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Sono inapplicabili alle fondazioni bancarie le agevolazioni tributarie di carattere soggettivo previste per gli enti che perseguono finalità sociali - nella specie disciplinate dall’art. 6 del D.P.R 601/1973 e relative alla riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Infatti, tale norma si applica soltanto ad enti tassativamente elencati, tra cui non rientrano le fondazioni bancarie, e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Inoltre, l’attività delle fondazioni bancarie non è finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali, meritevoli di agevolazioni tributarie, come quella degli enti a fiscalità privilegiata, dal momento che tali fondazioni sono nate con l’unico scopo di affiancare l’attività delle banche tramite la gestione dell’assetto organizzativo del settore del credito.
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