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n. 5-2009 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 16 aprile 2009 n. 8986
Pres. Carbone – Rel.Settimj – P.M. Iannelli
Comune di Roma (avv.ti Frigenti, Rocchi) c. S.P.M. srl (avv.ti Scavuzzo, Luzza)


1. – Giurisdizione e competenza – Sanzione ripristinatoria e pecuniaria – Alternatività – Posizione interesse legittimo.

 

2. – Giurisdizione e competenza – Sanzione ripristinatoria e pecuniaria – Cumulatività – Posizione diritto soggettivo.

 

3. – Giurisdizione e competenza – Divieto di collocazione mezzi pubblicitari su strade – Sanzione ripristinatoria e pecuniaria – Giurisdizione G.O.

1. – Nei casi in cui alla sanzione ripristinatoria si accompagna quella pecuniaria in via alternativa, la sanzione ripristinatoria viene a configurarsi come sanzione principale di natura riparatoria e la posizione del privato è di interesse legittimo.

 

2. – Nei casi in cui la sanzione ripristinatoria e quella pecuniaria sono previste cumulativamente, resta esclusa ogni discrezionalità e la posizione del privato è di diritto soggettivo.

 

3. – Le controversie riguardanti la materia relativa al divieto di collocare i mezzi pubblicitari lungo le strade, sono devolute alla giurisdizione del G.O. sia con riferimento alla sanzione ripristinatoria sia con riferimento all’ingiunzione per il pagamento della rimozione in danno.


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