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n. 12-2009 - © copyright

 

ALBERTO ROCCELLA

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di governo del territorio nel 2008


Sommario: 1. La sanatoria edilizia del 2003 e l’estinzione dei reati urbanistici. — 2. La sanatoria edilizia straordinaria per gli immobili delle Ferrovie dello Stato. — 3. Il regime urbanistico dei depositi di gas di petrolio liquefatto. — 4. L’espropriazione per decreto-legge del teatro Petruzzelli di Bari. — 5. La proroga dei vincoli espropriativi in Campania. — 6. L’estinzione dei reati paesaggistici e di quelli edilizi. — 7. L’indennità di espropriazione e il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. — 8. Un’esenzione regionale dal contributo per gli oneri di urbanizzazione.

La sanatoria edilizia del 2003 e l’estinzione dei reati urbanistici.
(s. 70)

Negli anni passati la Corte costituzionale si è ripetutamente pronunciata sulla disciplina statale del condono edilizio straordinario del 2003 (d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32) e sulla successiva legislazione regionale. In particolare la sent. n. 196 del 2004 (in Viva Vox 2004, 200-202) ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle disposizioni statali impugnate da alcune Regioni (alla sentenza ha dato esecuzione l’art. 5 d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla l. 30 luglio 2004, n. 191); le altre questioni proposte alla Corte sono state decise dalle sentenze nn. 198 e 199 del 2004 (in Viva Vox 2004, 202); dalle ordinanze nn. 197 e 416 del 2004 (in Viva Vox 2004, 202); dalle sentenze nn. 70, 71 e 304 del 2005, (in Viva Vox 2005, 204, 205 e 206); dalla sentenza n. 49 del 2006 (in Viva Vox 2006, 206-210).
Alla Corte è pervenuta ora dal Tribunale di Frosinone, sezione di Alatri, una nuova questione di legittimità costituzionale della disciplina statale della sanatoria, con riguardo all’estinzione dei reati urbanistici, che è subordinata al decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione.
La questione è stata decisa dalla Corte con la sent. n. 70, che ha distinto la procedura di sanatoria amministrativa degli illeciti urbanistici dall’estinzione dei reati urbanistici, mettendo anche in luce sul punto la differenze di disciplina positiva fra la sanatoria del 2003 e quella disposta dalla l.n. 47 del 1985 (sulla sentenza v. più ampiamente il Cap. I, Diritto penale a. reati e pene).
Il d.l. n. 269 del 2003 ha previsto che il titolo abilitativo in sanatoria possa essere conseguito anche tacitamente per effetto del silenzio serbato dall’autorità comunale sull’istanza di condono per 24 mesi (art. 32, comma 37), mentre ai fini dell’estinzione del reato è necessario, oltre alla presentazione della domanda di sanatoria e al pagamento integrale dell’oblazione dovuta, il decorso di 36 mesi da tale pagamento (art. 32, comma 36, che rinvia all’art. 38, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47).
La sentenza ha quindi escluso che il decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono senza che intervenga un provvedimento negativo equivalga ad accoglimento tacito della stessa e al conseguimento, allo stesso tempo, della concessione in sanatoria e dell’effetto estintivo del reato. Questa interpretazione era stata elaborata dalla giurisprudenza in relazione al condono disciplinato dalla l.n. 47 del 1985 la quale, ai fini dell’estinzione del reato, richiedeva la tempestiva presentazione della domanda di sanatoria e l’integrale pagamento dell’oblazione come determinata dall’amministrazione comunale; non era, tuttavia, posto alcun temine entro il quale l’amministrazione dovesse effettuare gli accertamenti necessari a valutare la congruità dell’oblazione versata.
Nel d.l. n. 269 del 2003, invece, l’eventuale silenzio-assenso sull’istanza di concessione in sanatoria non assume alcuna rilevanza ai fini dell’estinzione del reato, per la quale il giudice deve accertare che il versamento effettuato corrisponda a quello realmente dovuto, in relazione alla tipologia dell’abuso commesso. A tal fine, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice si avvale degli accertamenti compiuti dall’autorità comunale, la quale è il soggetto formalmente preposto alla determinazione definitiva dell’importo dell’oblazione, ai sensi dell’art. 35, comma 14, l. n. 47 del 1985 (applicabile in forza del rinvio disposto dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003).
La sentenza ha chiarito che la previsione, quale presupposto dell’estinzione del reato, di un termine a decorrere dal pagamento dell’oblazione vale a consentire al Comune di accertare che l’oblazione versata sia quella dovuta in base alla legge, così da evitare elusioni dell’obbligo di pagamento. Al tempo stesso, tale previsione pone un limite temporale per effettuare i controlli e gli accertamenti (anche di fatto) necessari, in modo da evitare che il ritardo o l’inerzia dell’amministrazione possano procrastinare indefinitamente l’estinzione del reato. A tal fine l’art. 32, comma 36, stabilisce che il decorso del termine ivi previsto, unitamente al verificarsi degli altri presupposti, determini comunque l’effetto estintivo del reato, unitamente alla prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso spettante. La sentenza ha però accolto la censura relativa all’art. 32, comma 36, che rende necessario comunque attendere il decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione, senza consentire al giudice di tener conto degli accertamenti effettuati dall’amministrazione anteriormente alla scadenza del suddetto termine, precludendo così la possibilità di dichiarare estinto il reato, pur quando il Comune abbia accertato, prima del decorso dei 36 mesi dal pagamento, che l’oblazione versata corrisponde a quella effettivamente dovuta. Tale previsione è stata considerata manifestamente irragionevole dal momento che, allorché l’autorità comunale abbia verificato la congruità dell’oblazione versata, il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione. Conseguentemente l’art. 32, comma 36, d.l. n. 269 del 2003 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il reato si estingua anche allorché, anteriormente al decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione, sia intervenuta, da parte dell’autorità comunale, l’attestazione di congruità dell’oblazione corrisposta.


La sanatoria edilizia straordinaria per gli immobili delle Ferrovie dello Stato.
(s. 9)

Le Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 1995, n. 266), tra le quali l’art. 1, comma 88, che ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
La disposizione impugnata concerne i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. e alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate; essa aveva stabilito una presunzione di conformità alla legge vigente al momento della edificazione di detti beni. Indipendentemente dalle alienazioni dei beni in oggetto, le società proprietarie potevano ottenere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione, una documentazione sostitutiva di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società potevano proporre al Comune una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando una dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, con la descrizione delle opere, una perizia giurata (solo per le opere oltre i 450 metri cubi) sulle dimensioni e sullo stato delle opere, una certificazione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite, la denuncia in catasto dell’immobile e la documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento e, infine, l’attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base alla disciplina del 2003 della sanatoria degli abusi edilizi (allegato 1 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) per le opere di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). La dichiarazione sostitutiva produceva i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il Comune non riscontrasse l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notificasse all’interessato. In nessun caso, peraltro, la dichiarazione sostitutiva poteva valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Agli acquirenti degli immobili da Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate era attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere era pari al triplo di quella sopra indicata.
Le Regioni ricorrenti ravvisavano nella disposizione impugnata una nuova forma di condono edilizio, limitato agli immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e società controllate, in violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio e di urbanistica, anche per il carattere di disciplina dettagliata, tale da non consentire alle Regioni di modulare l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili. La Regione Campania denunciava, altresì, la violazione del principio di leale cooperazione e del principio di ragionevolezza. Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia lamentavano, inoltre, la violazione del principio di uguaglianza per il privilegio assicurato a un gruppo di società, con la previsione di un condono tale da ripercuotersi sulle prerogative delle Regioni, in violazione dell’art. 119 Cost. Le medesime ricorrenti lamentavano, infine, la lesione dell’autonomia finanziaria dei Comuni, e conseguentemente di quella delle Regioni, per la previsione di un’oblazione in misura ridotta rispetto a quella prevista dal d.l. n. 269 del 2003.
La Corte ha riunito i ricorsi delle Regioni, per la parte relativa alla disposizione indicata, e li ha decisi con la sent. n. 9 (sulla quale v. anche il Cap. XXXIV Rapporti Stato – Regioni – Enti locali b. competenze legislative e amministrative). Le censure di violazione dell’art. 114 Cost. nonché dei princìpi di ragionevolezza e di leale collaborazione, sollevate dalla Regione Campania, sono state dichiarate inammissibili per mancanza di argomentazione. Anche la censura di violazione dell’art. 119 Cost. è stata dichiarata inammissibile perché l’oblazione è di spettanza statale e non comunale o regionale.
L’Avvocatura dello Stato ha difeso la disposizione impugnata sostenendo che essa avrebbe inteso solo semplificare la documentazione occorrente per le operazioni di dismissione degli immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. e alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, e pertanto sarebbe stata integralmente riconducibile a materie di esclusiva competenza statale quali: ordinamento civile, trattandosi di acquisizione della documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di compravendita degli immobili; ordinamento degli enti pubblici nazionali, poiché la disciplina, concernendo interventi edilizi realizzati anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società commerciale, avrebbe riguardato un ente pubblico; coordinamento dei dati relativi all’amministrazione statale, trattandosi di raccolta e documentazione di dati fattuali. La sentenza non ha condiviso questa prospettazione. Essa ha messo in rilievo che la necessità di speciali disposizioni per facilitare la vendita dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato, pur in mancanza della documentazione attestante la relativa conformità urbanistico-edilizia, è già stata soddisfatta con l’art. 1, comma 6-bis, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 23 novembre 2001, n. 410, secondo cui detti immobili possono essere alienati «con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale». Più in generale, per l’alienazione degli immobili degli enti pubblici trasformati in società per azioni l’art. 43, comma 6, della legge finanziaria 2001 (l. 23 dicembre 2000, n. 388) prevede che gli atti aventi ad oggetto i suddetti beni possano essere validamente compiuti «senza l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio». Il problema della commercializzazione di immobili privi della necessaria documentazione urbanistico-edilizia era stato quindi già disciplinato stabilendo eccezionalmente la non necessità di tale documentazione ovvero la possibilità della sua sostituzione.
La sentenza ha invece riscontrato nella disposizione impugnata la netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di sanatoria edilizia di tipo straordinario, mentre i profili documentativi, finalizzati alla commercializzazione dei beni in parola da parte degli acquirenti, si configurano come meramente conseguenti ed accessori. A tal fine la sentenza ha addotto sei argomenti: 1) la presunzione assoluta di conformità, per tutti i beni immobili considerati, alla legge vigente, la quale non si riferisce alle sole fasi della costruzione dei beni o della loro successiva trasformazione sulla base delle speciali normative che li disciplinavano, ma è tale da comprendere genericamente anche tutte le innovazioni e trasformazioni comunque intervenute dopo la loro edificazione; 2) la derogabilità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente ai fini della possibilità di ottenere una documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica e edilizia mancante, insieme alla previsione che la dichiarazione sostitutiva produce effetti sostanziali, e cioè i medesimi effetti di una concessione in sanatoria; 3) l’esclusione che la dichiarazione sostitutiva possa valere come regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia (con chiaro riferimento all’art. 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e, da ultimo, all’art. 32, comma 27, d.l. n. 269 del 2003), esclusione che attesta l’analogia con la disciplina della sanatoria degli interventi abusivi; 4) la previsione della necessità del versamento di una somma pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, il quale individua la tipologia delle opere abusive suscettibili della sanatoria edilizia straordinaria del 2003, così da confermare la corrispondenza con tale disciplina; 5) l’operatività del meccanismo indipendentemente dalle alienazioni dei beni; 6) la pacifica condivisione, durante i lavori parlamentari relativi alla disposizione impugnata, dell’opinione che si trattasse di una nuova ipotesi di condono straordinario.
La sentenza ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte, formatasi sul condono edilizio disciplinato dal d.l. n. 269 del 2003 (sent. n. 49 del 2006, in Viva Vox 2006, 20-210; sentt. nn. 304, 71 e 70 del 2005, in Viva Vox 2005, 204-206; sent. n. 196 del 2004, in Viva Vox 2004, 200-202), secondo la quale il legislatore statale può prevedere una sanatoria edilizia straordinaria solo in presenza di gravi situazioni di interesse generale, mentre d’altra parte la competenza legislativa in tema di condono, salvi i soli profili di ordine penale che sono di esclusiva competenza statale, va ricondotta essenzialmente alla materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, comma terzo, Cost. ovvero alla materia «urbanistica» per le Regioni a statuto speciale che hanno tale competenza.
La disposizione censurata non ha superato lo «stretto esame di costituzionalità» già ritenuto indispensabile per legittimare un condono edilizio straordinario, anzitutto perché non sono ravvisabili esigenze che costituiscano un ragionevole fondamento alla reiterazione di un istituto «a carattere contingente e del tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che determina la compressione di valori come quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà (sent. n. 427 del 1995), tanto più che la disposizione impugnata segue immediatamente una sanatoria straordinaria di portata generale appena conclusa. In secondo luogo, la sua disciplina del tutto analitica contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di governo del territorio e, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia Giulia, dotata in materia di potestà legislativa di tipo primario, e con il conseguente doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo, all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale, delle norme in tema di condono (sent. n. 196 del 2004). La sentenza ha notato infine che la disposizione impugnata negava del tutto l’autonomia amministrativa dei Comuni e delle Regioni.
La censura di costituzionalità è stata pertanto ritenuta fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre è rimasto assorbito l’esame degli altri profili di censura prospettati.


Il regime urbanistico dei depositi di gas di petrolio liquefatto.
(s. 342)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato (ricorso n. 38 del 2007) le disposizioni della l.r. Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, le quali assoggettavano a denuncia di inizio attività i depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità non superiore a 13 mc. e regolavano le verifiche sui medesimi depositi (art. 2, comma 2; art. 4, comma 2).
L’assoggettamento a denuncia di inizio attività, in aggiunta a quanto previsto dalla specifica normativa statale vigente, si poneva in contrasto, secondo il ricorso, con l’art. 17 d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, che considera l’installazione di tali depositi, ai fini urbanistici e edilizi, attività edilizia libera, con conseguente soggezione, secondo il ricorso, a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attività. Il ricorso denunziava altresì il contrasto con il generale e fondamentale principio di divieto di aggravio del procedimento posto dall’art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, provocando una lesione dell’art. 97 Cost.. Secondo la difesa erariale, inoltre, l’ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività comportava oneri gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell’art. 3 Cost. sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Con riferimento, in particolare, all’art. 2, comma 1, lettera c), l.r. Abruzzo n. 16 del 2007, relativa alla redazione del progetto esecutivo, da presentare unitamente alla denuncia di inizio attività, il ricorso metteva in evidenza che il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124 aveva eliminato l’obbligo di tale adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di GPL (ma, per la precisione, il d.P.R. n. 124 del 2006 concerne solo i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi).
Anche l’art. 4 della legge regionale, recante disposizioni sulle verifiche, era censurato per violazione delle norme statali di riferimento nonché di principi costituzionali. Al riguardo il ricorso faceva presente che la l. 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ha fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo all’art. 1, comma 7, lettere c) e d), la competenza dello Stato sia per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell’energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia importata, prodotta, distribuita e consumata, sia per l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto a tali impianti. Secondo la difesa erariale, la norma regionale impugnata non avrebbe tenuto adeguatamente conto di quanto disposto dalle normative nazionali in materia, soprattutto in relazione a quanto stabilito dal d.m. 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche. La normativa regionale, secondo il ricorso, non poteva derogare a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, per non creare disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., nelle diverse realtà regionali.
Il ricorso del Governo poneva vari problemi. Innanzitutto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato col d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, disciplina all’art. 6 l’attività edilizia libera, la quale è effettivamente tale, poiché è integralmente rimessa all’autonomia provata, senza obbligo di alcun adempimento nei confronti della pubblica amministrazione; in particolare il testo unico non prevede alcun obbligo di comunicazione delle opere di attività edilizia libera, mentre la denuncia di inizio attività è configurata dallo stesso testo unico come un titolo abilitativo, indispensabile per la realizzazione degli interventi ad essa soggetti. La prima censura avanzata dal ricorso era dunque mal formulata, e sottintendeva un vizio più grave di quello denunciato: non la sostituzione della comunicazione con la denuncia di inizio attività, ma il passaggio dei depositi di GPL di capacità non superiore a 13 mc. dalla categoria dell’attività edilizia libera, non soggetta ad alcun adempimento da parte dell’interessato, alla categoria delle opere soggette a denuncia di inizio attività (con le relative sanzioni, per il caso di inadempimento). In secondo luogo, il ricorso censurava la violazione del principio di divieto di aggravio del procedimento: ma questo principio è stato posto dall’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990, a carico delle pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle loro attività amministrative (con l’eccezione di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria), mentre il ricorso lo elevava a principio fondamentale della legislazione statale, idoneo a limitare la potestà legislativa regionale. In ogni caso, poi, la disposizione regionale impugnata non aveva aggravato un procedimento, ma aveva spostato un’attività dal campo delle attività edilizie libere a quello delle attività edilizie soggette a denuncia di inizio attività. Infine la censura di violazione dell’art. 3 Cost. per difformità delle disposizioni regionali impugnate dalle corrispondenti disposizioni della legislazione statale era tale da negare in radice l’autonomia legislativa regionale, il cui esercizio comporta ovviamente disparità di disciplina normativa e dunque disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale, come da tempo ha chiarito la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 10 del 1980, n. 82 del 1982, n. 77 del 1983, n. 447 del 1988, n. 143 del 1989).
Questi aspetti problematici non sono stati tuttavia affrontati dalla difesa regionale, poiché nel corso del giudizio la Regione Abruzzo approvava la l.r. 1° ottobre 2007, n. 34, il cui art. 39 modificava l’art. 2 della l.r. n. 16 del 2007 sostituendo, per l’installazione di nuovi depositi di GPL, l’obbligo di denuncia di inizio attività con quello di comunicazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava (ricorso n. 48 del 2007) anche questa disposizione, giacché essa, pur adeguandosi al rilievo di incostituzionalità dell’obbligo della denuncia di inizio attività, lasciava uguali il numero e il tipo di dichiarazione e di documenti da allegare alla comunicazione; il ricorso prospettava quindi la violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a), e) e l), e terzo comma, Cost. Con lo stesso ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava anche l’art. 74 della medesima l. r. n. 34 del 2007, in tema di impianti solari fotovoltaici, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost. Poco dopo, tuttavia, quest’ultima disposizione veniva abrogata (art. 2 l.r. 31 dicembre 2007, n. 47), cosicché l’Avvocatura generale dello Stato rinunciava all’impugnativa dell’art. 74 l.r. n. 34 del 2007 e la rinuncia era accettata dalla Regione.
I due giudizi, riguardanti questioni almeno in parte connesse, sono stati riuniti e decisi con la sent. n. 342 (sulla quale v. anche il Cap. XXIX Attività economiche e disciplina costituzionale dell’economia, e il Cap. XXXIV Rapporti Stato – Regioni – Enti locali b. competenze legislative e amministrative).
Il giudizio sull’art. 74 l.r. n. 34 del 2007 è stato dichiarato estinto, mentre la questione di legittimità costituzionale del testo originario dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 16 del 2007 è stata decisa con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. La disposizione, la quale prevedeva l’obbligo della denuncia di inizio attività, era stata sostituita dall’art. 39 l.r. n. 34 del 2007 con efficacia retroattiva (dalla data di entrata in vigore della legge novellata) e non aveva ricevuto applicazione medio tempore, cosicché erano venuti meno il motivo di impugnazione e l’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri a ottenere una pronuncia della Corte.
La censura di incostituzionalità del nuovo testo dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 16 del 2007, sostituito a quello originario dall’art. 39 l.r. n. 34 del 2007, è stata rigettata perché fondata su un inesatto presupposto interpretativo. La sentenza ha messo in rilievo che l’incompletezza della documentazione a corredo della comunicazione o il mancato invio della stessa non comporta il divieto per l’interessato di prosecuzione dell’attività giacché, per espressa previsione normativa (art. 2, comma 3), in caso di omessa comunicazione l’Assessorato regionale alla sanità procede d’ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari. Per altro verso, ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lettera c), il progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto non è più necessario per serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc.: anche sotto questo aspetto, pertanto, la disciplina regionale si era conformata alle linee di semplificazione delle procedure di prevenzione degli incendi relative ai depositi di GPL dettate con il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 214.
La sentenza, infine, ha dichiarato infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, l.r. n. 16 del 2007, sulle verifiche, poiché la disposizione non deroga alle norme tecniche previste dalla disciplina statale ma, muovendosi nel quadro delle regole tecniche dettate dai decreti ministeriali 29 febbraio 1988 e 23 febbraio 2004, che già prevedono verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto e verifiche decennali, mira a rendere effettiva l’esecuzione delle prescritte verifiche: a tal fine essa demanda alle ASL competenti il compito di controllare tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalità, di emanare le opportune misure conformative e inibitorie.


L’espropriazione per decreto-legge del teatro Petruzzelli.
(s. 128)

Nel corso di un procedimento avviato con ricorso per decreto ingiuntivo, il Presidente del Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 268, concernenti l’espropriazione del teatro Petruzzelli di Bari (art. 18, commi 2 e 3; art. 2, commi 105 e 106), con riferimento all’art. 77 Cost., per l’evidente mancanza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza.
La Corte costituzionale con la sent. n. 128 ha ritenuto la questione ammissibile, anche se proposta in sede di procedimento sommario, trattandosi pur sempre di un giudizio. Nel merito, la sentenza, superata un’eccezione dell’Avvocatura dello Stato concernente la sostituzione, da parte della legge di conversione, delle disposizioni del decreto-legge impugnate, ha accolto la questione di legittimità costituzionale. Considerato il parametro costituzionale di riferimento, per l’illustrazione della decisione si rinvia al Cap. XXXV, Sistema delle fonti, a. fonti statali.


La proroga dei vincoli espropriativi in Campania.
(o. 30)

La sent. n. 314 del 2007 (in Viva Vox 2007, 221-224) aveva accolto la questione di legittimità costituzionale, proposta da sette ordinanze del Consiglio di Stato, dell’art. 10, comma 9, l.r. Campania 13 agosto 1998, n. 16 (come interpretato autenticamente dall’art. 77, comma 2, l.r. 11 agosto 2001, n. 10), che aveva prorogato per un triennio i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (piani a.s.i.).
Con quella sentenza, tuttavia, la Corte non aveva potuto decidere la medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata anche dal Tar Campania con ordinanza del 19 luglio 2006, ma pubblicata in Gazzetta Ufficiale non in tempo utile per poter disporre la riunione dei giudizi. La Corte ha definito il giudizio promosso dal Tar Campania con l’ord. n. 30, la quale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata, alla luce della citata sent. n. 314 del 2007.


L’estinzione dei reati paesaggistici e di quelli edilizi.
(o. 174; o. 248)

Secondo la disciplina vigente la demolizione spontanea degli immobili realizzati abusivamente, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato paesaggistico (v. il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato col d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1-quinquies, aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c) della l. 15 dicembre 2004, n. 308), ma non estingue il concorrente reato urbanistico, previsto dall’art. 44 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato col d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Al proposito la Corte costituzionale di recente ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità che le sono state sottoposte (ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007, in Viva Vox 2007, 225-227).
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è stata sollevata anche dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con due distinte ordinanze del 2007. La Corte, tuttavia, non aveva fatto in tempo a riunire i giudizi promossi da queste ordinanze con quelli decisi dalle citate ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007. La Corte si è ora fermata a una questione preliminare di rito. In entrambe le ordinanze il giudice a quo non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio e questa insufficiente descrizione impediva, secondo la Corte, la precisa individuazione dei termini della questione sollevata, atteso che la carenza degli elementi di fatto non consentiva di individuare con certezza quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzioni edilizie previste dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 fosse stata contestata all’imputato. L’ord. n. 174 e l’ord. n. 248 hanno quindi definito i due giudizi dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate (su queste ordinanze v. anche il Cap. I Diritto penale, a. reati e pene).


L’indennità di espropriazione e il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.
(o. 59; o. 66; o. 358)

Nel 2007 la Corte costituzionale aveva pronunciato due importanti sentenze sulla disciplina dell’indennità di espropriazione (sent. n. 348 del 2007, in Viva Vox 2007, 207-216 e 725-734) e sul risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (sent. n. 349 del 2007, in Viva Vox 2007, 216-221 e 726-734), alla luce dell’art. 117, primo comma, Cost. e dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia del diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Queste due sentenze, entrambe di accoglimento delle questioni sollevate, non hanno però esaurito il contenzioso di costituzionalità sui problemi da esse risolti.
Il Tribunale di Avezzano aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 6, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359), nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 65, l. 28 dicembre 1995, n. 549, in tema di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; l’ordinanza, datata 27 marzo 1996, era tuttavia pervenuta alla Corte costituzionale soltanto undici anni dopo, in data 1° agosto 2007. Nel frattempo, la Corte, con la sent. n. 369 del 1996, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui essa estendeva al risarcimento del danno i criteri di determinazione stabiliti per l’indennità di espropriazione. Dopo questa sentenza, l’art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662 aveva introdotto nel citato art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 il comma 7-bis, recante una disciplina del risarcimento del danno differenziata rispetto a quella concernente l’indennità di espropriazione. Infine la citata sent. n. 349 del 2007 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, il quale aveva stabilito il risarcimento del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato. L’ord. n. 59 ha quindi restituito gli atti al Tribunale di Avezzano per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.
Analogo esito ha avuto il giudizio promosso dalla Corte d’Appello di Napoli la quale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riproducendo le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione in una delle ordinanze sulle quali la Corte si era pronunciata con la sent. n. 349 del 2007. Tuttavia, alla data (3 luglio 2007) dell’udienza pubblica di discussione degli altri giudizi sullo stesso oggetto definiti con la citata sentenza, l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, di data 19 febbraio 2007, non era stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, cosicché non era stata possibile la riunione dei giudizi. Con l’ord. n. 66 la Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’Appello rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della sent. n. 349 del 2007.
Infine le Corti d’Appello di Venezia, Firenze e Torino avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359), circa la decurtazione del 40% dell’indennità di espropriazione, richiamando le ordinanze con le quali la Corte di Cassazione aveva sollevato la medesima questione. Anche in questi casi i tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle ordinanze non avevano consentito la riunione dei giudizi con quelli decisi dalla Corte con la sent. n. 348, che ha accolto la questione di costituzionalità. La Corte ha quindi riunito i tre giudizi e con l’ord. n. 358 (sulla quale v. anche il Cap. XXXVI Rapporti con altri ordinamenti, a. rapporti con l’ordinamento internazionale) ha disposto la restituzione degli atti alle Corti d’Appello rimettenti per un rinnovato esame della rilevanza delle questioni.


Un’esenzione regionale dal contributo per gli oneri di urbanizzazione.
(o. 100)

Nel giudizio a quo, avanti il Tar della Basilicata, una società aveva agito nei confronti del Comune di Melfi per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire per la realizzazione di un opificio da destinare alla trasformazione di prodotti anche alimentari, nonché per l’annullamento della relativa ingiunzione di pagamento. A tal fine la società aveva prodotto in giudizio un attestato del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, nel quale si dava atto che l’urbanizzazione relativa all’area interessata dalla realizzazione dell’opificio era a totale ed esclusivo carico del Consorzio medesimo. La questione proposta dal Tar atteneva alla legittimità costituzionale della disposizione regionale di esenzione dal contributo, per contrasto col principio, considerato vincolante per la potestà legislativa regionale, di onerosità della concessione edilizia (e oggi del permesso di costruire).
La Corte costituzionale, tuttavia, con l’ord. n. 100 ha rilevato la partecipazione del Comune di Melfi, in qualità di socio, al Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, e la previsione, da parte della l.r. 3 novembre 1998, n. 41, del pagamento da parte dei soci consortili della quota di partecipazione o della quota di funzionamento. Pertanto il giudice rimettente avrebbe dovuto adeguatamente motivare sulla sussistenza delle condizioni per poter dare applicazione alla norma denunciata; si poneva il problema di stabilire se, nella specie, il Comune interessato non partecipasse «in alcun modo» a sopportare, ancorché in modo indiretto, l’onere derivante dal costo infrastrutturale per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. La Corte ha quindi definito il giudizio con una pronuncia di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata (su questa ordinanza si veda anche il Cap. XXXIV Rapporti Stato – Regioni – enti locali c. finanza regionale e locale).

 

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* La presente rassegna costituisce il capitolo XIII, Urbanistica, edilizia ed espropriazioni, di Viva Vox Constitutionis 2008. Temi e tendenze della giurisprudenza costituzionale dell’anno 2008, a cura di Valerio Onida e Barbara Randazzo, in corso di pubblicazione nella collana del Centro di Studi sulla Giustizia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, Milano, Giuffrè. Si ringraziano i curatori e l’editore.

 

(pubblicato il 4 dicembre 2009)

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