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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 18 maggio 2009 n. 11396
Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Iannelli
Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Abruzzo
(Avvocatura Generale dello Stato) c. Fallimento Nusam spa (avv. Sgromo)


1. – Giustizia civile – Patrocinio – Patrocinio facoltativo Avvocatura Stato – Necessità apposito mandato – Esclusione.

 

2. – Giurisdizione e competenza – Concordato preventivo – Obbligazione del garante – Competenza territoriale – Luogo in cui concordato viene approvato da creditori.

 

3. – Giustizia civile – Concordato preventivo – Risoluzione – Legittimazione ad agire contro garante – Creditori individualmente.

1. – Anche al patrocinio facoltativo si applica il 2° comma dell’art. 1 r.d. 1611/1933 in forza del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato.

 

2. - Il forum contractus dell’obbligazione del garante di un concordato preventivo è dato dal luogo in cui il concordato viene approvato dai creditori.

 

3. – In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall’atto dell’apertura della procedura concordataria.


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