 |
| |
 |
 |
| n. 11-2009 - © copyright |
FLORIANA LISENA
|
|
| Il problema della conoscenza del diritto e il caso della banca dati “Normattiva”
|
1. Fin dai tempi più antichi, l’uomo, subito dopo essersi organizzato in una società ordinata dal diritto, ha avvertito l’esigenza di mettere a punto metodi e strumenti che preservassero la memoria delle regole e ne permettessero la cognizione.
Se nell’infanzia delle civiltà tutto ciò era affidato all’oralità di una minoranza privilegiata di “giuristi-rapsodi” del diritto consuetudinario, le prime comunità giunsero alquanto precocemente all’era dei codici. Come sappiamo, il codice più antico di cui si ha notizia, infatti, è quello di Hammurabi, re di Babilonia (XVIII sec. a.C.), che, riunite le sue leggi, le fece incidere in un monolite di diorite nera. Così, i codici apparvero naturale e diretta conseguenza dell’invenzione della scrittura, e fin da allora fu ovvio intuire che le tavolette scritte fossero migliori depositarie del diritto e che offrissero maggiore sicurezza alla sua accurata preservazione, rispetto alla memoria di un certo numero di persone, per quanto rafforzata dall’esercizio abituale[1]. Gli esempi sono talmente numerosi che sarebbe facile “perdersi”, saltando tra i secoli, in un interessante esercizio di elencazione: dalle tavole di Mosè alle dodici tavole romane, dal Deuteronomio alla codificazione di Giustiniano.
Ad ogni modo, è certo che il fenomeno della codificazione si è sempre verificato nel corso della storia quando il popolo che lo compiva aveva raggiunto un alto grado di civiltà e sentiva, perciò, più profondamente la necessità che la conoscenza delle leggi fosse maggiormente e diffusamente garantita.
Il diffondersi di testi normativi scritti, però, si rivelò, ad un certo punto, non più sufficiente ad assicurare la certezza e la stabilità del diritto. Le cause della confusione e della contraddittorietà dell’ordinamento giuridico erano molteplici: se sul versante della legislazione i materiali normativi erano troppo numerosi, non coordinati tra loro, contenuti in testi privi di ufficialità e non facilmente accessibili, non era di certo migliore la situazione sul piano della giurisprudenza, dato che non era sempre agevole per un giudice reperire la norma applicabile ai casi concreti, i quali finivano per essere risolti da decisioni spesso immotivate e difformi tra loro. Tale era la situazione di fatto dello stato del diritto al tempo dell’ancien régime: disordine legislativo e contraddittoria ed incerta applicazione delle norme positive da parte della dottrina e della giurisprudenza. D’altronde, i primi segnali di tale malessere si erano manifestati da tempo se già nel 1496 Antonio Galateo osservava: “Le leggi furono opera dell’uomo, parto del suo ingegno, chiare ed intelligibili anche per la plebe; ma ora troppa sapienza degli interpreti vi ha indotto tanta perturbazione che nella vita nessun altra cosa si avvolge in maggiori oscurità ed equivoci”.
La risposta a tale confusione fu rinvenuta, durante il periodo della rivoluzione francese, nello strumento legislativo del codice, a cui si attribuì non più semplicemente il significato di raccolta scritta di leggi ma quello di unico testo depositario del «carattere di esclusività di impero e di generalità per tutti i cittadini»[2]. Fu così che prese avvio nei paesi europei, dalla seconda metà del secolo XVII in poi, il lungo e faticoso processo di codificazione, “illuminato” dalla moderna concezione secondo la quale il principio di eguaglianza di fronte alla legge, messo fra i capisaldi della rivoluzione, doveva avere come necessaria e logica premessa un diritto stabile e certo per tutti.
Trovato il rimedio al “caos” dell’ordinamento giuridico nella realizzazione di codici completi ed esaustivi, come voleva la concezione (utopica?) illuministica, non restava altro che cercare in tutti i modi di eliminare gli inconvenienti che avevano in passato portato il diritto alla deriva su descritta.
La strada percorsa in tal senso fu quella di vietare l’interpretazione giuridica, divenuta in passato eccessivamente preponderante, tanto da non consentire una chiara decifrazione della stessa legislazione vigente.
Così, se Robespierre voleva cancellare dai vocabolari la parola “giurisprudenza”, non meno blando fu Pietro il Grande il quale ordinò di tagliare la testa a tutti coloro che avessero osato manifestare opinioni difformi rispetto al contenuto del suo codice del 1722[3].
In realtà, il tentativo di far comandare le leggi piuttosto che gli uomini[4] – quasi a voler negare che le prime sono pur sempre creazione dei secondi – ha sapore quasi “mitico”: è evidente, infatti, che «qualunque società riesca ad esprimere una dimensione organizzata sufficientemente evoluta, dopo essersi rispecchiata nella creazione di un diritto proprio giunge prima o poi ad analizzare quest’ultimo (e se stessa)»[5] attraverso l’interpretazione giuridica.
Al di là di questo profilo, va rilevato che anche la realizzazione del processo di codificazione non è riuscita a garantire pienamente l’esigenza di certezza e di coerenza del diritto.
Oggi, infatti, i cittadini e gli stessi operatori del diritto non riescono facilmente a raccapezzarsi nel panorama giuridico, troppo ricco di discipline legislative mal coordinate tra di loro.
Continuano ad essere proposti, dunque, tentativi per migliorare il sistema: esempio significativo può essere quello del modello di codificazione in Francia, in cui nel 1989 è stata istituita la Commission supérieure de codification che sta portando avanti un percorso di riassetto dell’intera legislazione vigente, attraverso l’emanazione di codici di settore[6].
Nell’esperienza giuridica contemporanea come in quella dei tempi passati, in definitiva, i problemi connessi alla sistematicità del diritto permangono, con tutte le conseguenze connesse alla mancata conoscenza delle leggi.
2. A tal proposito, è interessante soffermarsi sulle conseguenze connesse alla mancata conoscenza della legge, proprio per comprendere meglio l’esigenza di predisporre strumenti in grado di assicurarne una maggiore conoscibilità.
Occorre partire dal dovere per tutti i cittadini di osservare le leggi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 54 Cost.
Una prima evidente constatazione è che, per osservare le leggi, bisogna necessariamente essere a conoscenza della loro esistenza (o meglio vigenza) nell’ordinamento. Si potrebbe allora rilevare che, quale strumento per assicurare la conoscibilità delle leggi, è preposta la pubblicazione necessaria degli atti normativi, considerata come una delle conquiste della rivoluzione liberale[7]. Tale istituto, infatti, ha attribuito alla conoscenza delle norme giuridiche il valore di uno degli interessi fondamentali dello Stato, al punto da condizionarne l’efficacia degli stessi: nel nostro attuale sistema, le leggi entrano in vigore solo il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 73, comma 3, Cost.).
Ne deriverebbe conseguenzialmente che il cittadino non può ignorare la legge perché si presume che la conosca.
Non è di certo questa la sede per soffermarsi sui molteplici aspetti che presenta la questione, ma basta una breve riflessione per convincersi di come tale presunzione di conoscenza sia lontana dalla realtà delle cose: la difficile lettura dei testi normativi, la necessità di raccordarli tra loro in maniera sistematica, la variabilità nel tempo delle singole norme ed i fenomeni dell’abrogazione implicita o della deroga sono da soli sufficienti a dimostrarlo.
Come è stato giustamente osservato, «posto che la presunzione è una prova indiretta, per cui si risale dal noto all’ignoto mediante un calcolo delle probabilità, fondato sull’esperienza positiva e sulla normalità dei fatti, è chiaro che, se di presunzione dovesse parlarsi, essa dovrebbe essere di ignoranza e non di conoscenza»[8].
Tuttavia, proprio tale ignoranza non è giustificata dall’ordinamento, in applicazione del risalente principio enunciato dal brocardo ignorantia iuris non excusat. Nonostante nel nostro diritto positivo esso è espressamente stabilito solamente in materia penale dall’art. 5 c.p., secondo cui “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”, si può affermare che valga comunque come norma di carattere generale.
Data la forma recisa in cui è espressa, la regola non sembra ammettere eccezioni, anche alla luce del fatto che se ne è individuato il fondamento in un’esigenza obiettiva di ogni sistema giuridico: «Il diritto obiettivo deve avere piena e assoluta attuazione, ne abbiano o non ne abbiano effettiva conoscenza coloro a cui le sue norme sono dirette. Non si tratta, come suole ripetersi, di una necessità di ordine politico, quindi relativa, ma di una necessità dommatica assoluta. Senza il dogma dell’indipendenza della legge dalla cognizione dei sudditi, l’ordinamento giuridico non potrebbe né esistere né durare»[9].
Partendo da tale condivisile interpretazione, appare ugualmente spiegabile il tentativo dottrinario di scalzare l’assoluta rigidità di tale principio, soprattutto alla luce delle obiettive difficoltà che il cittadino incontra nel confrontarsi con il ricco e “caotico” ordinamento normativo[10].
D’altra parte la stessa Corte costituzionale ha mostrato nel tempo di tener conto della problematicità della conoscenza del diritto, fino a giungere ad una attenuazione del principio dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge.
La Corte, infatti, con una prima sentenza del 25 marzo 1975, n. 74, aveva dichiarato non fondata una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. così argomentando: «L'esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne siano destinatari, costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico. Nel vigente ordinamento italiano e in particolare per l'applicabilità della legge penale, il legislatore nella sua discrezionalità prescinde dall'informazione del destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma. Base costituzionale del principio espresso nell'art. 5 del codice penale, va rintracciata nell'art. 73, comma terzo, della Costituzione, il quale subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia, articolo coordinato con il 25, comma secondo, che esclude la retroattività della norma penale. Sistema questo dal quale può ricavarsi la possibilità offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della norma nel testo promulgato e che, applicato in quasi tutti gli ordinamenti attuali, ha indotto ad identificare l'antico principio ignorantia iuris non excusat con quello di nemo censetur ignorare legem».
Essa, tuttavia, dopo appena dieci anni di distanza, ha dovuto “fare i conti” con lo stato effettivo dell’ordinamento giuridico, dinanzi al quale era palese il disagio del cittadino, ed ha finito per dichiarare, nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364, «l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile»[11].
Riconosciuta, dunque, l’effettiva possibilità di conoscenza della legge come requisito minimo d’imputabilità, il problema si pone proprio in relazione agli strumenti che l’ordinamento dovrebbe predisporre per renderla davvero effettiva.
Per non cedere alla tentazione di “nasconderci” dietro principi assoluti troppo facilmente giustificabili, arriviamo infine alla questione di fondo: «L’ignoranza del diritto è, in linea teorica, inescusabile perché il soggetto, quale membro di una comunità giuridicamente costituita, ha l’obbligo di conoscere il diritto che regge la comunità alla quale appartiene. Ma è, questo, principio valido solo se, ed in quanto, quella comunità lo pone in grado di raggiungere quella conoscenza; cosicchè il principio, in teoria assoluto, diviene in pratica relativo in quanto condizionato dall’esistenza, o meno, di quella possibilità di conoscenza»[12].
Ecco allora che tale possibilità di conoscenza può essere offerta proprio da uno strumento quale quello proposto nel programma “Normattiva”: una banca dati pubblica e gratuita che consenta a tutti i cittadini la consultazione dei testi normativi.
3. Il programma, denominato “Normattiva”, per la realizzazione – nell’ambito del sistema generale di informatizzazione, classificazione e riordino delle norme, ai sensi dell’articolo 107 della legge n. 388 del 2000 – della banca dati pubblica della normativa statale vigente, diventerà operativo nel corso dei prossimi mesi.
E’ quanto prevede l’accordo di collaborazione sottoscritto l’8 ottobre 2009, alla presenza del sottosegretario di Stato e del ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con i segretari generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra il capo dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della PCM e l’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS).
Prima di esporre le condizioni di tale accordo, è opportuno ripercorrere brevemente le tappe attraverso cui si è giunti a tale risultato.
Lo scenario generale italiano riguardante le iniziative pubbliche finalizzate a consentire l’accesso alle norme è stato caratterizzato, a partire dagli anni ‘70, da varie iniziative che sono giunte a risultati soddisfacenti[13] anche se, a tutt’oggi, il valore “ufficiale” delle pubblicazioni delle leggi e degli atti normativi è affidato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la cui pubblicazione, a carattere informativo diffuso, è affidata all’IPZS (art. 18, comma 1, DPR 1092 del 1985).
Un concreto impulso al processo di informatizzazione e classificazione della normativa vigente ai fini dell’accesso alla conoscenza delle leggi da parte dei cittadini, è stato dato con l’approvazione dell’art. 107 della legge n. 388 del 2000[14].
Tale articolo istituiva un fondo di 25 miliardi di lire sul quienquennio 2001-2005 per promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini e di fornire al legislatore strumenti per l’attività di riordino normativo.
Per la definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo si rimandava ad un decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi previa intesa con i Presidenti delle due Camere.
Tuttavia, il D.P.C.M. di attuazione è stato adottato solo due anni dopo, il 24 gennaio 2003: ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni della Presidenza del Consiglio, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Gli obiettivi del programma erano molteplici: compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato; messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet); classificazione della normativa vigente con l’intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite; studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell’istruttoria dell’attività di riordino normativo.
L’attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è stata affidata ad un gruppo di lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, costituito da personale designato dalla Presidenza del Consiglio, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Tale Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.
Nonostante ciò, la costituzione di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente si è dimostrata, negli anni, un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzato in origine, a differenza di ciò che invece è accaduto in altri paesi europei, i quali hanno realizzato più velocemente e con minori difficoltà il medesimo obiettivo. Esempio emblematico è costituito dalla banca dati della normativa vigente in Francia, www.legifrance.com, consultabile dal 2002[15].
In Italia, le difficoltà del percorso sono state determinate da diversi fattori.
Innanzitutto, è emerso il difficile compito di mettere ordine nell’altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi[16], a cui si aggiunge la frammentazione ed il disordine dell’ordinamento (difficoltà di identificare la normativa vigente, problema delle abrogazioni implicite), dovuti anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione.
In secondo luogo, un ulteriore ostacolo è dato dalla povertà del patrimonio di raccolte elettroniche pubbliche: oltre alla mancanza di una raccolta completa degli atti normativi, si registrano, anche per i sistemi generalmente ritenuti più “affidabili”, alcune carenze e lacune.
Per quanto riguarda, poi, lo specifico percorso di lavoro avviato, la molteplicità di attori istituzionali coinvolti, le frequenti discontinuità nei membri del gruppo di lavoro, dovute alle lunghe interruzioni conseguenti alle crisi di Governo, e l’avvio di più progetti che non avevano come obiettivo prioritario la messa in rete gratuita del testo vigente delle leggi hanno influito negativamente sull’esito del programma.
Solamente nel 2008, con l’art. 1 del decreto-legge del 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge dalla l. del 18 febbraio 2009, n. 9, si è dato un notevole impulso al progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente.
Si è innanzitutto valorizzato il ruolo di coordinamento del ministro per la semplificazione normativa, che “promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”; “assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche” ed è infine competente ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, uno o più decreti finalizzati alla razionalizzazione delle attività degli organismi e degli enti statali operanti nell'ambito del programma di informatizzazione, al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione della semplificazione della legislazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ed alla determinazione dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale[17].
Sulla base di tali premesse, si è giunti all’accordo tra il ministro per la semplificazione normativa e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
In particolare, quest’ultimo si impegna:
- entro sette mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo (maggio 2010), a mettere in linea sul portale, i testi normativi in versione “storica” (contenuto originario di un atto normativo), dal 1946 ad oggi ed in versione “multivigente” (piena tracciatura delle fasi evolutive con le modifiche che l’atto subisce) dal 1970 ad oggi;
- entro dodici mesi (ottobre 2010), ad aggiornare in “multivigenza” tutti gli atti numerati pubblicati dal 1946 al 1970;
- entro ventiquattro mesi (ottobre 2011), ad apportare una serie di interventi migliorativi delle versioni dei testi introdotti nella banca dati e di aggiornamento secondo standard e requisiti tecnici definiti;
- entro quarantotto mesi (ottobre 2012) a realizzare ulteriori evoluzioni del sistema anche ai fini del rilascio di funzionalità aggiuntive per la ricerca;
- entro sessanta mesi (ottobre 2014), a mettere in linea sul portale gli atti numerati pubblicati dal 1861 al 1945.
A tali impegni si aggiunge quello, non meno rilevante, di procedere al costante aggiornamento in “multivigenza” della banca dati legislativa con gli atti correnti.
Con questo strumento, in definitiva, la Presidenza del Consiglio di ministri intende fornire un servizio ai cittadini e garantire il diritto di accesso agli strumenti normativi, ai fini della conoscenza effettiva della legge.
Nell’attesa degli effettivi riscontri di una più diffusa conoscenza del diritto, valutabili solo nel tempo, si può conclusivamente azzardare un paragone. Nell’ordinamento romano, dei principi di diritto contenuti nell’editto del pretore tutti potevano prendere diretta cognizione attraverso le tabulae contenenti le clausole edittali, perennemente esposte al pubblico. A scusarne l’ignoranza si sarebbe potuto «invocare solo e unicamente una noncuranza nei confronti dei fenomeni che ci circondano (…) Il non conoscerli significava solo e semplicemente non averli visti, non averli letti, non averli sentiti; in altri termini l’assenteismo»[18].
Allora le tabulae, oggi una banca dati in rete: entrambi strumenti accessibili alla (quasi) totalità dei cittadini, pensati per dare effettiva concretezza alla presunzione della conoscenza del diritto.
|
| |
|
----------
|
| |
|
[1] Per approfondimenti, v. Maine H. S., Diritto antico, a cura di Ferrari V., Giuffrè, Milano, 1998, 15.
[2] Così, Azara A., voce Codice, in Noviss. dig. it., vol. III, Utet, Torino, 1959, 385. Come esempio emblematico del “mito” del codice diffusosi all’epoca dell’illuminismo si può ricordare il progetto di codice, noto come Code Frédéric, fatto preparare da Federico II di Prussia nel 1749, il quale, nella versione francese, porta significativamente il sottotitolo “Corpo del diritto, per gli stati di sua maestà il re di Prussia: fondato sulla ragione e sulla costituzione del paese; nel quale il re ha disposto il diritto romano in un ordine naturale, soppresso le leggi straniere, abolite le sottigliezze del diritto romano, e pienamente rischiarati i dubbi e le difficoltà, che lo stesso diritto e i suoi commentatori avevano introdotto nella procedura; stabilendo in questo modo un diritto certo e universale”. Nella famosa Enciclopedia di Diderot e D’Alembert si precisa, a tal proposito, che “quello che ha portato quel principe a fare questa nuova legge, è stata l’incertezza e la confusione del diritto”. Per quanto appena detto e, in generale, sul processo di codificazione avviatosi a partire dalla metà del ‘700, cfr. ampiamente Petronio U., La lotta per la codificazione, Giappichelli, Torino, 2002.
[3] Cfr., per tali episodi, Fiorillo M., Il legislatore retroattivo, in Rass. parl., 1997, 747, nota 1. La diffidenza per l’interpretazione è indubbiamente risalente nel tempo: già Giustiniano aveva disposto nel Digesto il divieto di recitare vel ostendere, in giudizio o altrove, qualunque cosa provenisse da altri testi normativi. Solo nel secolo dei lumi, tuttavia, si sviluppò più decisamente l’idea che il giudice doveva rappresentare – secondo le parole di Montesquieu – l’identico texte precis de la loi.
[4] In tal senso, Muratori L. A., Dei difetti della giurisprudenza, Venezia, 1742 (ristampa 1999), cap. XI, 82.
[5] Così, Fiorillo M, cit., 748 s.
[6] L’ambizioso processo di codificazione generale in Francia ha avuto la sua consacrazione legislativa nell’art. 3 della legge 12 aprile 200, n. 321 ed ha condotto finora all’emanazione di una cinquantina di codici “tematici”, che raccolgono disposizioni di natura legislativa e regolamentare in singoli settori del diritto. Per l’esperienza francese, v. Mattarella B. G., voce Codificazione, in Diz. dir. pubbl., a cura di Cassese S., vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, 935. Anche in Italia, non è questa la sede per approfondirlo, si sta avviando un percorso in tal senso: una delle fasi del cd. taglia-leggi, introdotto dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, prevede, infatti, l’adozione di decreti legislativi che provvederanno alla semplificazione ed al riassetto della legislazione vigente per settori omogenei o per materie.
[7] Basta pensare che in passato «le leggi giacevano di regola negli archivi delle magistrature principali e non circolavano in modi che ne assicurassero la conoscenza effettiva e duratura; dopo un breve periodo nel quale erano affisse e magari gridate in pubblico – da qui, per alcuni stati e per alcune fonti, il nome di grida che esse portavano: si pensi a quelle, famose, ricordate da Manzoni nel romanzo I promessi sposi – esse scomparivano facilmente dalla circolazione e non lasciavano tracce significative, salvo essere raccolte, più tardi, in compilazioni in compendio e non molto facili da trovare [i cd. gridari]» (cfr. Petronio U., cit., 197).
[8] Cfr. Borghese S., voce Ignoranza della legge, in Enc. for., vol. IV, Milano, 1959, 33.
[9] In tal senso, Maggiore R., voce Ignoranza della legge penale, in Nuovo dig. it., vol. VI, Milano, 1938, 656.
[10] Già nel diritto romano, si era affermato il criterio della scusabilità, in certi casi, dell’ignoranza della legge, specie quando si trattava di donne, minori, soldati e rustici, cfr. approfonditamente Borghese S., voce Ignoranza della legge, cit., 31.
[11] Per l’esame di tale pronuncia, cfr., ampiamente, Ronco M, voce Ignoranza della legge (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma, 1989.
[12] Così, Mariano Scarlata F., voce Ignoranza della legge (dir. rom.), in Enc. dir., vol. XX, Varese, 1970, 4.
[13] Un’apertura positiva, seppure non generalizzata a tutta l’utenza, dell’informazione informatica normativa è stata introdotta dal DPR n. 195 del 2004, che ha qualificato il servizio del CED della Corte di Cassazione “servizio pubblico di informatica giuridica” per la diffusione – attraverso l’accesso a pagamento alla banca dati – della conoscenza della normativa e della giurisprudenza. Nel corso degli anni, con lo sviluppo della documentazione giuridica autonoma nei vari settori del diritto, sono state create numerose banche dati di editori privati, che si sono affiancate a quella della Corte di Cassazione (Utet, Ipsoa, De Agostini, Zanichelli). Nel 1999, è stato avviato, inoltre, il progetto “Norme in rete”, considerato un primo positivo segnale di apertura all’informazione giuridica informatizzata e gratuita. Tale programma, al quale hanno collaborato il Ministero della giustizia, l’Autorità per l’informatica (AIPA), il Cineca - Consorzio interuniversitario di Bologna e il CNR (ITTIG), aveva come obiettivo la realizzazione di un portale giuridico quale punto di accesso unificato ai documenti giuridici presenti sui siti istituzionali (web istituzionali) delle pubbliche amministrazioni interessate all’iniziativa.
[14] L’art. 107 delle l. n. 388 del 2000 prevede quanto segue: “È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto”.
[15] In Francia, infatti, in virtù del decreto n° 2002-1064 del 7 agosto 2002, il servizio pubblico di accesso al diritto in rete ha consentito la consultazione sul sito Legifrance dei testi normativi pubblicati nel Journal Officiel, della giurisprudenza delle Corti e dei tribunali, del diritto emanato dalle istituzioni europee, e dei trattati internazionali firmati dalla Francia.
[16] Per risalire al numero delle leggi vigenti in Italia occorre fare riferimento alla migliore banca dati storica, che è costituita dalla Gazzetta Ufficiale, sulla quale, a partire dal marzo del 1861 a tutto il 2008, sono stati pubblicati circa 450.000 atti. La serie generale della Gazzetta Ufficiale contiene ogni tipo di atto: in maggior parte sono decreti ministeriali mentre gli atti numerati – gli atti primari e i regolamenti governativi – sono circa 185.000, di cui le leggi sono 33.000, intese come fonti principali, 5.400 sono i decreti-legge, 10.000 regi decreti-legge, e, per quanto riguarda le fonti secondarie, i regi decreti sono 71.000 e i decreti del Presidente della Repubblica sono 47.000.
[17] Il testo integrale dell’art. 1 del d.l. n. 200 del 2008 è il seguente: “1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati: a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali già impegnato nel programma di cui al comma 1; b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto. 4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato”.
[18] Cfr., ancora, Mariano Scarlata F., voce Ignoranza della legge, cit., 4.
|
| |
|
(pubblicato il 26.11.2009)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|