REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6859/2008 R.G. dell'anno 2008, proposto dalla
Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ezio Zanon, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5;
contro
Giovanni FERRO, rappresentato e difeso dall’avv Gaetano Scoca presso il quale è domiciliato come in atti e dall’avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Paisiello n. 55;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, n. 2004 del 16 luglio 2008, concernente silenzio rifiuto sulla richiesta di acquisizione di area ex art. 43 d.p.r. n. 327/2001;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008, il Cons. Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l’avv. Zanon, l’avv. Manzi e l’avv. Scoca.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata ha dichiarato l’obbligo di provvedere della Regione Veneto in ordine alla richiesta della parte appellata, volta ad ottenere un atto procedimentale finalizzato alla regolarizzazione dell’apprensione dell’area già di sua proprietà ed al conseguente pagamento dell’indennità d’esproprio, utilizzata per realizzare la SS 245 “Castellana”.
Il giudice di primo grado, al contestato giudizio è giunto ritenendo, sulla scia di una propria decisione antecedente (n. 3924/2007) che competente ad emanare il richiesto provvedimento ex art. 43 d.p.r. 327/2001, non fosse la “Veneto Strade s.p.a., concessionaria della Regione Veneto, bensì quest’ultima.
Senonchè la Regione Veneto destinataria della diffida inviata dall’appellante a seguito della detta decisione del giudice locale, contesta la decisione medesima, utilizzando, tra l’altro, l’argomento che il procedimento espropriativo relativo alla SS “Castellana” è tutt’ora in corso, benché abbia avuto inizio nel 1992, ed è nella titolarità dell’A.N.A.S..
Ciò emergerebbe dalla proroga dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, dall’A.N.A.S. medesima disposta di recente(v. nota in atti del 22 luglio 2008).
Sottolinea soprattutto la Regione appellante che a tenore degli artt 95 e 96 l.r. 13 aprile 2001 n. 11, il passaggio della strada statale “Castellana” al demanio regionale non può esserci se prima la stessa non viene inserita nel demanio statale e quindi se prima non viene completata l’espropriazione da parte dell’A.N.A.S.
In ogni caso l’art. 43 d.p.r. 327/2001 sarebbe nella fattispecie inapplicabile.
Parte appellata ha contestato i motivi d’appello , rinvenendovi il tentativo di sfuggire alla responsabilità nei confronti di un soggetto al quale da decenni è stata di fatto tolta la proprietà di un’area, senza alcun ristoro economico.
In particolare, sottolinea l’appellato che, da un lato, la proroga da ultimo adottata dall’A.N.A.S., invocata dalla Regione Veneto, sarebbe inefficace e, dall’altro, che le norme da quest’ultima invocate, si limitano ad imporre il passaggio alla Regione di tutte le strade in precedenza statali che non rimangano “riservate” allo Stato.
Per il passaggio alla proprietà della Regione delle strade venete non occorrerebbe dunque, che quest’ultime siano state prima formalmente inserite nel demanio statale.
L’appello è fondato.
Si controverte, in ragione del giudizio instaurato dall’appellato, non già,come sembrerebbe dagli argomenti più diffusamente svolti dalla parti, sulla proprietà, statale o regionale, della strada pubblica “Castellana”, bensì, e prima ancora, se possa essere individuato, nel caso in esame, un ente tenuto alla deliberazione “sanante” di cui all’art. 43 del d.p.r. 327/2001, la cui adozione è stata chiesta dal medesimo appellato con la diffida, sulla quale, però, l’amministrazione destinataria è rimasta silenziosa.
L’art. 43 del d.p.r. 327/2001, com’è noto, trae origine dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, che hanno definitivamente cassato la regola giurisprudenziale della c.d. accessione invertita, ritenuta violativa del diritto di proprietà tutelato dalla Convenzione per la cui osservanza la Corte è stata istituita.
La c.d. detta accessione invertita, non può legittimare, essendo in violazione del principio di legalità, ha specificato la Corte, il passaggio dalla proprietà privata alla proprietà pubblica, dei suoli sui quali è stata realizzata un’opera pubblica, nonostante si sia mancato di attivare correttamente il procedimento espropriativo previsto dalla legge nazionale.
L’art. 43 (primo comma) citato, prende atto, dunque, dei principi enunciati e ribaditi dalla Cedu nella proprie decisioni ed interviene per sanare ex post la sottrazione del diritto di proprietà in assenza di un corretto procedimento espropriativo.
Ciò implica che l’ambito fattuale e giuridico della soluzione individuata dal legislatore nazionale per ricondurre a legittimità l’azione amministrativa nella materia disciplinata dall’art.43 citato, postula la inutilizzabilità, quale che ne sia la ragione, del procedimento espropriativo da parte dell’amministrazione che è in possesso dell’area sulla quale è stata realizzata l’opera pubblica.
Viceversa, in mancanza della situazione patologica sopra descritta,vale a dire ogni qual volta l’amministrazione possa ancora avvalersi del potere espropriativo, vuoi per avviare a definizione il relativo procedimento, ove già avviato, vuoi solo per provvedere all’acquisizione finale al demanio pubblico della proprietà dell’area, avvenga ciò legittimamente ovvero con tempi o forme assoggettabili ad impugnazione, l’art.43 detto non può avere applicazione per assenza del presupposto di legge.
Ciò premesso è doveroso rilevare che gli atti di causa dimostrano che il procedimento espropriativo, legittimamente o illegittimamente qui non rileva, è ancora in corso, avendo l’A.N.A.S. prorogato il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e potendo di conseguenza ancora esercitare il potere di ablazione del bene dell’appellante, attraverso l’adozione del decreto di esproprio.
La richiesta dell’appellante all’amministrazione affinchè proceda all’adozione della delibera ex art. 43 già più volte citato, si sovrappone quindi al potere dell’Amministrazione espropriante tutt’ora esplicabile.
Ne deriva che l’iniziativa dell’appellante, con più aderenza al quadro normativo sopra delineato, ben avrebbe dovuto indirizzarsi , o verso l’impugnazione degli atti espropriativi già adottati (vedi proroga dell’efficacia della dichiarazione di p.u.) ovvero, con lo strumento processuale del silenzio rifiuto, verso la rimozione dell’inerzia della p.a. rispetto ad atti la cui adozione è obbligatoria (decreto di esproprio).
In considerazione dell’inapplicabilità dell’art. 43 detto, deve escludersi che nella fattispecie l’inerzia della Regione Veneto sulla diffida dell’appellante abbia determinato la formazione del silenzio-rifiuto, e per conseguenza l’appello deve essere accolto, e per l’effetto deve essere riformata la sentenza di primo grado.
Nella novità della questione oggetto del presente giudizio, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Sandro Aureli - Consigliere, est.