 |
| |
 |
 |
| n. 5-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 8 aprile 2009 n. 8615
Pres. Vittoria – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Pivetti
Pinatto (avv. Greca) c. Ministero della Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione |
|
1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizi sentenza - Difetto di motivazione – Condizioni.
|
| |
|
2. – Pubblico impiego – Magistrati – Ritardo nel deposito provvedimenti – Lesione di per sé.
|
| |
|
3. – Pubblico impiego – Magistrati – Procedimento disciplinare – Valutazione gravità violazione e sanzione applicabile – Giudizio discrezionale Csm – Sindacabilità – Condizioni.
|
|
1.– Per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi incompatibili con la decisione adottata.
|
| |
|
2. – Il ritardo nel deposito dei provvedimenti, sistematico e prolungato, comporta di per sé lesione del prestigio sia del magistrato, cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia dell’ordine giudiziario, e non abbisogna di specifica dimostrazione essendo sentite dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile.
|
| |
|
3. – La valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa da un magistrato e la determinazione della sanzione adeguata, rientrano tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla sezione disciplinare del Csm, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico – giuridici.
|
|
Per visualizzare il testo del documento clicca qui
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|