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1.– Poiché il fatto costitutivo del diritto del lavoratore ad una maggiore retribuzione per la prestazione di fatto di mansioni superiori è lo svolgimento in tali termini del rapporto di lavoro, la giurisdizione è determinata con riguardo al periodo di svolgimento delle prestazioni.
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2. – La regola posta dall’art. 63 d.lgs. 165/2001 che permette di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, non trova applicazione per i contratti integrativi.
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3. – La domanda proposta in giudizio si estende agli effetti prodotti nel corso del giudizio da una fattispecie di tipo continuativo in atto al momento della proposizione della stessa.
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