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n.3-2009 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 6 febbraio 2009 n. 2870
Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli
Brigandì (avv.ti Manzi, Cacciato, Ambrosiani) c. Agenzia delle Entrate (Avvocatura Generale dello Stato)


1. – Giurisdizione e competenza – Commissione Tributaria – Giurisdizione generale in materia di tributi – Rifiuto di autoannullare un accertamento – Vi rientra.

 

2. – Imposte e tasse – Commissione Tributaria – Impugnazione - Rifiuto autoannullamento atto impositivo definitivo – Esclusione –Ragioni.

1. – Ai sensi dell’art. 12 l. 448/01 la Commissione Tributaria ha giurisdizione di carattere generale nella materia tributaria e pertanto può decidere sulla controversia avente ad oggetto il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di autoannullare un accertamento.

 

2. – Non è impugnabile il rifiuto dell’Amministrazione di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo perché diversamente si darebbe inammissibile ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.


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