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| n. 7-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 24 luglio 2009 n. 17349
Pres. Senese - Est. Segreto
Ariete fattoria latte sano società (Avv. M. Sanino; F. L. Braschi; R. Arbib) c/ Cirio Finanziaria S.p.a. (Avv. A. Clarizia); Parmalat S.p.a. (Avv. V. Cerulli Irelli, F. Bassi, S. D’Ercole, C. Malinconico) ed altri |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Dismissione partecipazioni pubbliche - Cessione pacchetto azionario acquistato – Inadempimento contrattuale - Potere di autotutela della P.A. – Mancato esercizio silenzio – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.
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2. Processo amministrativo - Collegio giudicante – Magistrato – Mancata astensione – Carenza di giurisdizione – Esclusione - Ricorso per Cassazione – Inammissibilità – Ragioni.
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3. Processo amministrativo – G.A. – Difetto di giurisdizione – Pronuncia – Argomentazioni di merito – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni – Carenza di interesse.
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4. Processo amministrativo – Cattivo esercizio della giurisdizione – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità – Ragioni.
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5. Processo amministrativo – G.A. - Decisione nel merito - Giudicato implicito sulla giurisdizione – Formazione.
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1. Sussiste la giurisdizione del G.A, nelle controversie relative all’impugnazione del silenzio rigetto formatosi sull’atto di diffida o messa in mora della P.A. ad attivarsi, in sede di autotutela, a risolvere un contratto e ad indire una nuova gara a seguito dell’inadempimento del contraente privato che ha dismesso il pacchetto azionario – di un’impresa pubblica - appena acquistato, pur in presenza di un espresso divieto di alienazione. Infatti, tale impugnazione è volta a censurare l’esercizio illegittimo, quanto al rapporto sostanziale fatto valere, dei poteri della P.A., denunciando la lesione di un interesse legittimo.
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2. Nel processo amministrativo, la partecipazione alla decisione di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi o per converso la non partecipazione di un magistrato che non avrebbe dovuto astenersi non può di per sé integrare una mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile con ricorso per Cassazione. Infatti, tale carenza di giurisdizione è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell’organo medesimo, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludano l’identificazione con quello delineato dalla legge.
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3. Nel processo amministrativo, qualora il giudice abbia declinato la propria giurisdizione spogliandosi della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia ed abbia comunque inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare e non si forma il giudicato su di esse. Di conseguenza, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito , svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.
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4. E’ inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio - da parte del Consiglio di Stato - della giurisdizione. Infatti, il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del G.A. è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’esercizio della funzione giurisdizionale e non al “modo” del suo esercizio.
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5. Nel processo amministrativo, il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione.
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