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n. 5-2009 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 aprile 2009 n. 9147
Pres. Vittoria – Rel. Picone – P.M. Pivetti
Ministero dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. Caggia (avv.ti Morlacchini, Galluccio)


1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Mancata esposizione dei fatti – Trascrizione sentenza – Sufficienza – Condizioni.

 

2. – Giustizia civile - Art. 112 c.p.c. – Ricostruzione autonoma da parte giudice fatti di causa e applicazione norme – Violazione – Esclusione.

 

3. – Pubblico impiego – Corso universitario di specializzazione – Mancata trasposizione direttive CEE 362/75 e CEE 82/76 – Diritto risarcimento danno per perdita di chance ottenimento benefici.

 

4. - Istruzione pubblica – Specializzazione medici – Rapporto subordinato e parasubordinato – Esclusione.

 

5. – Comunità europea – Direttiva – Mancato recepimento – Soggetti danneggiati – Diritto ad indennizzo – Prescrizione decennale.

1.– La trascrizione in ricorso della sentenza impugnata, in luogo dell’esposizione dei fatti di causa, comporta l’inammissibilità del ricorso solo se dai contenuti della sentenza non è possibile comprendere i fatti.

 

2. – Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante.

 

3. – Il mancato recepimento delle direttive CEE 362/75 e 82/76 che prevedevano l’adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione di medicina che comportassero lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, faceva sorgere il diritto per gli interessati ad ottenere il risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella perdita delle chance di ottenere i benefici.

 

4. – L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile né come lavoro subordinato né come lavoro parasubordinato, non potendosi ravvisare una sinallagmatica corrispettività tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti a favore degli specializzandi.

 

5. – In caso di mancato recepimento di una direttiva comunitaria nei termini previsti, il danneggiato vanta un credito di natura indennitaria per effetto del fatto illecito del legislatore e quindi trattandosi di un’obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, la prescrizione è decennale.


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