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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 564
Pres. Prestipino – Rel. Mensitieri – P.M. Nardi
Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) c. C.A.R.S. sas


1. – Militare e militarizzato – Danni cagionati da un Carabiniere a terzi nell’esercizio mansioni – Legittimazione passiva – Ministero della Difesa.

 

2. – Circolazione stradale – Sequestro veicolo da parte Carabinieri – Custode – Richiesta pagamento – Legittimato passivo – Ministero della Difesa.

 

3. – Giurisdizione e competenza – Spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro - Giurisdizione G.O.

 

4. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Avverso sentenza Giudice di Pace secondo equità – Vizio violazione legge in merito onere della prova – Inammissibilità.

 

5. – Giurisdizione e competenza - Custode veicoli sottoposti a sequestro – Diritto di adire G.O.

1. – Nel giudizio per il risarcimento dei danni cagionati a terzi da un Carabiniere nell’esercizio dell’attività istituzionale di difesa della proprietà individuale, legittimato passivo è il Ministero della Difesa.

 

2. – Il Ministero della Difesa è legittimato passivo in merito alla domanda del custode che agisce per le spese di custodia di sequestri di veicoli effettuati dai Carabinieri.

 

3. – La controversia che ha per oggetto la pretesa del custode ad ottenere il compenso dovuto in base al rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione del G.O., non essendo sufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del G.A.

 

4. – La violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova dà luogo ad un “error in iudicando” non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.

 

5. – Il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ha facoltà di adire il giudice civile per il suo compenso.


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