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| n.2-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 4 febbraio 2009 n. 2630
Pres. Papa – Rel. D’Alonzo – P.M. Nardi
Regione Abruzzo (avv.ti Paolantonio, Pasquali, Cerceo) c. Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti (Avvocatura Generale dello Stato) e ACEA spa (avv.ti Briguglio, Puca) |
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1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizio relativo alla mancata considerazione osservazioni CTP – Motivo ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c.
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2. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Indicazione precisa censure mosse alla CTU e non esaminate – Necessità.
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3. – Illecito extracontrattuale - Debito di valore – Interessi – Modalità liquidatoria.
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4. - Illecito extracontrattuale - Debito di valore – Interessi – Funzione compensativa.
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5. – Giustizia civile – Passaggio in giudicato sentenza – Debito di valore – Trasformazione in debito di valuta – Rivalutazione – Esclusione.
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6. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Presentazione secondo ricorso – A seguito impugnazione della controparte – Esclusione.
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1. – La correttezza e/o la compiutezza della motivazione di una sentenza impugnata in Cassazione sulla rilevanza delle osservazioni del CTP, non investe una questione di interpretazione di una norma di legge, ma riflette la valutazione delle deduzioni difensive e quindi un giudizio tipicamente di fatto il cui afferente iter logico, quando investe un fatto decisivo, può costituire oggetto di ricorso per cassazione solo per il motivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
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2. - La parte che in sede di legittimità lamenti che il Giudice non ha esaminato le censure mosse al parere del CTU ha l’onere di indicare in modo specifico le censure, riportandole integralmente, per consentire la valutazione della loro decisività.
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3. – In caso di liquidazione del danno extracontrattuale effettuata per equivalente, il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice fare ricorso con il solo limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito.
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4. – Il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tenere conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità.
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5. – Il passaggio in giudicato della sentenza con la quale viene disposto il risarcimento del danno extracontrattuale trasforma l’originario debito di valore in debito di valuta, cosicché la rivalutazione non può essere disposta, con tale sentenza, sino al saldo, valendo per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato il ricorso ai criteri previsti dalla legge per il debito di valuta.
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6. – La parte che ha presentato ricorso per cassazione nei confronti di alcune statuizioni della sentenza di merito, non può successivamente presentare un nuovo ricorso, nell’ambito dello stesso rapporto, nel caso in cui la controparte notifichi a sua volta ricorso con riguardo ad altre pronunzie relative a quel rapporto.
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