1. Una premessa attualizzatrice della ulteriore esigenza
di vagliare la fondatezza positiva dell’azione
risarcitoria autonoma.
La soluzione offerta dalla ormai ben nota sentenza
delle SS.UU. della Cassazione 23 dicembre 2008,
n.30254, per giustificare non solo la violazione
dei limiti della propria giurisdizione da parte
del giudice amministrativo allorché non ritenga
ammissibile l’azione di risarcimento autonoma,
ma anche per affermare l’esistenza di una
(presunta) norma che (sia o meno sulla giurisdizione)
preveda una tale azione, con il corollario dell’accertamento
incidentale dell’illegittimità, non
soddisfa né sul piano dei principi né
sul piano delle norme positive. Su questo punto
seguirà l’analisi offerta dal presente
lavoro, ma per spiegarne la ragion d’essere
occorre svolgere una premessa di stretta attualità.
Il contrasto tra SS.UU. e giudice amministrativo
sul punto, infatti, appartiene ormai al genere delle
vexatae quaestiones, ma torna di attualità
in vista delle possibili soluzioni che, al problema,
potranno essere date dall’attuazione dell’art.44
della legge n.69 del 2009, contenente la delega
per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
Al riguardo basterà osservare che, qualora
si ravvisi che l’azione autonoma di risarcimento
non sia attualmente corrispondente ad alcuna norma
di diritto positivo, la sua previsione nell’ambito
delle disposizione delegate sarebbe affetta da illegittimità
costituzionale per violazione delle norme di delega.
Ed infatti, se si dimostra, come è corretto
ritenere, anche alla stregua della prevalente dottrina,
che la disciplina e la stessa questione dell’autonomia
della tutela risarcitoria dall’azione di annullamento
non attenga all’ambito della giurisdizione,
la previsione di tale azione autonoma non potrebbe
rientrare nell’ambito del riordino delle norme
vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo,
anche rispetto alle altre giurisdizioni [art.44,
comma 2, lett. b), n.1)].
Inoltre, se si dimostra che non v’è
rispondenza tra azione autonoma e diritto vigente,
la disciplina in discorso non potrebbe rientrare
neppure tra i criteri di cui alla stessa lett. b),
n.3), che ha riguardo alle “azioni esperibili”
cioè legalmente tipizzate e non a quelle
attualmente non disciplinate da alcuna norma, ovvero
tra i criteri di cui alla stessa lett. b), n.4),
che fa evidentemente riferimento alle pronunce (dichiarative,
costitutive e di condanna) idonee a soddisfare la
pretesa della parte vittoriosa, ma sempre nell’ambito
delle azioni previste e disciplinate dalla legge.
2. Il giudizio sui limiti della giurisdizione
di cui all’art.111 Cost. verso un totale sganciamento
dal concetto di giurisdizione prefigurato dalla
norma costituzionale.
Svolta questa premessa, ci si sofferma anzitutto
sul primo punto sollevato.
La Cassazione giustifica il sindacato in termini
di questione attinente alla giurisdizione nel caso
in esame sulla base del rilievo che “è
norma sulla giurisdizione non solo quella che individua
i presupposti dell’attribuzione del potere
giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto
al potere stabilendo attraverso quali forme di tutela
esso si estrinseca”.
Per arrivare a corroborare questa singolare affermazione
la sentenza sostiene che la giurisdizione va intesa
come comprensiva delle diverse tutele che l’ordinamento
assegna ai diversi giudici per assicurare l’effettività
dell’ordinamento. Pertanto, in chiave di sindacato
dell’effettività dell’esercizio
della giurisdizione, si può sindacare la
decisione del giudice amministrativo “anche
per superare l’errore del giudice nel denegare
la giurisdizione, perché altrimenti il diritto
alla tutela giurisdizionale risulterebbe frustrato
dalle stesse norme che sono ordinate al suo migliore
soddisfacimento”.
Senonché, questa affermazione è erronea
sotto molteplici profili:
a) norma sulla giurisdizione non è quella che prevede
uno specifico rimedio di tutela, ancorché
nell’ambito della giurisdizione attribuita
ad un determinato ordine di giudici, perché
la previsione di un rimedio di tutela attiene
al diritto sostanziale, (e ciò quand’anche,
in via indiretta o complementare, contenuta
in una norma processuale), e ciò perché
essa va ricondotta alla conformazione della
posizione di diritto o di interesse che l’ordinamento
vuole tutelare. Tant’è che, come
conferma la stessa sentenza qui analizzata,
i rimedi e le forme di tutela sono prevalentemente
previsti nel codice civile e non nel codice
processuale e previsioni di quest’ultimo
in senso diverso sono solo ricognitive o specificative,
sul piano del rito e cioè delle forme
di azionabilità, di principi sostanziali
attinenti alla conformazione del diritto e quindi
all’ampiezza della sua tutelabilità;
b) norme sulla giurisdizione, ai fini della
competenza della Cassazione ai sensi dell’art.111
Cost., sono invece le norme processuali che
attengono a quello che è un presupposto
generale dello svolgimento del processo, cioè
la devoluzione o meno della controversia derivante
dall’esercizio di una certa azione all’ambito
di cognizione di un determinato giudice. Quindi
neppure tutte le norme processuali ma solo quelle
che radicano il potere di un giudice di esaminare
un determinato tipo di controversie, quali che
siano i criteri di individuazione di queste
ultime [1];
c) rispetto al giudice amministrativo, i criteri
di attribuzione del potere giurisdizionale consistono
nel consentire ad un plesso particolarmente
qualificato, nella tradizione del rispetto della
tripartizione dei poteri dello Stato, la cognizione
delle controversie nelle quali sia coinvolto
l’esercizio di un pubblico potere, cioè
il sindacato sull’attività funzionalizzata
dei poteri pubblici amministrativi in senso
ampio, sicché la verifica del rispetto
dei limiti di tale giurisdizione può,
costituzionalmente, avere riguardo alle sole
norme che (prevedendo variamente tale attribuzione
di controversie) delimitino la cognizione in
funzione dell’esigenza di accertare il
legittimo esercizio di pubblici poteri o di
accertare comunque situazioni in cui sia coinvolto
tale esercizio;
d) dunque, neanche la violazione di ogni norma
processuale abilita l’intervento delle
SS.UU., e ciò rende ragione di come anche
ove si aderisse alla teoria che vede il rimedio
di tutela, avente carattere sostanziale conformativo
della posizione giuridica ai sensi dell’art.24
Cost., come inscindibilmente proiettato in termini
processuali nella sua speculare realtà
di azione (e di corrispondente tipologia di
pronuncia del giudice competente), del pari
la violazione della norma processuale (la quale
preveda l’azione appunto come proiezione
del rimedio) non potrebbe dare luogo al sindacato
in termini di giurisdizione;
e) ciò è reso evidente dal fatto
che il diniego di un certo rimedio di tutela,
cioè la pronuncia che dichiara inammissibile
per difetto di un presupposto (sostanziale)
o infondata, per difettoso riscontro dei suoi
elementi costitutivi, la corrispondente azione,
se adottata dal giudice che sulla relativa controversia
ha la cognizione, è una pronuncia “di
merito”, cioè in nessun modo correlabile
col difetto di giurisdizione, ma collocata in
un momento cognitivo della controversia autonomo
e successivo a quello dell’esame della
sussistenza della propria giurisdizione;
f) l’effettività, ai sensi dell’art.
24 Cost., della tutela conformata in un certo
modo, cioè mediante la previsione legale
primaria di una certa azione e di certi poteri
di pronuncia del giudice individuato dalla stessa
legge come competente, è garantita anzitutto
dall’ordinamento con la stessa previsione
del rimedio, corrispondente ad una scelta discrezionale
del legislatore sull’ampiezza della tutela
che decide di accordare ad una determinata posizione
giuridica (e ciò quand’anche si
scontasse il rafforzamento dell’effettività
richiesto dall’ordinamento comunitario)
e, in secondo luogo, dall’azione adeguatrice
del giudice competente in base alla Costituzione
ed alla legge ad essa conforme, azione che può
anche includere la rimessione alla Corte Costituzionale
per chiedere la verifica della conformità
a Costituzione della norma che prevede rimedio
e azione corrispondente;
g) un siffatto compito di verifica dell’effettività
risulta invece del tutto estraneo ai compiti
di regolazione della giurisdizione spettanti,
in base alla Costituzione, alle SS.UU., tanto
più che la vicenda in questione conferma
come sia stato proprio il Legislatore a farsi
carico dell’effettività con riguardo
al rimedio risarcitorio, concentrandolo presso
il giudice amministrativo;
h) il punto è cruciale; l’effettività
di tutela nella materia (in senso descrittivo)
in esame, cioè risarcibilità del
danno prodotto dall’esercizio di una pubblica
funzione formale, è stata considerata
dal Legislatore proprio sotto il profilo attributivo
della giurisdizione al giudice amministrativo,
ma non sotto quello, evidentemente distinto,
delle forme specifiche che tale rimedio di tutela
può assumere. In altri termini, il Legislatore
ha devoluto al giudice amministrativo (anche)
la parte risarcitoria delle controversie derivanti
dall’esercizio di pubblici poteri e lì
si è fermato, ritenendo che proprio tale
devoluzione garantisse, appunto, l’effettività
della tutela, evitando il duplicarsi di controversie
attinenti alla stessa posizione giuridica in
funzione dei diversi rimedi esperibili a sua
tutela;
i) se taluno dubitasse dell’effettività
di tutela di tale complessiva disciplina la
via maestra è la rimessione alla Corte
Costituzionale, ma ciò ove la questione
fosse, ovviamente, rilevante, cioè si
trattasse di norma da applicare nell’ambito
di quel giudizio, evenienza che è esclusa
nell’ambito della fase da svolgersi dinnanzi
alla Cassazione, che non può e non deve
applicare la norma sul rimedio di tutela ovvero
sul contenuto del diritto di azione, ma solo
verificare se quell’azione è effettivamente
spettante alla cognizione del giudice adito
senza entrare nel merito della controversia,
che include anche l’aspetto della rispondenza
a Costituzione della norma sostanziale sul rimedio
e processuale sull’azione, quest’ultima
nel senso di previsione di rito corrispondente
alla realtà della prima.
Erronea sul piano costituzionale e sistematico, la posizione
delle SS.UU. si rivela proprio contraria al (grado
di) effettività invece avuto di mira dal
Legislatore, finendo per introdurre un terzo grado
di giudizio di merito su una questione che, in base
alle norme sulla giurisdizione,- che la stessa Cassazione
finisce per disapplicare-, doveva trovare conclusione
in due gradi di giudizio.
3. Un giudizio di merito sotto la maschera del
sindacato sulla giurisdizione, infondato nel merito.
Analisi del quadro positivo fondamentale della pregiudizialità
nella risarcibilità degli interessi legittimi.
Ma anche supponendo che sia ammissibile un terzo
grado di giudizio di merito sulla questione risarcitoria,
in una sorta di condominio giurisdizionale che pare
quasi derivare dalla “nostalgia” del
g.o. per questioni che il Legislatore gli ha (forse)
sottratto, la soluzione delle SS.UU. è anche
errata, appunto, nel merito.
Occorre partire dalle norme, che non sono un dato
soggettivo, e verificare se le stesse siano lacunose
e consentano un’integrazione analogica o l’analogia
juris, cioè il ricorso a principi,
o presunti tali, desumibili da altri settori del
diritto, come ha in effetti tentato di fare la sentenza
delle SS.UU.
Ed allora, il punto di partenza non può che
essere l’art.7, comma 3, della L.Tar, come
introdotto dall’art.7, comma 1, lett. c),
della l. n.205 del 2000.
Il suo testo contiene in realtà due norme;
una di attribuzione della giurisdizione (“Il
tribunale amministrativo regionale, nell’ambito
della sua giurisdizione, conosce…), e
sulla quale soltanto è legittima la verifica
applicativa della Cassazione, ed una seconda, che
ne costituisce l’antecedente logico-giuridico,
di previsione del rimedio di tutela (norma sostanziale)
con contestuale disciplina dell’azione relativa
disciplinata secondo forme ben individuabili (“…di
tutte le questioni relative all’eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali”).
Tale seconda norma, conoscibile nei suoi esiti applicativi
solo dal giudice cui è attribuita la cognizione
delle controversie comunque coinvolgenti l’esercizio
di un pubblico potere, assume un significato ben
preciso nella scelta operata dal Legislatore.
Viene così ammesso il risarcimento dell’interesse
legittimo, sia pure con una forma ellittica che
però è in sé concludente, ponendosi
una norma che ha la medesima funzione, rispetto
a tale situazione soggettiva, dell’art.2043
c.c., ovvero lo specifica, prevedendo, appunto nella
parte speciale della previsione di tutela risarcitoria,
il presupposto sostanziale e, simultaneamente, la
condizione dell’azione, della previa proposizione
dell’azione di annullamento.
Il risarcimento del danno è una delle questioni
(azioni) consequenziali (alla pronuncia di annullamento)
proponibili davanti al giudice amministrativo (mentre
prima lo si era negato, ma è inutile ripercorrere
questa lunga e notoria vicenda), quindi, ora, il
rimedio risarcitorio, se completa l’ambito
di tutela accordabile alla posizione sostanziale
di interesse legittimo, non di meno si caratterizza
come “consequenziale”, cioè come
momento di realizzazione che è inscindibilmente
preceduto dalla pronuncia di annullamento, come
appunto tutte le altre questioni consequenziali.
La consequenzialità implica dunque l’esigenza,
sancita dal Legislatore, di passare attraverso il
momento dell’azione di annullamento, in assenza
della quale non è prevista, proprio per l’accurata
selezione del termine da parte della legge, l’insorgenza
della questione risarcitoria.
Si può ignorare la relazione di consequenzialità,
ossia il dato testuale inequivoco della disposizione
sostanziale e processuale (sull’azione)?
La risposta non può che essere negativa,
in quanto il dettato normativo non si presta ad
incertezze e non lascia adito a diverse interpretazioni
sistematiche o evolutive, anche considerando l’intentio
chiara del Legislatore, che è intervenuto
consapevolmente su una questione a lungo dibattuta.
In linea di prima approssimazione, tale soluzione
si presta ad un’integrazione per via di principi
in funzione di una salvezza della complessiva disposizione
in questione, pena la sua illegittimità costituzionale
per violazione dell’art.24 Cost.?
Anche qui la risposta non può essere positiva,
e ciò in quanto la natura sostanziale dell’interesse
legittimo era perfettamente predicabile anche prima
ed indipendentemente dalla previsione del rimedio
risarcitorio, come conferma l’intera legge
sul procedimento e la elaborazione giurisprudenziale
a lungo compiuta dal giudice amministrativo, in
funzione anticipatrice di tale legge. La pienezza
di tutela, poi, non è vulnerata dalla carente
previsione di un’azione autonoma di risarcimento
e dall’ostacolo della relazione di consequenzialità
con l’azione impugnatoria, perché i
poteri unilaterali funzionalizzati sono normalmente
previsti a livello normativo come fronteggiati da
posizioni soggettive soggette, in linea di prevalente
principio, a termini di decadenza dei loro contenuti
prefiguranti poteri di reazione giurisdizionale,
tutti a carattere prioritariamente demolitorio,
e ciò per la concomitante insistenza, sulla
stessa vicenda sostanziale, dell’interesse
meta-individuale che giustifica l’attribuzione
del potere unilaterale medesimo.
Questa non è un’ovvietà “conservatrice”,
ma solo una asserzione del diritto positivo vigente
e potrebbe essere smentita solo qualora, anche nel
diritto civile, o aliunde nell’ambito
dell’ordinamento che il giudice deve applicare,
si rinvenisse una diffusa contraria disciplina positiva.
4. Indizi ricostruttivi dell’istituto nel
campo del diritto europeo e del diritto civile che
depongono in senso opposto a quello in essi ravvisato
dalla Cassazione.
I. La sentenza delle SS.UU. richiama varie ipotesi
a sostegno.
La più rilevante, per la sua suggestione
invasiva insita nella “fonte” utilizzata,
è l’affermazione che la elaborazione
giurisprudenziale del sistema del diritto amministrativo
“europeo”, id est comunitario,
“sembra non escludere la possibilità
che in sede di azione di danni” (non soggetta
ai termini decadenziali propri della distinta azione
di annullamento proponibile avverso gli atti delle
Istituzioni dell’Unione) “si abbia
un accertamento incidentale circa l’illegittimità
dell’atto non impugnato, anche se si registra
un sicuro orientamento volto a negare il risarcimento
almeno in un definito settore, in particolare quando
la relazione controversa intercorre solo tra il
ricorrente e la istituzione pubblica, e la domanda
di danni tende allo stesso risultato che si sarebbe
potuto conseguire con l’azione di annullamento”.
Il passaggio, già formulato in termini
dubitativi, si scontra poi con la realtà
della giurisprudenza della CGE: questa con la famosa
pronuncia Plaumann ha inizialmente statuito
l’inammissibilità di una domanda di
risarcimento fondata sull’illegittimità
di un atto di cui non era stato previamente chiesto
l’annullamento. E’ pur vero che successivamente
(causa 5/71, sentenza 2 dicembre 1971) ha iniziato
ad affermare che l’azione di risarcimento
rappresenta un rimedio autonomo, distinto dagli
altri mezzi interni di ricorso sia quanto alla funzione
che quanto alle condizioni di esercizio, “che
tengono conto del suo oggetto specifico”.
Ma la massima è stata costantemente correlata
con l’altra per cui l’azione di danni
non può essere il mezzo per neutralizzare
gli effetti di un atto lesivo, quando tale obiettivo
può venire egualmente raggiunto attraverso
una normale azione di annullamento, sia essa diretta,
sia essa nazionale con rinvio pregiudiziale di validità
alla Corte. In sostanza, nella logica giurisprudenziale
europea, l’azione autonoma di risarcimento
è un’ipotesi residuale, subordinata
al ricorrere di particolari condizioni, che “a
contrario”, fanno ritenere che la regola sia
quella della pregiudizialità, nel senso che
la via maestra e prioritaria di ottenimento della
tutela in questione sia quella del ricorso demolitorio
ex artt. 230 e 232 del Trattato[2].
Ma c’è un punto fondamentale ed assorbente;
quale che sia l’orientamento della CGE nei
suoi esiti pratici, questa si trova di fronte, sul
piano positivo, a norme sostanziali e di tutela
chiaramente enunciate, cioè gli artt. 235
e 288 del Trattato, norme che non pongono, a differenza
della soluzione adottata dall’art.7, comma
3, l. Tar, l’esplicito requisito della consequenzialità.
In sostanza, nell’ordinamento comunitario
esiste una previsione a contenuto analogo a quello
dell’art. 2043 c.c. e diretta alla tutela
risarcitoria contro gli atti delle Istituzioni;
cioè non è stata formulata una norma
sostanziale “speciale” che connetta
il risarcimento all’annullamento dell’atto
(pur essendosi comunque percorsa questa via, a conferma
della sua solidità logico-giuridica), onde
è perfettamente legittima la conclusione
dell’azione risarcitoria autonoma, sia pure
temperata con l’enunciazione di un meccanismo
che ricorda, però su ben altri presupposti
positivi, quello dell’applicabilità
dell’art.1227 c.c. suggerito anche dalla giurisprudenza
delle SS.UU, assunta, tuttavia, in sostanziale disapplicazione
della effettiva lettera del citato art. 7, comma
3.
Che poi l’ordinamento italiano possa disciplinare
in diverso modo dalle previsioni del Trattato la
responsabilità extracontrattuale per gli
atti dannosi illegittimi di diritto interno, è
circostanza pacifica, sancita dalla stessa Corte
(causa De Boer, n.81/86, sentenza 29 settembre 1987,
dove è affermato che, quando i mezzi interni
assicurano l’annullamento dell’atto
o anche la restituzione delle somme indebitamente
versate, ma non anche il risarcimento del danno,
rimane salva la possibilità di attivare la
procedura di cui agli artt. 235 e 288 del Trattato;
la statuizione, de jure condito, è
chiaramente a fortiori estensibile alla mancata
previsione dell’azione risarcitoria autonoma,
in presenza di un sistema che garantisca, quand’anche
col sistema della pregiudizialità, comunque
una tutela, ora, anche risarcitoria).
Dunque, la legittima diversità dell’ordinamento
interno sul punto rende inutilizzabile il richiamo
al pur non univoco orientamento giurisprudenziale
europeo.
II. Le SS.UU. fanno poi leva sulla disciplina della
invalidità delle delibere delle società
di capitali, richiamando gli artt. 2377, comma 4
e 6, 2379 ter, comma 2, e 2504 quater, comma 2,
c.c.
Ma la lettura testuale e sistematica delle norme
in questione porta ad una conclusione esattamente
opposta a quella assunta dalla Cassazione, che si
limita infatti a richiamarle genericamente senza
un’approfondita analisi.
La realtà è che il sistema segnalato
dalle citate norme “di chiusura” appare
invece caratterizzato dal principio, opposto a quello
che la Cassazione vuole dimostrare, della pregiudizialità
dell’annullamento rispetto alla tutela risarcitoria,
tranne, appunto, che per delle previsioni eccettuative,
le quali per la loro chiara specialità, da
un lato non sono applicabili come espressione di
principio, dall’altro, più ancora,
confermano che la soluzione “ordinaria”
di tutela risarcitoria in tema di delibere societarie
è caratterizzata dalla pregiudizialità.
Ed infatti, se è concessa l’azione
di risarcimento e non quella di annullamento ciò
si spiega con ipotesi tipicamente residuali che
rinviano, per converso, ad una relazione tra rimedi
di tutela di ordinaria pregiudizialità: il
comma 4 dell’art. 2377 prevede l’azione
risarcitoria a favore dei soci che non raggiungono
la soglia di rilevanza, alla partecipazione nel
capitale, tale da abilitarli all’azione di
annullamento o che siano comunque esclusi dal potere
di impugnare in quanto privi di voto, e dunque come
rimedio a favore di chi non goda di una posizione
sufficientemente qualificata dalla norma, cioè,
si direbbe nel diritto amministrativo, privi di
una situazione di interesse legittimo (differenziata
sì, ma non anche sufficientemente qualificata)
in senso pieno. Si tratta cioè di situazioni
considerate “minori” ed in cui, comunque,
la privazione del potere di azione impugnatoria
fa risaltare sia la primazia del rimedio, in chiave
di tutela dell’interesse sostanziale, sia
la normalità della soluzione della pregiudizialità.
Viceversa, quanto alla pregnante ipotesi, stranamente
non considerata dalle SS.UU., dell’art. 2377,
comma 8, c.c. (“l’annullamento della
deliberazione non può aver luogo se la deliberazione
impugnata è sostituita con altra presa in
conformità della legge e dello statuto. In
tal caso il giudice provvede sulle spese di lite,
ponendole di regola a carico della società,
e sul risarcimento dell’eventuale danno”),
questa conferma ancora la pregiudizialità,
in quanto solo il venir meno dell’oggetto
della pronuncia di annullamento abilita a scongiurarne
l’adozione, mentre rimane in piedi, in quanto
tempestivamente proposta negli stessi termini decadenziali
(si noti bene), l’esigenza di pronunziare
sulla soccombenza e di accertare l’illegittimità
dell’originaria pronuncia ai fini risarcitori.
Nella loro analisi, le SS.UU. non si avvedono, dunque,
che la soluzione in materia di delibera societarie
è esattamente la stessa derivante dall’applicazione
dell’art. 7 finora fatta dal giudice amministrativo
che, infatti, allorché l’atto impugnato
viene sostituito da altro non più affetto
dai vizi denunziati con il ricorso non dichiara
(più) improcedibile lo stesso, ma accerta
incidentalmente l’illegittimità eventuale
dell’atto medesimo al fine di stabilire la
spettanza (o anche solo consentire la futura proponibilità)
del risarcimento.
Questo, in sostanza, è già il diritto
vigente, semmai conforme ai principi correttamente
derivati dal diritto positivo, amministrativo e
pure civile, e questo è uno dei campi, già
positivamente segnati dal giudice amministrativo,
dell’azione autonoma (sopravvenuta) di risarcimento;
quella cioè di una realtà giuridico-processuale
che, per fatti sopravvenuti, renda inutile la pregiudizialità
della pronuncia di annullamento, ma non anche la
tempestiva proposizione dell’azione impugnatoria,
esattamente come nel caso del diritto societario.
Insomma, l’azione risarcitoria autonoma risulta
o eccezionale (per situazioni sotto una certa soglia
di rilevanza legale) o residuale, ma sempre in base
alla tempestiva proposizione del ricorso negli stessi
termini per la proposizione dell’impugnazione
in senso stretto.
Analoghe considerazioni, in termini di eccezionalità,
che non nega ma anzi conferma la regola ordinaria
della pregiudizialità (cioè della
previa necessaria proposizione tempestiva dell’azione
impugnatoria), sono ritraibili anche dagli artt.
2379 ter, comma 2, e 2509 quater,
comma 2, che impediscono la pronuncia di invalidità,
sempreché introdotta tempestivamente l’azione
impugnatoria, in funzione di un (eccezionale) bilanciamento
di interessi di terzi, considerati prevalenti per
l’affidamento suscitato dall’esecuzione
delle delibere comunque impugnate.
D’altra parte, come pure ha notato un’attenta
dottrina, le SS.UU. hanno “bucato” un
forte argomento contrario e confermativo della vigenza,
piuttosto, della pregiudiziale anche in campo civile,
quale è la disciplina dell’art. 1137
c.c., in tema di impugnazione delle deliberazioni
dell’assemblea condominiale, che neppure a
livello di previsioni derogatorie del principio
(comunque riscontrabile come vigente in via principale
nelle ipotesi ordinarie di impugnazione delle delibere
societarie) fa cenno alla proponibilità di
un’azione autonoma di risarcimento.[3]
Nelle norme citate dalla Corte, dunque, non v’è
traccia di un’azione risarcitoria autonoma
nelle forme predicate rispetto agli atti amministrativi,
cioè totale autonomia a prescindere dal rispetto
del termine decadenziale di impugnazione. Il che
è abbastanza clamoroso.
III. Clamoroso ancor più se si guarda alla
ulteriore ipotesi citata dalle SS.UU.; il caso del
licenziamento del lavoratore dipendente, in cui
si dà atto che “l’orientamento
della giurisprudenza al riguardo è nel senso
che la mancata impugnazione del licenziamento nel
termine fissato non comporta la liceità del
recesso del datore di lavoro, ma che tuttavia, l’inoppugnabilità
preclude sì al lavoratore oltre alla tutela
della reintegrazione nel posto di lavoro, di rivendicare
tutela sul piano risarcitorio per il danno costituito
ed originato dalla mancata percezione degli emolumenti
arretrati”… Cioè l’annullamento
è precluso e con esso il risarcimento del
danno connesso all’atto illegittimo. Prosegue
la Cassazione “Ciò non toglie però
che l’ingiustizia del licenziamento resta
tale ed è perciò suscettibile di accertamento
se si presenta come componente di una più
ampia condotta lesiva, cioè quando ha concorso
a provocare un danno, diverso da quello patrimoniale
costituito dalla perdita degli emolumenti”
Ma a cosa si riferisce la sentenza? Al risarcimento
da comportamenti costituenti reato di cui il licenziamento
costituisca parte della condotta esecutiva o ancora
all’ipotesi di mobbing? Ebbene, anche
nel giudizio amministrativo, prospettata un’ipotesi
del genere nell’ambito della (residua) giurisdizione
esclusiva in materia di diritti del pubblico impiegato,
si avrebbe una pronuncia positiva sul risarcimento,
e ciò in quanto in un caso del genere non
viene proprio in rilievo la questione della pregiudizialità
e della prospettazione di un interesse legittimo[4].
IV. Rimane dunque l’impressione che la Cassazione
parli di un’azione autonoma di risarcimento
in una forma e con presupposti che non esistono
neppure nel diritto civile; e ciò è
confermato ulteriormente dalla successiva analisi
di norme di tutela contrattuale contro l’inadempimento
(art. 1453 c.c.) che nulla hanno a che vedere con
la fattispecie della pregiudizialità, connessa
com’è all’esplicazione della
funzione pubblica ed alla concomitante insistenza
di interessi meta-individuali che impinge sulla
esigenza di tempestiva impugnazione giurisdizionale
dell’atto autoritativo unilaterale (evenienza
veramente eterogenea rispetto alla diversa ipotesi
del potere della parte privata di rendere inefficace
o mantenere, previo risarcimento, la fattispecie
negoziale del contratto).
Risulta perciò inspiegabile perché,
in una serena considerazione dei livelli di tutela
risultanti da un’analisi del diritto positivo,
anche civilistico, e dunque dei principi generali
dell’ordinamento, si voglia costruire un’azione
autonoma di risarcimento del tutto atipica, ed isolata
nel sistema, proprio nei confronti della pubblica
amministrazione.
Insomma, sul piano del diritto positivo la Cassazione
nulla dimostra e, al contrario, si assume l’onere
di una forzatura delle norme costituzionali sui
limiti del sindacato in termini di giurisdizione
in funzione di una ricognizione del diritto positivo
nazionale, ed anche comunitario, che contraddice,
a ben vedere, le sue stesse affermazioni.
5. L’attuale esistenza dell’azione
risarcitoria autonoma, compatibile con la pregiudiziale,
nell’ambito della tutela giurisdizionale amministrativa,
come ipotesi residuale in linea con le previsioni
dettate per casi analoghi nel diritto civile e comunitario.
Va ancora segnalato che, in coerenza sistematica
con gli stessi spunti forniti dalle SS.UU. ove correttamente
analizzati, l’azione autonoma di accertamento,
è in effetti già vigente nel processo
amministrativo, in specie laddove si considerino
il caso, già menzionato a proposito del meccanismo
analogo dell’art. 2377, comma 8, c.c., dell’esame
dell’originaria domanda risarcitoria a fronte
della sopravvenuta emanazione di un atto sostitutivo
di quello impugnato (quand’anche conforme
alle richieste del ricorrente)[5], ovvero del danno
autonomamente provocato dal ritardo, in sé
rilevante, nell’adozione dell’atto originariamente
emanato, ancorché non contestato per altro
verso nella sua legittimità (danno puro “da
ritardo”)[6], tutti casi in cui l’azione
risarcitoria prescinde dall’annullamento dell’atto
ed in cui, peraltro, un’indagine sulla sua
illegittimità è condotta, con riguardo
agli specifici profili dedotti in ricorso, in vista
di una mera pronuncia di determinazione del risarcimento
per equivalente.
In tali ipotesi, come si evince dagli orientamenti
giurisdizionali evidenziati, la pregiudiziale non
è intaccata nel suo valore di principio,
ma, come nelle altre fattispecie analizzate nell’ambito
del diritto civile, ne risulta invece confermata
come meccanismo prioritario considerato espressamente
dal diritto vigente.
La conclusione è che, in risposta al quesito
proposto all’inizio della presente trattazione,
non esiste né in base alle norme positive
di diritto amministrativo da riordinare, né
in base a principi desumibili dal diritto civile
inteso come diritto comune anche nel campo della
tutela risarcitoria, una presunta lacuna di effettività
della tutela cui supplire con l’introduzione
dell’azione risarcitoria autonoma, la quale
non trova riscontro, per altro verso, nei termini
predicati dalla Cassazione, con la conseguenza che
non esiste alcuna previgente azione legalmente prevista
di tal genere, da riordinare o meglio disciplinare
in base alla norma delega dell’art.44 della
legge n. 69 del 2009. |
[1] Ciò emerge sia dal testo dell’art. 111 (e
dalla dottrina che su di esso si è pronunciata),
sia dai lavori della Assemblea Costituente.
Dall’esame di tali lavori, risulta che:
- per sostenere il mantenimento del potere della Corte
di Cassazione di decidere i conflitti di giurisdizione
(che altri costituenti intendevano attribuire
alla Corte Costituzionale), l’on. Costantino
Mortati (A.C. 2562) ha rilevato che «il
sindacato sul difetto assoluto di giurisdizione
e il giudizio sui conflitti di giurisdizione (cioè
sui conflitti insorgenti fra la giurisdizione
ordinaria ed una giurisdizione speciale, o fra
una e un’altra giurisdizione speciale)»
«sono stati sempre, dal 1877 in poi, affidati
alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite»,
precisando come, «tutte le volte che si
sia in presenza d’una giurisdizione speciale,
il sindacato della Cassazione si debba limitare
soltanto all’eccesso di potere giudiziario,
cioè alla mancanza o difetto assoluto di
giurisdizione»;
- il richiamo ai «soli motivi inerenti alla
giurisdizione» è stato oggetto
dell’emendamento dell’on. Giovanni
Leone (A.C. 2565), volto alla conservazione delle
«giurisdizioni amministrative che confluiscono
al vertice nel Consiglio di Stato» (A.C.
2566), e poi dell’emendamento dell’on.
Paolo Rossi, concordato col comitato di redazione
(A.C. 2586), che in tal modo ha «cercato
di accogliere il criterio dell’onorevole
Mortati» (A.C. 2587), concludendo nel senso
che «anche questa garanzia è stata
introdotta, senza che sia violata la giurisdizione
speciale del Consiglio di Stato e della Corte
dei Conti, perché è stabilito che
il ricorso messo soltanto per motivi inerenti
alla giurisdizione.
L’emendamento dell’on. Giovanni Leone,
come riformulato dall’on. Paolo Rossi, è
stato poi approvato (A.C. 2594).
Da tale discussione, nonché dall’esame
della stessa giurisprudenza anteriore richiamata
nel corso del dibattito nella Assemblea Costituente
(A.C. 2587), si evince dunque che l’art.
111 Cost. ha inteso mantenere il potere della Corte
di Cassazione di decidere i conflitti di giurisdizione,
per verificare se il Consiglio di Stato –
come ogni altro giudice - fosse incorso nella «mancanza»
o nel «difetto assoluto di giurisdizione»
nei rapporti «insorgenti» con un’altra
giurisdizione.
Nella giurisprudenza successiva e nella dottrina
dominante dei decenni successivi, gli orientamenti
della Assemblea Costituente sono stati sostanzialmente
posti a base della distinzione tra i limiti esterni
della giurisdizione (concernenti il riparto e che,
se violati, comportano una questione di giurisdizione)
e i limiti interni della giurisdizione (riguardanti
la fondatezza del ricorso e tutti gli aspetti di
rito sulle condizioni dell’azione, sulla ricevibilità
e sull’ammissibilità, anche del ricorso
incidentale, sulla procedibilità e sulla
perenzione).
Non può pertanto essere condiviso l’orientamento
della Corte di Cassazione, secondo cui, tra i motivi
inerenti alla giurisdizione, rientrerebbero non
solo le questioni riguardanti l’individuazione
del giudice che deve decidere la lite, ma anche
quelle sul ‘come’ la causa vada decisa,
anche in relazione ai presupposti processuali e
alle condizioni dell’azione.
[2] In senso in parte collimante con quanto
qui affermato v. P. Carpentieri “Pregiudiziale
amministrativa: la Cassazione approfondisce il tema
e ribadisce la sua posizione negativa. Ma apre la
strada all’intervento del legislatore, indispensabile
per porre condizioni e limiti al risarcimento senza
annullamento” (nota a Cass., ss.uu., 23 dicembre
2008, n. 30254), in Giustamm.it, 2009. Perspicuo
è il commento per cui, la tesi della azione
autonoma finisce per non avere attinenza realistica
con il problema dell’effettività,
dato che la pregiudizialità non attenua sostanzialmente
l’esperibilità della tutela risarcitoria,
laddove invece il problema dell’effettività,
nel giudizio amministrativo, sta nei tempi del processo
in quanto ingolfato da un numero eccessivo di ricorsi,
tendenza che verrebbe amplificata dall’addizione
dei ricorsi risarcitori svincolati dal rispetto
del termine per l’impugnazione del provvedimento
che si assume dannoso.
[3] P. Carpintieri, cit, ibidem
[4] Cfr.; ex multis, tra le più recenti,
Tar Campania, II, 17 aprile 2009, n. 2009, dove
pure correttamente si distingue tra mobbing per
violazione del regime contrattuale, di spettanza
del giudice amministrativo, e mobbing azionato come
azione extracontrattuale, da proporre all’AGO.
Sul punto di registra, peraltro, una decisione del
Consiglio di Stato che nega radicalmente la risarcibilità
per atti non impugnati integranti nel loro complesso
una fattispecie di mobbing, facendo un’applicazione
della pregiudizialità che probabilmente risente
del momento conflittuale in cui si colloca (V, 27
maggio 2008, n.2515). Altra decisione, VI, 15 aprile
2008, n.4013, esamina quella che in definitiva è
una causa risarcitoria in cui la violazione di obblighi
contrattuali viene positivamente ravvisata nell’omissione
di atti organizzatori, ancorchè non fatta
constare con il meccanismo del silenzio, il cui
mancato esperimento non viene considerato preclusivo
ma solo attenuativo della responsabilità
da illecito. Si tratta quindi di una pronuncia che
sostanzialmente aggira l’ostacolo della pregiudizialità
e comunque si pone in linea, a fronte del peculiare
caso del comportamento inerte sia pure rispetto
ad una funzione organizzativa, con la filosofia
di fondo dell’azione risarcitoria autonoma,
appunto, dall’annullamento, a fronte di danno
da ritardo, sul quale v.ibidem.
[5] Giurisprudenza consolidata, tra le ultime, esattamente
nei sensi qui indicati, IV 18 giugno 2009, n.4013.
[6] Cfr; in termini, segnando un indirizzo che ha
ormai una significativa consistenza, CdS IV, 29
gennaio 2008, n.248, VI, 12 gennaio 2009, n.65.
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