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n. 10-2009 - © copyright

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 19 ottobre 2009 n. 262
Pres. Amirante , Est. Gallo


Processo penale - Sospensione nei confronti di Alte cariche dello Stato - Ex art. 1 l. 124/2008 - Illegittimità costituzionale - Sussiste - Ragioni.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008 n.124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost..

 

(In particolare la Consulta ha osservato che “la sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia”).


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