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| n.3-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 18 febbraio 2009 n. 3818
Pres. Carbone – Rel. Oddo – P.M. Iannelli
Amministrazione dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Nissena Carni snc (avv. Pellegrino) |
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1. – Giustizia civile – Impugnazioni – Presso il procuratore – Esercente nello stesso circondario – Notifica presso domicilio effettivo
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2. – Giustizia civile – Giustizia civile – Impugnazioni – Presso il procuratore – Esercente in diverso circondario – Notifica presso domicilio eletto in giudizio
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3. - Giustizia civile – Impugnazioni – Notifica presso il procuratore – Esito negativo – Decorrenza termini - Fatto non imputabile – Richiesta rinnovazione al giudice – Nel termine previsto per la normale costituzione - Richiesta termine ex art. 164 cpc
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1. – L’impugnazione presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte, va effettuata nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell’albo professionale, se esercente l’ufficio nel circondario di assegnazione.
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2. - L’impugnazione presso il procuratore costituito e/o domiciliatario della parte, va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione.
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3. – Nel caso di esito negativo della notifica presso il domicilio del difensore per fatto non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato anche se i termini sono decorsi, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio, eventualmente chiedendo al giudice di fissare un termine perentorio a norma dell’art. 164 c.p.c. per rinnovare l’impugnazione.
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