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| n. 6-2009 - © copyright |
TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT - Lodo 14 maggio 2009
A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. E. Bellarosa (Avv. P. M.A. Vaccaro) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e S. La Porta) |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Art. 9 lettera i) del codice dei giudizi innanzi al TNAS – Prevede che l’istanza arbitrale debba essere sottoscritta anche dalle parti – Rilascio di sola procura ad litem al difensore senza sottoscrizione della parte - Sufficienza
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2. Diritto amministrativo dello Sport – Giudizi innanzi al TNAS – Prova testimoniale – È ammissibile in qualunque grado – Limiti – Non può essere invocata come argomento a contrario rispetto al referto arbitrale
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3. Diritto amministrativo dello Sport - Condotta violenta nei confronti del direttore di gara – Squalifica di quattro anni – Assenza di lesioni fisiche per l’arbitro – Eccessività
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1. L’art. 9 lettera i) del codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede che l’istanza arbitrale debba essere sottoscritta anche dalle parti, ma l’assenza di tale sottoscrizione non può determinare l’inamissibilità dell’istanza, laddove (come nella specie) la stessa sia fornita di giusta procura rilasciata dalle parti, quindi una piena rappresentanza legale che assorbe senz’altro la mancata sottoscrizione dell’istanza arbitrale
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2. È senz’altro da ammettersi l’uso della prova testimoniale, in qualunque grado di giudizio sportivo (anche nella fase del giudizio di arbitrato: v. art. 22, comma 2, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS). Purtuttavia laddove vi sia un referto dell’arbitro, quale documento narrativo di quanto avvenuto all’interno del terreno di gioco di cui solo l’arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a contrario
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3. È eccessiva l’inflizione di una squalifica per quattro anni in relazione ad una condotta violenta nei confronti del direttore di gara (nella specie un “pestone”) che non ha di fatto prodotto alcuna lesione fisica a quest’ultimo. La sanzione difatti, specialmente in campo sportivo, non può essere punitiva ma piuttosto rieducativa: deve cioè servire come ammonimento, affinché l’atleta assuma consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo commesso e si redima.
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