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| n. 7-2009 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 luglio 2009 n. 232
Pres. Amirante - Est. Mazzella |
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1. Ambiente e territorio – Programma nazionale di intervento – Approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri - Art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 – Illegittimità costituzionale – Ragioni – Parere Conferenza unificata – Mancata previsione.
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2. Ambiente e territorio – Difesa del suolo – Programmazione e finanziamento - Art. 58, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 - Illegittimità costituzionale – Ragioni - Parere Conferenza unificata – Mancata previsione.
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3. Ambiente e territorio – Linee fondamentali assetto del territorio - Ministro dell’ambiente – Competenza - Art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. 152/2006 - Illegittimità costituzionale – Ragioni - Parere Conferenza unificata – Mancata previsione.
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1. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato previo parere della Conferenza unificata. Infatti, tale norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del programma senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Inoltre, tale norma viola l’art. 76 della Cost. poiché non rispetta l'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 – per l’adozione del codice dell’ambiente - che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998 tra cui gli artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lettera h), e 5, relative alle modalità di coinvolgimento delle Regioni.
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2. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) nella parte in cui non stabilisce che la programmazione ed il finanziamento degli interventi in difesa del suolo avvengano sentita la Conferenza unificata. Infatti, le generali funzioni di programmazione e finanziamento che tale norma assegna al Ministro dell'ambiente, sono tali da produrre effetti significativi sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, materia di legislazione concorrente e che richiede, dunque, un coinvolgimento delle Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione.
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3. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 58, comma 3, lettera d), del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), secondo cui al Ministro dell’ambiente compete identificare le «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all’impatto ambientale dell’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali», nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Infatti, i compiti attribuiti al Ministro dell'ambiente da tale norma sono tali da produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio e dunque il loro esercizio richiede un cointeressamento delle Regioni che deve essere realizzato nella forma del parere della Conferenza unificata.
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