 |
| |
 |
 |
| n. 4-2009 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 2 aprile 2009 n. 94
Presidente Amirante, Redattore Tesauro |
|
1. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Art. 1, c. 796°, lett. o), della legge 27/12/2006, n. 296, in comb. disp. con l'art. 33, c. 2°, della legge della Regione Puglia 16/04/2007, n. 10, come mod. dall'art.2 della legge della Regione Puglia 5/06/2007, n. 16 – Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al Decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996 – Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui alla Delibera della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 3006 in attuazione del Decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996 - Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia – Asserita violazione degli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117 comma 3 e 119 della Costituzione – Non Fondatezza.
|
| |
|
2. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007) – Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al Decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996 – Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui alla Delibera della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 3006 in attuazione del Decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996 - Ricorso promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia – Asserita violazione degli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 della Costituzione – Non Fondatezza.
|
|
1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, non è fondata; La questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), sollevata in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, non è fondata.
|
| |
|
2. L'accreditamento delle strutture è stato configurato come atto connotato da profili di discrezionalità amministrativa, avente ad oggetto la verifica concernente la funzionalità delle stesse rispetto agli indirizzi di programmazione regionale (art. 8-quater, comma 1), atto comunque da solo insufficiente a consentire l'erogazione di prestazioni a carico del S.s.n. Siffatta erogazione è stata, infatti, subordinata alla stipula di appositi accordi contrattuali, con i quali neppure è acquistata una certa quantità di servizi, ma è soltanto autorizzata l'erogazione delle prestazioni entro un tetto massimo prefissato (art. 8-quinquies), da remunerare con il sistema a tariffa. Le tariffe per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del S.s.n. sono stabilite all'esito di un complesso procedimento (art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992). L'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 1994, n. 311, ha disposto che «alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», precisando che restano a carico dei bilanci regionali gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime.
|
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|
|
|
 |
|
| |
|