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| n.2-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 557
Pres. Carbone – Rel. Felicetti – P.M. Iannelli
Corrocher ed altri (avv.ti Petraroja, Brescacin) c. Lloyd Adriatico e Lorenzon (avv.ti Gamberini Mongenet, Gracis) |
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1. – Giustizia civile – Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. – Impugnazione – Termine annuale - Dies a quo – Dal momento deposito rinuncia alla sentenza da parte intimato.
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2. - Giustizia civile – Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. – Impugnazione – Termine breve - Dies a quo – Notifica ordinanza con l’attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all’emanazione della sentenza.
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3. – Responsabilità civile – Circolazione veicoli – Colpa di un conducente – Esclusione responsabilità concorrente altro conducente – Prova.
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4. – Danno - Danno da perdita del rapporto parentale – Autonomia – Esclusione.
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5. – Danno – Illecito extracontrattuale – Interessi su somma rivalutata – Tasso interessi – Rapportato alla prova del pregiudizio subito.
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1. – In tema di impugnazione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l. 263/05, l’adempimento, da parte dell’intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l’ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l’efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.
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2. - In tema di impugnazione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l. 263/05, per far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., è necessario che l’ordinanza sia notificata con l’attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all’emanazione della sentenza.
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3. – In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nell’incidente non esclude la responsabilità concorrente dell’altro se questo non prova di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
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4. – Il danno da perdita del rapporto parentale, così come il danno esistenziale, rientra nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c.
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5. –In caso di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, oltre alla rivalutazione della somma, è dovuto il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle somma, la cui prova può essere data mediante criteri presuntivi, e quindi anche mediante l’attribuzione degli interessi, il cui tasso è stabilito valutando tutte le circostanze inerenti alla prova del pregiudizio subito.
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