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1.– La trascrizione in ricorso della sentenza impugnata, in luogo dell’esposizione dei fatti di causa, comporta l’inammissibilità del ricorso solo se dai contenuti della sentenza non è possibile comprendere i fatti.
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2. – Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante.
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3. – Il mancato recepimento delle direttive CEE 362/75 e 82/76 che prevedevano l’adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione di medicina che comportassero lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, faceva sorgere il diritto per gli interessati ad ottenere il risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella perdita delle chance di ottenere i benefici.
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4. – L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile né come lavoro subordinato né come lavoro parasubordinato, non potendosi ravvisare una sinallagmatica corrispettività tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti a favore degli specializzandi.
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5. – In caso di mancato recepimento di una direttiva comunitaria nei termini previsti, il danneggiato vanta un credito di natura indennitaria per effetto del fatto illecito del legislatore e quindi trattandosi di un’obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, la prescrizione è decennale.
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