 febbraio 1996, n. 105; Id., 7 luglio 1993, n. 678; Id., sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; Id., 28 marzo 1998, n. 807) si è pronunciato favorevolmente sulla spettanza del diritto di credito in capo ai ricorrenti in sede ordinaria, esso non ha (né avrebbe potuto) contestualmente acclarare la legittimità della delibera amministrativa “a monte” né, tanto meno, la legittimità (o il suo opposto) dell’esercizio del potere di autotutela.
2. Anche il secondo motivo di gravame (con il quale si denuncia la violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento di autotutela) è infondato atteso che per costante giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2195; Cons. Stato, sez. VI 19 febbraio 2003, n. 939; Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256) i termini del procedimento amministrativo (il cui avvio, nella fattispecie, era stato debitamente comunicato) devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge.
In particolare, il termine per la conclusione del provvedimento previsto dall’art. 2 della l. n. 241 del 1990 è da ritenere sollecitatorio e non perentorio; onde la sua mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale, nè esaurisce il potere dell’Amministrazione di provvedere.
Sul punto giova richiamare l’autorevole interpretazione del Giudice delle leggi secondo cui "Questa Corte, attenendosi peraltro alla chiara lettera della legge n. 241 del 1990, ha già affermato che il termine di trenta giorni, stabilito in via suppletiva e in una misura tale da sollecitare l’amministrazione a provvedere, riguarda ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d’ufficio che di parte, “a prescindere dall’efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari dell’atto” (sentenza n. 262 del 1997). Nella stessa sentenza ha altresì precisato che la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della Pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all’esecuzione del giudicato che abbia accertato l’inadempienza della pubblica amministrazione)" (Corte costituzionale, 17 luglio 2002, n. 355).
3. Anche il terzo motivo di gravame (con il quale si denuncia l’omessa o carente motivazione circa l’effusione del potere di autotutela) è infondato atteso che la giurisprudenza prevalente ha individuato varie ipotesi nelle quali l’interesse pubblico all’annullamento è, come suol dirsi, in re ipsa e non richiede particolare motivazione, ivi comprendendo in particolare tutte le ipotesi in cui l’interesse sotteso all’attività di autotutela consiste nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Id., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581).
Inoltre, come recentemente osservato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 293) il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri agenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. La motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte deve ritenersi insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dall’ agente, senza che occorra una comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Gen., parere 22 ottobre 2007, n. 145 nell’adozione di atti di recupero di somme indebitamente corrisposte, l’Amministrazione non è tenuta a fornire un diffuso discorso giustificativo, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore).
4. Anche l’ultimo motivo di ricorso non merita di essere accolto. Ed invero, contrariamente a quanto osservato dagli appellanti, art. 30 del d.P.R. n. 347 del 1983 stabilisce che i compensi incentivanti in favore degli impiegati siano erogati sulla base della preventiva formulazione di specifici programmi di attività delle singole unità organiche e della successiva attività di valutazione del risultato globale realizzato da ciascuna di esse, nonché dell’apporto individuale di ogni impiegato al raggiungimento del risultato stesso; non è legittimo, dunque, l’elargizione dell’erogazione in modo indistinto e sulla base della sola presenza in servizio del personale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 23 ottobre 1998, n. 626); ciò è, del resto, conforme alla ratio dell’istituto dell’incentivazione, che - mirando a conseguire l’efficienza dei servizi e ad elevare il livello di produttività - mal tollererebbe una distribuzione “a pioggia” di emolumenti.
Va osservato, altresì, che l’art. 8 del d.P.R. n. 333 del 1990 esclude expressis verbis la possibilità di erogazione generalizzata dei compensi incentivanti collegata solo alla presenza, ribadendo anzi la necessità di correlare la misura degli incentivi ad una valutazione delle singole prestazioni da effettuare (in mancanza di specifici parametri) tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai progetti-obiettivo predisposti.
In definitiva il ricorso in appello è infondato e merita di essere respinto.
La complessità delle questioni affrontate e la ricorrenza di ragioni equitative impongono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta - presidente,
Cesare Lamberti - consigliere,
Claudio Marchitiello - consigliere,
Carlo Lucrezio Monticelli - consigliere,
Michele Corradino - consigliere estensore,
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...............05/02/09................
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)