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| n.1-2009 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 gennaio 2009 n. 10
Pres. D. La Medica – Est. G. Carlotti
Comune di Pompei (Avv. G. Iodice) c/ Anna Vollaro ed altri (Avv. S. Cianci). |
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1. Pubblico impiego – Rendite vitalizie – Concessioni - Abrogazione disciplina – Sospensione provvisoria erogazione – Successivo annullamento in autotutela – Giudicato –Erogazione – Obbligo - Sussiste.
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2. Provvedimento amministrativo – Vigenza ed efficacia – Differenza.
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1. A seguito dell’abrogazione di tutte le norme in materia di rendite vitalizie erogate dagli enti locali nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all’INAIL, la sospensione provvisoria della corresponsione dei ratei ed il successivo annullamento in autotutela dei provvedimenti di attribuzione di rendite vitalizie erogate a favore di impiegati comunali, colpiti da eventi invalidanti dovuti a cause di servizio, non esonerano il Comune dalla liquidazione delle somme, in virtù del giudicato da eseguire, a seguito della sentenza del TAR che obbligava al pagamento tali rendite per tutto il protrarsi della vigenza dei relativi provvedimenti concessivi, a nulla rilevando se la successiva rimozione di quei provvedimenti si sia verificata ex nunc o con efficacia retroattiva.
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2. La differenza tra la “vigenza” di un provvedimento e la sua “efficacia” si rinviene nel fatto che con il primo termine si fa riferimento alla dimensione di giuridica esistenza di un atto e alla sua idoneità, non necessariamente attuale, a produrre effetti fino a quando non sia rimosso dall’ordinamento, mentre l’efficacia è la qualità dell’atto a produrre, in concreto, effetti giuridici (i quali possono proiettarsi nel futuro o, retrospettivamente, rivolgersi al passato).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5966 del 2006 proposto dal
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COMUNE DI POMPEI, costituitosi in persona del Sindaco l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iodice, domiciliato presso la Segreteria della Sezione;
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contro
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i Signori ANNA VOLLARO, MAURIZIO FAGA’, PAOLO FAGA’ e ADOLFO FAGA’, nella qualità di eredi di ANTONIO FAGA’, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Cianci, elettivamente domiciliati in Roma, via Giulio Cesare Cordara n. 36, presso lo studio dell’avv. Monica Mennella;
per la riforma
della sentenza n. 3945 del 12.1.2006/4.5.2006 pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. III.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli eredi dell’intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 30.9.2008 l’avv. Iodice per l’ente civico appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. - Il Comune di Pompei impugna, lamentandone l’erroneità, la sentenza, specificata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Campania ha dato esecuzione alla sentenza, pronunciata dal medesimo tribunale, in materia di rendite vitalizie erogate in favore degli impiegati comunali colpiti da eventi invalidanti dovuti a cause di servizio. In particolare, nella decisione appellata, il primo Giudice ha ordinato all’ente civico di dare esecuzione, secondo le modalità all’uopo stabilite nella medesima decisione, alla sentenza n. 1036/2000 nei limiti del riconoscimento del diritto del Signor Fagà al pagamento dei ratei della rendita vitalizia, in pregresso percepita, maturati nel “periodo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 1994 (data di decorrenza del provvedimento di sospensione della rendita annullato dal T.A.R. con la sentenza ottemperanda) al 30 giugno 1994 (data di adozione della delibera consiliare n. 6/1994)” (così a pag. 3 della motivazione della sentenza n. 3945/2006).
2. - Si sono costituiti, per resistere all'appello, gli eredi del Signor Antonio Fagà, contestando tutto quanto dedotto dal Comune di Pompei e concludendo per il rigetto del gravame.
3. - All'udienza del 30.9.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. - Per una migliore intelligenza delle questioni devolute alla cognizione del Collegio, occorre premettere alla successiva esposizione delle motivazioni, in diritto, della presente decisione che il Comune di Pompei, dal 1979 e fino al 1994, ebbe a concedere rendite vitalizie ai propri dipendenti divenuti totalmente o parzialmente inabili al lavoro per cause di servizio non tutelate da copertura INAIL, in applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 191/1979 (che recitava: «Nel caso che all'infortunio od alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto.
Ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.»).
Alcuni anni dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 del D.P.R. n. 268/1987 - con il quale si abrogarono tutte le norme in materia di rendite vitalizie erogate dagli enti locali nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAIL - il Comune di Pompei, anche in seguito ad una sollecitazione della Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, dapprima sospese in via provvisoria la corresponsione dei ratei (a decorrere dal 1°.1.1994) e poi, con delibera consiliare n. 6 del 30.6.1994, annullò in autotutela i precedenti provvedimenti di attribuzione delle rendite, tra cui quello relativo alla posizione del defunto Signor Antonio Fagà.
5. - La delibera n. 6/1994 divenne inoppugnabile e, tuttavia, passò in giudicato, per sopravvenuta perenzione del ricorso in appello a suo tempo presentato dal Comune di Pompei, anche la sentenza n. 1036/2000, depositata il 13.4.2000, con cui il T.a.r. della Campania ebbe ad annullare, su ricorso degli impiegati comunali beneficiari della rendita (incluso il Signor Fagà), gli atti con i quali il Comune di Pompei aveva sospeso, in via provvisoria, l'erogazione del contributo, riconoscendo contestualmente «il diritto dei ricorrenti a continuare a percepire la rendita vitalizia loro riconosciuta fino a quando permane la vigenza dei provvedimenti concessivi» e il correlativo obbligo del Comune di Pompei di pagare ai ricorrenti gli arretrati maturati e non corrisposti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione.
6. - Nel 2005 il Signor Antonio Fagà adì il T.a.r. della Campania onde costringere il Comune di Pompei ad ottemperare alla sentenza n. 1036/2000 e il Tribunale, con la decisione impugnata, accolse il ricorso statuendo che l'interpretazione combinata di quanto disposto dalla delibera comunale n. 6/1994 e dalla sentenza del T.a.r. n. 1036/2000 convergeva nel senso della sussistenza del diritto del ricorrente a percepire l'emolumento in questione per i ratei relativi al periodo di sei mesi sopra indicato.
7. - Avverso la pronuncia di primo grado ha interposto appello il Comune di Pompei contestando la tesi, posta a base della sentenza impugnata, della compatibilità precettiva tra l’ordine giurisdizionale veicolato dalla sentenza n. 1036/2000 e l'antecedente delibera comunale di annullamento dei provvedimenti attributivi delle rendite vitalizie. In particolare, l'ente appellante ha dedotto che:
- la sentenza posta in esecuzione fu pronunciata in assenza del Comune di Pompei, non costituitosi in giudizio, e che, quindi, il Tribunale campano non ebbe possibilità di conoscere la precedente delibera n. 6/1994;
- in ogni caso tale delibera, giacché naturalmente provvista di efficacia retroattiva, aveva fatto cessare ex tunc - dunque anche per il periodo 1°.1.1994-30.6.1994 - il diritto degli impiegati a percepire le provvidenze in parola.
8. - L'appello è infondato e va integralmente rigettato.
8.1. - In via preliminare si osserva che, vertendo la controversia su diritti soggettivi, vale la regola secondo la quale il giudicato copre anche il c.d. “deducibile” e, quindi, nessun rilievo può accordarsi alla circostanza che il Comune di Pompei - peraltro venendo meno ai suoi oneri difensivi - non abbia portato a conoscenza del T.a.r. della Campania l'esistenza della delibera n. 6/1994: ne consegue, secondo il principio generale del nemo contra factum proprium venire potest, che l’inerzia processuale all’epoca serbata dall’ente appellante non può ora ridondare in suo vantaggio.
8.2. - Sotto altro aspetto occorre considerare che in sede di ottemperanza, stante l’avvenuta cristallizzazione della situazione in cui si colloca la regola statuita nella sentenza posta in executivis, il giudice deve limitarsi ad enucleare, sulla scorta di un’interpretazione obiettiva, lo specifico contenuto precettivo della decisione ottemperanda, prescindendo sia dalla genesi processuale dei singoli capi della sentenza sia dal presunto atteggiamento psicologico o cognitivo del decidente; l'ordine giurisdizionale, così individuato, deve esser poi calato nella realtà, fattuale e giuridica, del tempo dell’esecuzione, in modo da assicurare l’esatta e completa attuazione del giudicato.
8.3. - Da tali principi non si è discostato il T.a.r. della Campania. Ed invero, ad un’attenta lettura della sentenza n. 1036/2000 emerge come il profilo della retroattività, o no, della delibera comunale n. 6/1994 sia comunque irrilevante ai fini del decidere.
Nelle sue difese il Comune appellante difatti si sofferma essenzialmente sull’argomento della ordinaria efficacia retroattiva dei provvedimenti di annullamento in autotutela, ma tale profilo non è pertinente rispetto al giudicato da eseguire, atteso che esso obbliga il Comune di Pompei ad erogare le rendite vitalizie “fino a quando permane la vigenza dei provvedimenti concessivi”.
E’ nota la differenza tra la “vigenza” di un provvedimento e la sua “efficacia”: con il primo termine si fa riferimento alla dimensione di giuridica esistenza di un atto e alla sua idoneità, non necessariamente attuale, a produrre effetti fino a quando non sia rimosso dall’ordinamento; l'efficacia è, invece, la qualità predicabile dell’atto che produca, in concreto, effetti giuridici (i quali possono proiettarsi nel futuro o, retrospettivamente, rivolgersi al passato).
Orbene, nella sentenza n. 1036/2000, ormai irrevocabilmente coperta dal giudicato, il T.a.r. della Campania ha stabilito che le rendite vitalizie dovessero essere erogate agli impiegati ricorrenti per tutto il protrarsi della vigenza dei relativi provvedimenti concessivi ed è incontrovertibile che tale vigenza si sia protratta fino al 30.6.1994 (data di adozione della delibera comunale n. 6/1994), a nulla rilevando se la successiva rimozione di quei provvedimenti si sia verificata ex nunc o con efficacia retroattiva.
8.4. - Dalle precedenti considerazioni discende che quanto statuito con la sentenza n. 1036/2000 risulta obiettivamente compatibile, siccome affermato dal primo Giudice, con il portato della deliberazione comunale n. 6/1994.
9. - In conclusione, la decisione impugnata si presenta immune dai vizi denunciati e merita integrale conferma.
10. - Il regolamento delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso emarginato, respinge l’appello.
Condanna il Comune di Pompei alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 30.9.2008, con l'intervento dei magistrati:
Domenico La Medica - Presidente
Aldo Fera - Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/01/09
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