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| n.2-2009 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 553
Pres. Carbone – Rel. Travaglino – P.M. Ciccolo
D’Amelio ed altri (avv.ti Mastracola, Mancuso) c. Nappi ed altri (avv.ti Masullo, De Sena) |
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1. – Giustizia civile – Azione di risoluzione e risarcimento – Azione di recesso e ritenzione caparra – Incompatibilità.
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2. – Giustizia civile – Appello – Modifica domanda di risoluzione contrattuale con domanda di recesso – Inammissibilità.
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3. – Giustizia civile – Domanda di ritenzione caparra – Prevale su domanda di risoluzione.
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4. – Giustizia civile – Domanda risoluzione contrattuale – Domanda di risarcimento o di ritenzione caparra – In corso di giudizio – Inammissibilità.
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1. – I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra confirmatoria dall’altro si pongono in termini di soluta incompatibilità strutturale e funzionale.
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2. – La sostituzione in sede di appello dell’originaria domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento con quella di recesso ex art. 1385 c.c. è inammissibile, integrando gli estremi dello ius novorum.
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3. – Nei casi in cui in giudizio venga proposta una domanda di ritenzione della caparra, l’eventuale domanda di risoluzione deve essere interpretata dal giudice come domanda di recesso.
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4. – Nei casi in cui in giudizio venga proposta soltanto una domanda di risoluzione, in corso di causa non potrà essere integrata con domande di risarcimento o di ritenzione della caparra.
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