|
La nullità sancita dall’ultimo periodo del comma 30-ter dell’art. 17 del d.l. n. 78/09 (ai sensi del quale “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”) presenta indubbio carattere oggettivo, dal momento che concerne il difetto dei requisiti di ammissibilità e legittimità per l’inizio dell’attività istruttoria e che può essere fatta valere da ‘chiunque’ vi abbia interesse, con la conseguenza che la pronuncia dichiarativa della stessa produce in sé effetto nei confronti di tutti gli interessati, senza necessità, anche per evidenti ragioni di economia processuale, di specifica istanza da parte di ciascuno di essi.
|