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CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT - Lodo 5 marzo 2009
Geom. E. Setten e Società Treviso F.B.C. 1993 srl (Avv.ti F. Stilo, E. Galea e S. Raciti) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Art. 95 NOIF – Prevede tassativamente la forma scritta e l’adozione della modulistica federale per i negozi di cessione – Clausola relativa al c.d. premio di valorizzazione accessivo ad una cessione – Applicabilità - Assenza della forma scritta – Sanzioni – Legittimità

 

2. Diritto amministrativo dello Sport – Materia penale - È sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo - Denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita – Insussistenza dell’obbligo del “vincolo di giustizia”

1. L’art. 95 NOIF prevede tassativamente la forma scritta e l’adozione della modulistica federale per i negozi di cessione. La ratio di tale norma è quella di sottoporre al controllo della federazione le variazioni di tesseramento dei calciatori, per la tutela degli stessi e in vista di una corretta gestione dei trasferimenti tra le società calcistiche. Il riferimento testuale, contenuto nella norma, a “tutti i patti” sta appunto a significare che ogni accordo tra le parti della cessione deve soggiacere agli obblighi formali descritti ivi compresa anche la clausola relativa al c.d. premio di valorizzazione. Né si può sostenere che il premio di valorizzazione sfugga a tale obbligo: esso infatti, una volta che sia fatto oggetto di accordo tra le parti, entra a far parte degli elementi essenziali del negozio (determinandone un fondamentale aspetto economico). Poiché quindi la parte istante ha stipulato il premio di valorizzazione senza osservare le prescritte formalità, essa è incorsa nelle violazioni normative oggetto di contestazione, e legittimamente è stata sanzionata dal competente organo.

 

2. Nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell’ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall’altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell’ordinamento statale. La materia penale è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi e pertanto non ha nessuno strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela. Ne consegue che non sussiste la violazione dell’obbligo del “vincolo di giustizia” in relazione ad una denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita, e per chiedere il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un assegno bancario a garanzia di una contro-obbligazione inadempiuta.


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