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| n. 5-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 aprile 2009 n. 9150
Pres. Vittoria – Rel. Botta – P.M. Pivetti
Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato) c. Tommaso & Santolo Marotta srl |
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1. – Giurisdizione e competenza – Art. 5 c.p.c. – Pronunce di illegittimità costituzionale – Applicabilità – Esclusione.
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2. – Giurisdizione e competenza – Pronuncia Corte Costituzionale – Successiva a giudicato su giurisdizione – Eccezione di difetto di giurisdizione – Inammissibilità.
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3. – Lavoro – Rapporto di lavoro irregolare – Sanzione per omessa regolarizzazione – Illegittimità costituzionale art. 3 DL 12/02 – Irrilevanza.
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1.– Il principio sancito dall’art. 5 c.p.c. secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, non si riferisce alle pronunce di illegittimità costituzionale emesse dalla Corte Costituzionale.
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2. – Nel caso in cui la sentenza della Corte Costituzionale sia intervenuta quando il giudicato sulla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima colta in sede di legittimità.
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3. – La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 comma 3, dl. 12/2002 nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione, ma non ha inciso sull’applicabilità della sanzione conseguente all’omessa regolarizzazione dei lavoratori.
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