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1. – Nel giudizio per il risarcimento dei danni cagionati a terzi da un Carabiniere nell’esercizio dell’attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, legittimato passivo è il Ministero della Difesa.
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2. – Il Ministero della Difesa è legittimato passivo in merito alla domanda del custode che agisce per le spese di custodia di sequestri di veicoli effettuati dai Carabinieri.
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3. – La controversia che ha per oggetto la pretesa del custode ad ottenere il compenso dovuto in base al rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione del G.O., non essendo sufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del G.A.
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4. – La violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova dà luogo ad un “error in iudicando” non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
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5. – Il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ha facoltà di adire il giudice civile per il suo compenso.
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