REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9597 del 2003, proposto dal
Collegio dei geometri della Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Lubrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79;
contro
la Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 1669, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1330 del 1997;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dall’appellante;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 21 ottobre 2008;
Udito l’avvocato Filippo Lubrano per l’appellante;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con la delibera n. 13043 del 1° aprile 1997, la giunta provinciale di Asti ha disciplinato la procedura per il rilascio della autorizzazione per lo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura, disponendo (al punto 2, paragrafo 3) che alla relativa istanza va allegata una relazione tecnica agronomica, redatta o da un laureato in scienze agrarie e forestali o da un perito agrario abilitato alla professione.
Col ricorso n. 1330 del 1997 (proposto al TAR per il Piemonte), il Collegio dei geometri della Provincia di Asti ha impugnato il punto 2, paragrafo 3, di tale delibera, deducendo che illegittimamente non è stata inclusa anche la categoria dei geometri, tra i tecnici abilitati a redigere la relazione.
Il TAR, con la sentenza n. 1649 del 2002, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
2. Col gravame in esame, il Collegio appellante ha riproposto le censure respinte dal TAR ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.
A pp. 5-6 dell’atto di appello (che ripropone il motivo respinto dalla sentenza impugnata a pp. 4-5), l’appellante ha dedotto che la giunta provinciale non avrebbe potuto “escludere le competenze professionali dei geometri”, poiché “la materia della competenza professionale dei geometri appartiene in via esclusiva al legislatore e non è ammesso intervento sostitutivo o integrativo da parte di altri soggetti pubblici”.
3. Ritiene la Sezione che tale censura sia fondata e vada accolta.
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 142 del 1990 (vigente ragione temporis e poi trasfusa nel testo unico n. 267 del 2000), l’ente locale “nel rispetto della legge” ben può emanare norme di natura regolamentare, da applicare in sede di esame di istanze attinenti a procedimenti rimessi dalla legge alla sua competenza.
Infatti, per evitare che i propri uffici di volta in volta esaminino le istanze sulla base di mutevoli criteri di valutazione dei relativi presupposti, esso può determinare la formale documentazione da allegare all’istanza.
Tuttavia, l’ente locale non può delimitare il novero dei professionisti abilitati a redigere la relazione da allegare all’istanza.
Infatti, unicamente le leggi (nonché i regolamenti da esse previsti e, per i geometri, il regio decreto n. 274 del 1929) possono specificare le competenze delle categorie professionali (e conseguentemente determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 348 del codice penale, il quale punisce il delitto di esercizio abusivo della professione col “meccanismo delle norme penali in bianco”: Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, § 5).
Ne consegue che, in riforma della sentenza gravata e con assorbimento delle residue censure, il ricorso di primo grado va accolto, con l’annullamento del punto 2, paragrafo 3, della contestata delibera n. 13043 del 1997, nella parte in cui – dalle parole “(laureati in” fino alle parole “di competenza” – ha indicato le categorie dei professionisti che possono redigere le relazioni tecniche-agronomiche.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 9597 del 2003 e, in riforma della sentenza del TAR per il Piemonte n. 1669 del 2002, accoglie il ricorso di primo grado n. 1330 del 1997 ed annulla il punto 2, paragrafo 3, della delibera n. 13043 del 1997 della giunta provinciale di Asti, nei sensi precisati in motivazione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 21 ottobre 2008, presso la sede del Consiglio di Stato,