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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 133
Pres. BARBAGALLO, Rel. ATZENI
Alfa Wassermann s.p.a. (Avv. P. Napoletano) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare n.c


Giustizia amministrativa – Perenzione – Istanza di fissazione di udienza – Sottoscrizione della parte – Necessità – Sussiste

L’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, impone di presentare dopo il decorso di un decennio (5 anni a seguito della novella del 2008, non applicabile alla fattispecie in esame) la nuova domanda di fissazione dell’udienza “con la firma delle parti”, sicché esclude la possibilità di conferire al difensore la procura sulla base del quale egli agisce ordinariamente e prescrivendo, invece, con norma eccezionale, l’intervento personale della parte sostanziale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 2812/2007, proposto da

Alfa Wassermann s.p.a. in persona del Consigliere Delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Napoletano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11;

contro



il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare in persona del Ministro in carica non costituito in giudizio;

per l’annullamento



dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, sezione II bis, n. 276/2007 in data 28 febbraio 2007, resa inter partes;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 2 dicembre 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv. Napoletano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, notificato il 2/3/1989, Alfa Wassermann s.p.a. impugnava un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificatogli dal Ministero dell’ambiente, ora Ministero dell’ambiente e della tutela del mare.
Con decreto decisorio n. 1196/06 in data 7 novembre 2006 in TAR dichiarava la perenzione del ricorso.
A seguito di opposizione di Alfa Wassermann s.p.a. con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, sezione II bis, respingeva l’opposizione e confermava il decreto.
Avverso la predetta sentenza insorge Alfa Wassermann s.p.a. in persona del Consigliere Delegato chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Il Collegio definisce la controversia con decisione, in quanto il procedimento giurisdizionale deve essere concluso con l’adozione dell’unico provvedimento in grado di acquistare autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.
2. L’appello deve essere respinto.
Sostiene l’appellante che erroneamente il TAR ha dichiarato la perenzione sulla base del fatto che la nuova istanza di fissazione di udienza, che l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, imponeva alle parti di presentare dopo il decorso di un decennio (secondo la disciplina applicabile all’epoca dei fatti di causa) è stata firmata dal suo avvocato anziché dal proprio rappresentante legale.
Sostiene che la normativa richiamata non impone affatto che la domanda di cui si tratta sia sottoscritta dalla parte personalmente, ed aggiunge che al difensore era stata conferita delega, sulla base della quale era legittimato a sottoscrivere gli atti del processo.
La tesi non può essere condivisa.
La norma della cui applicazione si discute così recitava (il testo è stato novellato dall’art. dall'art. 54 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, non applicabile ratione temporis):
“A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo”.
Osserva il Collegio che la norma impone di presentare la nuova domanda di fissazione dell’udienza “con la firma delle parti”.
La prescrizione deve, evidentemente, avere un senso; non può quindi essere affermato che il suo significato consista nel ribadire l’obbligo di sottoscrivere anche l’atto del processo in questione, come qualunque altro.
Di conseguenza, l’espressione “nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti” rafforza il regime ordinariamente applicabile, imponendo che l’istanza sia sottoscritta dal soggetto che pur essendo la parte sostanziale del processo solitamente non firma i relativi atti.
Il legislatore, in altri termini, per evidenti motivi di economia dei mezzi processuali ha voluto assicurare che gli strumenti di tutela non siano inutilmente forniti per la trattazione di cause per le quali non residua ulteriore interesse.
Rilevato come sia forte la possibilità che cause pendenti da lungo tempo abbiano perso incidenza sugli interessi delle parti, ed individuato in dieci anni (ora cinque) il termine oltre il quale tale possibilità appare più concreta, ha imposto di assicurare al giudice l’attuale utilità del suo intervento.
Atteso peraltro che tale valutazione spetta in primo luogo alla parte sostanziale, che dispone dell’interesse dedotto in giudizio, ha imposto a quest’ultima di dichiarare personalmente la permanenza dell’interesse alla decisione, confermando la richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione.
In sostanza, nello specifico caso di cui ora si tratta il legislatore ha escluso la possibilità di conferire al difensore la procura sulla base del quale egli agisce ordinariamente imponendo invece, con norma eccezionale, l’intervento personale della parte sostanziale.
L’argomentazione proposta dall’appellante non può, in conclusione, essere condivisa.
3. L’appello deve, conseguentemente, essere respinto.
In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe BARBAGALLO - Presidente
Luciano BARRA CARACCIOLO - Consigliere
Domenico CAFINI - Consigliere
Roberto CHIEPPA - Consigliere
Manfredo ATZENI - Consigliere Est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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