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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 555
Pres. Carbone – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli
Fichera (avv. Zoppolato) c. Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi)


1. – Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Sospensione pagamento debito P.A. – Ratio - Compensazione legale con credito P.A.

 

2. – Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Giudizio - P.A. convenuta – Mancato accertamento credito in compensazione – Perdita efficacia fermo.

 

3. - Atto amministrativo – Fermo amministrativo – Credito contestato – Ammissibilità – Condizioni.

 

4. – Giurisdizione e competenza – Fermo amministrativo – Rileva l natura del credito azionato.

1. – Il fermo amministrativo di cui all’art. 69, ultimo comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale di esso, con un credito anche se non attuale ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del debitore.

 

2. – Se la P.A. convenuta in giudizio omette di chiedere l’accertamento e la liquidazione del suo credito da opporre in compensazione, il fermo amministrativo disposto perde efficacia.

 

3. – Il fermo amministrativo può essere disposto anche quando il credito della P.A. sia contestato ma sia ragionevole la sua esistenza.

 

4. – La giurisdizione a conoscere del fermo amministrativo spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura del credito a tutela del quale è stato emesso il provvedimento.


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