Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.3-2009 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 9 febbraio 2009 n. 3059
Pres. Mattone – Rel. Segreto – P.M. Uccella
Brdr. Lembcke A/S (avv.ti Puritano, Piccione) c.
Rinascita soc. coop. a r.l. (avv.ti Scorsone, Picci, Curciullo)


1. – Giurisdizione e competenza – Regolamento preventivo giurisdizione – Causa di merito a decisione – Sospensione del processo ai sensi art. 367 c.p.c. – Ammissibilità pronuncia sul regolamento.

 

2. - Giurisdizione e competenza – Regolamento preventivo giurisdizione – Dichiarazione di inammissibilità – Riproposizione – Ammissibilità – Condizioni.

 

3. – Giurisdizione e competenza – Convenuto domiciliato in Stato cui si applica Convenzione di Bruxelles – Giudice competente – Luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita.

 

4. – Giurisdizione e competenza – Nei confronti straniero – In base alla domanda – Fondatezza domanda – Irrilevanza.

 

5. – Giurisdizione e competenza – Forum destinatae solutionis - Complessità individuazione ammontare credito – Irrilevanza.

1. – Qualora a seguito della presentazione del regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice del merito in primo grado, che aveva già trattenuto la causa in decisione, sospenda il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., la pronuncia sul regolamento risulta ammissibile.

 

2. – L’inammissibilità di un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non impedisce la reiterazione dell’istanza stessa ove non sia scaduto il termine per proporla.

 

3. – Il convenuto domiciliato in uno Stato al quale si applica la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 può essere chiamato in giudizio anche davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

 

4. – La giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito.

 

5. – La maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito non influenza la determinazione del forum destinatae solutionis.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento