CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 6 febbraio 2009 n. 2869
Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli
Bozza Venturi (avv. Bozza) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Baldini |
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1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Impugnazione sentenza TSAP - Omessa pronuncia – Inammissibilità – Istanza rettificazione TSAP – Necessità.
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2. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Liquidazione spese di giudizio - Censura scaglione utilizzato – Necessità indicazione atto contenente valore causa.
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1. – Il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale Superiore delle acque pubbliche non può essere dedotto in Cassazione ma va proposto con istanza di rettificazione al medesimo Tribunale Superiore delle Acque.
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2. – In base al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, la parte che lamenti che il Giudice nella condanna alle spese ha errato nel considerare la causa compresa in un determinato scaglione, deve indicare in quale atto figurava l’indicazione del valore della controversia.
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