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n. 5-2009 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 aprile 2009 n. 9143
Pres. Carbone – Rel. D’Alonzo – P.M. Iannelli
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. San Michele srl (avv.ti Berliri, Cogliati Dezza)


1. – Giustizia tributaria – Successione di enti – Ministero Economia – Subentro Agenzia Entrate – Decorrenza 1 gennaiom2001.

 

2. – Giurisdizione e competenza – Ripetizione IVA – Cessionario del bene – Giurisdizione tributaria.

 

3. – Imposte e tributi – IVA – Rivendita di beni – Deduzione – Condizioni.

1.– A decorrere dal 1 gennaio 2001 le Agenzie delle Entrate sono subentrate al Ministero dell’Economia nei rapporti sostanziali e processuali.

 

2. – Appartiene alla giurisdizione tributaria la domanda proposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di IVA, una volta che ne sia rifiutato il rimborso, senza che la giurisdizione venga meno per essere stato proposto il ricorso da soggetto d’IVA invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario.

 

3. – L’esenzione IVA si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versato in occasione dell’acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.


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