 |
| |
 |
 |
| n. 10-2009 - © copyright |
LORENZO TRAPASSI
|
|
| Note alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla compatibilità fra il Trattato di Lisbona e la Costituzione federale.
|
Sommario. Introduzione. – 1. La vicenda giudiziaria dedotta in sentenza e un sunto della decisione – 2. I principali profili giuridici della decisione, tra diritto internazionale pubblico ed esigenze costituzionali interne – 3. Qualche impressione sulle possibili prospettive dell’europeismo – Conclusioni.
Introduzione.
La attesissima pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca [1] ha suscitato, come era lecito attendersi, un interesse forte e diffuso, sia a livello mediatico sia negli ambienti diplomatici, in ragione dei significativi risvolti, di natura giuridica e politica, che essa potrà assumere nel prosieguo del percorso dell’integrazione europea [2]. La sentenza in commento è ricca di considerazioni e insegnamenti attinenti alcuni argomenti classici di diritto internazionale, quali la natura dell’ordinamento dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali in genere, la sovranità degli Stati e il principio di autodeterminazione democratica, l’uso della forza nelle relazioni internazionali e, non ultimo, la responsabilità internazionale per lo Stato che intenda sciogliersi da un vincolo pattizio multilaterale. Del resto, è una sentenza talmente lunga (consta di ben 421, densissimi paragrafi), complessa e ricca di significati che la si potrebbe commentare inforcando tante lenti quante sono le discipline giuridiche da essa toccate.
Dopo avere esaurito le valutazioni riguardanti gli aspetti poc’anzi accennati, non ci si potrà esimere dall’esprimere alcune riflessioni sul futuro della costruzione dell’edificio europeo, la stabilità del quale appare, purtroppo, inficiata da una serie di incognite, molte delle quali addensatesi attorno alla questione ancora aperta della ratifica e della susseguente entrata in vigore del Trattato di Lisbona [3]. Al lettore che vorrà seguire il filo di questo discorso, infine, sembra corretto fare presente sin dall’inizio che, nella stesura del commento, si è scelto di citare le norme dei Trattati comunitari in base ai rispettivi testi consolidati successivi alla conclusione del Trattato di Lisbona; inoltre, si è voluto adottare quale riferimento per la trattazione il testo originale tedesco della decisione, indicando, comunque, fra parentesi i paragrafi della corrispondente versione in lingua inglese, che più agevolmente può prestarsi a un raffronto testuale e a una puntuale verifica delle argomentazioni utilizzate dai Giudici della Corte di Karlsruhe, che nell’anno del sessantesimo anniversario della Costituzione tedesca hanno reso una pronuncia destinata a lasciare il segno.
1. La vicenda giudiziaria dedotta in sentenza e un sunto della decisione.
In esito a un giudizio delicatissimo e atteso in una Germania in piena stagione elettorale per il rinnovo del Parlamento federale, il Bundesverfassungsgericht ha statuito che la legge di ratifica del Trattato di Lisbona – firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 – recante altresì modifiche agli artt. 23, 45 e 93 della Costituzione tedesca [4], non presenta profili di incostituzionalità, onde i Giudici costituzionali hanno potuto concludere nel senso della compatibilità dell’adesione della Repubblica federale tedesca al Trattato di Lisbona rispetto alla Costituzione federale (§ 273 et passim). Per contro, la legge che dovrebbe assicurare il rafforzamento dei poteri del Parlamento tedesco nelle questioni legate all’ordinamento dell’Unione europea [5] non presenta adeguate forme di partecipazione dei due rami del Parlamento federale alla determinazione della linea tedesca a Bruxelles, tanto che la Corte costituzionale tedesca – nel ravvisare al riguardo la violazione del combinato disposto degli artt. 38, comma 1 e 23, comma 1 della Costituzione in parziale accoglimento dei motivi di ricorso III e VI [6] – chiede allo stesso Legislatore di riscrivere tale atto normativo al fine di rendere più incisiva la voce delle due Camere in tema di politica europea (§ 406 e ss.), secondo un modello costituzionale di partecipazione dei Parlamenti alla gestione governativa della politica estera già adottato in Austria e in Danimarca e che il Bundesverfassungsgericht dimostra di apprezzare.
Partendo dal ricorso di alcuni parlamentari, appartenenti alle formazioni della sinistra ma anche alla C.S.U., partito di governo, depositato dinanzi alla Corte tedesca e volto a chiedere la verifica di compatibilità tra Grundgesetz e Trattato di Lisbona, il Bundesverfassungsgericht – forse spingendosi ultra petita – ne ha approfittato per allargare la propria visuale sull’intero impianto giuridico-politico della realizzazione dell’Unione europea, giungendo addirittura all’arduo compito di porre l’ordinamento comunitario e le sue dinamiche a confronto con il modello di democrazia parlamentare vigente nella Repubblica federale tedesca. Per completezza di informazione, occorre richiamare succintamente l’attività posta in essere dal Parlamento tedesco in vista della ratifica del Trattato di Lisbona. A Berlino sono stati approvati ben tre atti normativi lo scorso 8 ottobre 2008: la legge sulla ratifica vera e propria (Gesetz vom 8. Oktober zum Vertrag von Lissabon vom 13. dezember 2007), la legge di rango costituzionale recante modifiche agli artt. 23, 45 e 93 del Grundgesetz (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes Artikel 23, 45 und 93 vom 8. Oktober 2008), nonché la summenzionata Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäische Union. Malgrado un lavoro parlamentare tanto intenso e articolato, contro il procedimento di ratifica del Trattato di Lisbona si sono indirizzati non soltanto ricorsi individuali (Verfassungsbeschwerde), ma anche ricorsi depositati da minoranze parlamentari nell’ambito di un vero e proprio conflitto fra organi dello Stato (Organstreit) che, sia pure sotto il velo delle carte bollate, non ha mancato di fare da cassa di risonanza alle schermaglie fra i partiti politici tedeschi impegnati nella campagna elettorale.
E’ pur sempre un sì alla ratifica, quello proveniente dalla città del Baden-Württemberg sede del Tribunale costituzionale, un sì autorevole e fondamentale anche nei riguardi dei Paesi europei più recalcitranti rispetto alla ratifica del Trattato di Lisbona, ma è un sì con riserva, destinato comunque a ritardare la firma tedesca in quanto il Parlamento federale si è visto costretto a prevedere i tempi necessari per l’approvazione di un testo di legge che presenti gli elementi pretesi dalla Corte costituzionale – e che verranno meglio precisati in seguito – e solo successivamente il Presidente della Repubblica potrà procedere alla ratifica [7]. In tale prospettiva sono già previste sessioni ad hoc dei due rami del Parlamento tedesco per provvedere all’approvazione degli emendamenti resisi necessari a seguito della sentenza: il Bundestag li discute il 26 agosto e li approva l’8 settembre, mentre il Bundesrat si riunisce per la votazione il 18 settembre.
2. I principali profili giuridici della decisione, tra diritto internazionale pubblico ed esigenze costituzionali interne.
2.1. Prima di scendere nel dettaglio dell’esame della sentenza, è senz’altro consigliabile avere un quadro completo, ancorché necessariamente succinto, delle principali novità introdotte nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea dal Trattato di Lisbona. Del resto, molto della prima parte della stessa sentenza è dedicato all’analisi – quasi articolo per articolo – del Trattato di Lisbona e delle novità che la sua implementazione comporterà nel quadro del diritto europeo, sempre a condizione che, beninteso, tutti gli Stati membri si persuadano a ratificarlo.
Procedendo per sommi capi, con il Trattato di Lisbona risulta, innanzi tutto, smantellata la caratteristica architettura a tre pilastri del cosiddetto tempio U.E., venendo espressamente attribuita a quest’ultima la personalità giuridica ex art. 47 del T.U.E. di Lisbona. Inoltre, il Trattato compie una definitiva messa a punto dei procedimenti legislativi ordinario e speciali, riconoscendo, inter alia, un più ampio margine di intervento dei Parlamenti nazionali in materia di applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Di ancora maggiore rilievo, nel quadro del giudizio del Bundesverfassungsgericht, è l’introduzione della procedura semplificata di revisione dei trattati ex art. 48 T.U.E. di Lisbona, in base alla quale le modifiche dei testi pattizi europei possono essere approvate direttamente dal Consiglio europeo, salvo il diritto di veto dei Parlamenti nazionali che possono manifestare la loro opposizione entro sei mesi dalla delibera del Consiglio (art. 48.7, terza frase T.U.E. di Lisbona). Come acutamente osservato in dottrina, in questo modo il Trattato di Lisbona tenta di aggirare le prescrizioni costituzionali degli Stati membri, trasformando le procedure di ratifica in un mero procedimento di silenzio-assenso [8].
Alla luce delle richiamate innovazioni, nel complesso il Bundesverfassungsgericht accetta la ratifica da parte della Repubblica federale tedesca del Trattato di Lisbona, ma solo a condizione che la legge ordinaria destinata ad introdurre nell’ordinamento tedesco le modifiche necessarie per l’implementazione del Trattato [9] contempli altresì un rafforzamento e un approfondimento dei poteri del Parlamento tedesco in materia di determinazione delle politiche europee della Germania. In particolare, il Tribunale costituzionale pretende che il Parlamento sia consultato con esiti vincolanti ogni qualvolta venga in rilievo la necessità di modificare i Trattati comunitari nel senso di attribuire nuove o più ampie competenze alle istituzioni europee, così modificando l’impianto pattizio di determinazione delle sfere di azione riservate dagli Stati membri a Bruxelles. In altri termini, quello pronunciato a Karlsruhe è un “no” secco a modifiche e integrazioni dei Trattati attraverso procedimenti semplificati o ad assenso implicito, che consentano di aggirare l’intervento parlamentare in nome della pretesa necessità di snellire il procedimento decisionale giocato fra Strasburgo e Bruxelles al fine di rendere più efficiente la macchina burocratica comunitaria, con conseguente attribuzione di ogni potestas decidendi ai rappresentanti del Governo in seno al Consiglio inaudita altera parte, cioè il Parlamento nazionale, che nella generalità degli ordinamenti dei Paesi membri esercita, seppure con modalità differenti, un ruolo di controllo sulla gestione della politica estera da parte del Governo.
A ben vedere, il Bundesverfassungsgericht si riferisce, in primo luogo (§ 412), alla procedura semplificata di modifica dei Trattati approntata dall’art. 48, comma 6 del T.U.E. di Lisbona e, in secondo luogo (§ 316), al disposto di cui all’art. 48, comma 7 del T.U.E. di Lisbona, disciplinante l’introduzione della cosiddetta “clausola generale passerella”. Quest’ultima, invero, consentendo il passaggio dal principio di unanimità al principio di maggioranza qualificata in sede di determinazioni assunte dal Consiglio (prima frase) nonché il mutamento dell’iter decisionale dal regime speciale a quello ordinario (seconda frase), viene considerata dal Bundesverfassungsgericht alla stregua di una procedura di emendamento “sostanziale” del testo pattizio, tanto che i Giudici di Karlsruhe richiedono che il Legislatore tedesco imponga la previsione vincolante di un’apposita approvazione di siffatte modifiche dell’impianto pattizio da parte del Parlamento federale in ossequio all’art. 23, comma 1 del Grundgesetz (§ 366), non giudicando adeguata la prescrizione contenuta all’art. 48, comma 7, terza frase del T.U.E. di Lisbona, là dove permette ai Parlamenti nazionali solo di rendere manifesto il proprio dissenso ex post, sia pure con effetto di veto (§ 93).
Ancora, sotto la censura della Corte costituzionale tedesca cade la clausola di flessibilità prevista ex art. 352 del T.F.U.E., una regola posta in linea di continuità con l’art. 308 del T.C.E. sui poteri impliciti della Comunità [10] e che appare suscettibile addirittura di conferire all’Unione europea la Kompetenz-Kompetenz, consentendole così di ampliare in via autonoma l’area delle proprie competenze a detrimento delle prerogative degli Stati membri (§ 328). A tale riguardo, il Tribunale costituzionale federale pretende che ogni apertura in materia di poteri impliciti che determini l’ampliamento delle competenze attribuite dagli Stati membri alla U.E. imponga, nella Repubblica federale tedesca, l’adozione di una apposita legge di ratifica, onde consentire al Parlamento di esaminare la natura e la portata di una modifica sostanziale alle sfere di competenze proprie dell’Unione.
In ogni caso, il Bundesverfassungsgericht sottolinea come le procedure di revisione dei trattati europei, quantunque espresse in forma semplificata, vadano senza dubbio ricollegate alle classiche procedure di emendamento dei trattati internazionali multilaterali, le modifiche dei quali entrano in vigore soltanto previa ratifica da parte di tutti gli Stati membri in ossequio alle rispettive prescrizioni costituzionali in subiecta materia e il processo di integrazione europea, svolgendosi sulla base dello scambio di concordi volontà degli Stati membri, non può certo sottrarsi a tale fondamentale regola del diritto internazionale pubblico (§ 307). In sostanza, il Tribunale di Karlsruhe non rifiuta, in linea di principio, la possibilità che gli Stati membri possano prevedere di ricorrere a procedimenti di modifica o persino di revisione dei trattati a carattere semplificato, evitando così la convocazione di una conferenza diplomatica per discutere delle modifiche ai patti, purché lo Stato tedesco possa comunque esplicare la propria procedura costituzionale di ratifica, che prevede un imprescindibile ed effettivo coinvolgimento del Parlamento nazionale (§ 312).
Volendo applicare alla lettera le disposizioni contenute nella sentenza in commento, quindi, la Repubblica federale tedesca sarebbe obbligata a sottoporre alla propria procedura costituzionale di ratifica ogni delibera degli organi dell’Unione europea che dovesse palesarsi quale emendamento sostanziale a un trattato europeo, così riducendo gli atti adottati a Bruxelles alla stregua di mere proposte di revisione di un accordo internazionale a carattere multilaterale, l’entrata in vigore delle quali dipende dall’avvenuta ratifica in sede nazionale, come previsto dalla stessa Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 [11]. Ma non ammette il Bundesverfassungsgericht che, in tal modo, si altererebbe il procedimento di entrata in vigore degli atti dell’Unione europea, perché per taluni Stati membri potrebbe essere sufficiente la sola approvazione dell’atto a Bruxelles, mentre per la Germania a tale deliberazione dovrebbe comunque fare seguito la ratifica degli organi nazionali, con evidente dispendio di tempo e sempre che questi accettino di ratificare l’atto, pena, in caso contrario, la creazione di una asimmetria tra la disciplina pattizia emendata e applicabile agli Stati accettanti e la regolamentazione non emendata, accettata dallo Stato tedesco. Ora, tale conseguenza sarebbe difficilmente concepibile, in quanto un trattato internazionale multilaterale deve potere regolare il funzionamento dell’Organizzazione che esso istituisce in maniera tale da renderla in pari modo funzionante per tutti gli Stati membri, con procedure decisionali eguali per tutti i contraenti. E poi, se la Germania non dovesse accettare una modifica ai Trattati europei in nome della propria sovranità costituzionale, si potrebbe persino porre il problema della permanenza dello Stato italiano nell’Unione europea [12], posto che l’art. 11 della nostra Costituzione consente l’adesione dell’Italia alle organizzazioni internazionali purché “in condizioni di parità con gli altri Stati” [13].
Da ultimo, preoccupa il Bundesverfassungsgericht l’accentuata incisività del principio di sussidiarietà operato dal Protocollo n. 2 allegato al T.U.E. di Lisbona. Malgrado il previsto coinvolgimento dei Parlamenti nazionali quanto alla legittimazione attiva dinanzi alla Corte di Giustizia (art. 8 del Protocollo n. 2), il Tribunale costituzionale si domanda quanto un siffatto meccanismo di accesso al Giudice comunitario possa dirsi effettivo, nella misura in cui i Parlamenti non siano messi in condizione – nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali – di prendere parte attiva alla gestione degli affari relativi all’Unione europea (§ 305). Del resto, il principio di sussidiarietà – immaginato dalle Parti contraenti anche e soprattutto per tutelare le prerogative di azione degli organi statali rispetto agli interventi di Bruxelles – non può funzionare senza una adeguata e meditata partecipazione delle assemblee parlamentari degli Stati membri.
2.2. La Corte costituzionale tedesca, in sostanza, rigetta con fermezza l’approccio federalista dell’integrazione europea (§ 233), escludendo che all’Unione europea possano essere riconosciute quelle caratteristiche – come la Kompetenz-Kompetenz, vale a dire la capacità di individuare ex se i campi di esercizio della sovranità – proprie degli ordinamenti giuridici a titolo originario, quali sono gli Stati. Al contrario, il Bundesverfassungsgericht sposa con convinzione l’alternativa visione della costruzione dell’ordinamento dell’Unione europea come pura e semplice organizzazione internazionale, facendo propria quella visione contrattualistica del diritto delle organizzazioni internazionali già autorevolmente sostenuta da diversi internazionalisti [14]. Difatti, il Tribunale di Karlsruhe evidenzia come il Trattato di Lisbona sia, per l’appunto, meramente un trattato internazionale e non certo una carta costituzionale, prendendo il posto del Trattato che stabiliva una Costituzione per l’Europa del 29 ottobre 2004, non ratificato da tutti gli Stati membri (§ 2.1). Trattandosi, dunque, di una organizzazione internazionale, riflette il Bundesverfassungsgericht, l’Unione europea è e rimane la creazione di Stati sovrani e democratici (§ 278) e difetta di quella legittimità popolare che, esprimendosi mediante il suffragio universale e gli altri strumenti partecipativi dei moderni ordinamenti democratici, rendono gli Stati – e solo questi – realmente e genuinamente portatori della volontà popolare nella gestione delle questioni politiche come pure degli affari amministrativi di cura concreta degli interessi pubblici. Il principio one man one vote vale, ancora oggi, solamente a livello nazionale e non riesce a esprimersi compiutamente a livello sovranazionale (§ 279), tanto più che ogni Stato membro mantiene una propria legge elettorale e, quindi, differenti criteri per l’elezione degli europarlamentari e i partiti nazionali sono ben distanti dall’avere creato delle autentiche famiglie politiche europee che vadano al di là dei semplici gruppi parlamentari di Strasburgo [15].
Conseguentemente – proseguono i Giudici costituzionali tedeschi – l’Unione europea non ha come propellente diretto la volontà popolare, ma si basa sulla volontà degli Stati membri che l’hanno fondata o che vi hanno successivamente aderito e che, secondo le norme classiche del diritto internazionale pubblico, se ne servono per perseguire in maniera organizzata e integrata fini politici determinati sulla base dei trattati istitutivi (§ 280). Perciò, un maggiore livello di democraticità nell’Unione europea non si otterrà incrementando la capacità del Parlamento di Strasburgo di influenzarne i processi decisionali, bensì tornando a valorizzare le assemblee elettive nazionali. La U.E. è un ordinamento giuridico derivato (§ 231) e non importa tanto che essa, quale organizzazione internazionale, possieda o meno la personalità giuridica di diritto internazionale, cioè che possa agire quale autonomo soggetto di diritto dell’ordinamento giuridico internazionale, perché ciò che rileva è la natura delle relazioni giuridiche intercorrenti fra gli Stati fondatori o membri e la stessa organizzazione, loro creatura (§ 244).
Nell’ottica contrattualista adottata dal Tribunale costituzionale tedesco, quindi, occorre tenere a mente una fondamentale distinzione che si desume dalla motivazione della sentenza in analisi: quella fra sovranità, ovvero potere di governo supremo e non derivato – democraticamente esercitata dagli Stati in virtù della volontà espressa attraverso il voto dai rispettivi popoli – e competenza, cioè legittimazione in concreto a curare talune questioni, derivante essa stessa dalla sovranità. Mentre per lo Stato la sovranità, che abbraccia naturaliter anche la Kompetenz-Kompetenz, è incedibile, perché appartenente al popolo, lo Stato può delegare singole e ben determinate competenze ad altri soggetti, siano essi organismi di diritto internazionale istituiti per la cooperazione intergovernativa oppure organi interni, come ad esempio le Regioni italiane a seguito della riforma del Titolo V della nostra Costituzione o, ancor più, i Länder della Bundesrepublik Deutschland. Secondo i Giudici costituzionali tedeschi, l’Unione europea è semplicemente ed esclusivamente una organizzazione internazionale caratterizzata – al pari di ogni altro ordinamento derivato, sia esso di diritto internazionale o di diritto interno, come le persone giuridiche – da competenze di attribuzione definite dai trattati (§ 298), che assolvono lo stesso ruolo degli statuti delle società, associazioni o fondazioni di diritto privato. Ne deriva, per la Corte di Karlsruhe, che occorre assolutamente preservare il principio di competenza di attribuzione già caratterizzante la costruzione dell’ordinamento giuridico comunitario se si vuole proseguire con l’implementazione delle riforme deliberate a Lisbona e soprattutto con l’allargamento dell’Unione, per non snaturarne l’essenza ontologica e per non privare i cittadini dei vari Stati del proprio potere di autodeterminazione democratica, che essi esprimono nei propri Parlamenti, ai quali soli spetta di modificare le competenze dell’Unione.
Così illustrato l’approccio contrattualista e la valorizzazione del principio di competenza per attribuzione adottato a Karlsruhe, mette conto approfondire come il Bundesverfassungsgericht inquadri l’Unione europea alla stregua di una comunità a carattere giuridico liberamente formata da alcuni Stati (Staatenverbund), basata sul diritto internazionale pubblico e animata dalla volontà degli Stati stessi i quali, essendo signori dei trattati (Sie bleiben deshalb dauerhaft die Herren der Verträge, § 231), possono modificare le competenze dell’Unione pur sempre nell’ottica di una devoluzione ad hoc [16]. Apprezzabile – soprattutto sul piano del diritto internazionale pubblico – è la definizione che il Bundesverfassungsgericht ha fornito in ordine al concetto di Verbund, cioè di associazione di Stati indipendenti che trasferiscono alla stessa taluni dei propri poteri sovrani: con Verbund si intende ogni forma di associazione giuridica fra Stati che, pur rimanendo sovrani e indipendenti, creano un organismo di diritto internazionale che esercita una pubblica autorità sulla base di un trattato rimanendo, quindi, soggetto agli Stati membri, i quali soli ricevono legittimazione dai propri cittadini attraverso l’esercizio del diritto di autodeterminazione democratica (§ 229).
In termini più espliciti, l’Unione europea è meramente un ordinamento giuridico derivato, particolarmente complesso, articolato, raffinato nella sua costruzione giuridica, ma nulla più di questo. Sono, quindi, gli Stati, attraverso i Governi, appoggiati dalla fiducia parlamentare, a conservare la sovranità – non essendo quest’ultima suscettibile di cessione neppure a titolo parziale, si legge tra le righe della sentenza – e, con essa, la responsabilità politica dinanzi ai Parlamenti nazionali e non certo al Parlamento di Strasburgo. Il Tribunale costituzionale federale riconosce, d’altro canto, che il Trattato di Lisbona ha elevato il grado di incisività dell’apporto del Parlamento europeo nell’ambito delle procedure decisionali necessarie all’adozione degli atti giuridici europei (§ 40) e ciononostante, stando ai Giudici tedeschi, il Parlamento di Strasburgo non è in grado di riflettere l’opinione pubblica di un popolo europeo omogeneo e coeso, onde solo i Parlamenti nazionali possono legittimamente dirsi depositari dell’investitura proveniente dai singoli popoli. Significativa, in tale contesto, è l’importanza che il Tribunale costituzionale attribuisce all’opinione pubblica nella configurazione di un sistema democratico, essendo quest’ultima un elemento capace di concentrare la propria attenzione sugli atti che concretizzano la direzione dei pubblici affari, in un contesto di corretta competizione fra governo e opposizione (§ 250). Per converso, la cittadinanza dell’Unione di cui all’art. 20 del T.U.E. di Lisbona [17] è basata in via esclusiva sui trattati, derivando unicamente dalla volontà degli Stati membri e ciò non basta, per la Corte tedesca, a creare un popolo europeo tale da essere in grado di esercitare l’autodeterminazione democratica come nel quadro dell’ordinamento di ciascuno Stato (§ 346).
2.3. Il Tribunale costituzionale, forse con un pizzico di sano realismo che non deve però sfociare nel pessimismo in ordine al futuro dell’integrazione europea, dimostra di non nutrire particolare fiducia nella possibilità che, in un consesso di 27 Paesi diversi, si possa giungere a un livello di integrazione tale da formare una volontà politica coesa fra i popoli [18], al punto da esprimere in un unico Parlamento la sovranità collettiva dei popoli dell’Unione, la formazione dell’opinione pubblica dipendendo ancora da elementi di identificazione collettiva ancorati allo Stato nazionale, quali la lingua, la storia e la cultura (§§ 250-251). Prosegue il suo ragionamento il Bundesverfassungsgericht (§ 268-271) osservando che le istituzioni europee comuni non presentano i requisiti che, nell’ambito delle singole democrazie europee, garantiscono l’effettivo esercizio dell’autodeterminazione democratica: il Consiglio è un organo composto da rappresentanti dei Governi, la Commissione non è direttamente responsabile verso una maggioranza parlamentare né tanto meno appare adeguatamente messa in contraddittorio rispetto a una opposizione politica e lo stesso Parlamento non appare rappresentativo di un unico popolo europeo sovrano, quanto piuttosto dei diversi popoli d’Europa, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti, attraverso la mediazione dei partiti politici nazionali (§ 280-286). Sempre secondo il Tribunale costituzionale, il Trattato di Lisbona, pur aumentando il peso politico del Parlamento nei singoli procedimenti decisionali [19], non sarebbe riuscito nell’intento di colmare il deficit democratico dell’Unione, onde i Parlamenti nazionali devono pur sempre preservare il proprio ruolo di luogo di rappresentanza politica dei popoli sovrani.
In concreto, indicano i Giudici costituzionali tedeschi (§§ 268-270), è nel contesto nazionale che si forma la volontà politica popolare che, eleggendo i Parlamenti, garantisce il permanente esercizio di quel principio di autodeterminazione democratica che sta tanto a cuore al Bundesverfassungsgericht e che viene consacrato all’art. 146 della Costituzione tedesca (§179). La definizione di autodeterminazione democratica (Demokratische Selbstbestimmung) viene fornita dalla stessa sentenza (§ 260): tale principio consiste nella possibilità di realizzazione dell’individuo nella propria area culturale per quanto attiene alle decisioni assunte in materie di essenziale importanza, quali la vita economica, culturale e sociale dei cittadini, i diritti fondamentali, lo status di cittadinanza, il diritto penale, l’uso della forza in campo civile e militare (si pensi alla potestà del Parlamento nell’approvare missioni militari all’estero), la pressione fiscale, lo stato sociale, il sistema scolastico, la libertà di opinione, di stampa e di associazione, il diritto di famiglia e i rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni religiose. E proprio per la manifesta impossibilità di formare siffatta volontà politica a livello europeo, per le ragioni suesposte, il Giudice delle leggi tedesco qualifica come non suscettibile di cessione la sovranità statuale nelle summenzionate materie, coessenziali alla fisionomia stessa dello Stato e del suo ordinamento giuridico e politico.
In tal senso, quindi, il principio di democraticità (Demokratieprinzip), se all’interno dell’ordinamento statale limita lo ius imperii delle pubbliche autorità rispetto alla sfera di libertà dei cittadini, sul piano internazionale preclude allo Stato tedesco di abdicare a quote troppo rilevanti della propria sovranità senza un intervento parlamentare. Il principio di autodeterminazione democratica, in altri termini, si atteggia a doppio limite della sovranità statale [20], ma ciò sembra già adombrato all’art. 2, comma 7 della Carta delle Nazioni Unite, secondo il quale neppure le Nazioni Unite – la più ampia e influente delle organizzazioni internazionali – avrebbero l’autorità per ingerirsi nelle materie appartenenti al dominio riservato degli Stati, tra le quali la Corte tedesca inserisce senza dubbio il Demokratische Selbstbestimmung come più sopra delineato [21].
Quello formulato dal Bundesverfassungsgericht è un sillogismo ben solido: nella misura in cui, nell’ambito dell’esercizio di pubblici poteri di imperio e con particolare riguardo per le determinazioni attinenti i diritti fondamentali, decisioni di carattere giuridicamente vincolante sono assunte nei confronti di cittadini tedeschi, tali decisioni devono essere adottate ad un livello politico tale che sia rappresentata la maggioranza dei cittadini e tale livello di rappresentatività democratica non risulta essere stato raggiunto, allo stato attuale, dall’Unione europea (§§ 212 e 228). Conseguentemente, per proseguire sul filo del sillogismo, le decisioni essenziali che riguardino i cittadini tedeschi devono essere assunte dagli organi costituzionali della Bundesrepublik, pena la flagrante violazione della Costituzione tedesca proprio nei suoi fondamenti, caratterizzanti ab imis lo stesso ordinamento tedesco (§ 259). Ecco dove la Repubblica federale tedesca può – a detta dei suoi più alti Magistrati – legittimamente rifiutare di proseguire l’integrazione europea: sarebbe, questo, un esempio atipico e speriamo solo teorico di Europa a due velocità, con il Paese guida paradossalmente e per la prima volta disposto a fare un passo indietro rispetto a un’integrazione giudicata troppo rapida e avventata.
Invero, gli artt. 23, comma 1 e 24, comma 1 del Grundgesetz consentono la partecipazione tedesca alle organizzazioni internazionali, ponendo però quale inderogabile condizione all’adesione della Repubblica federale tedesca il rispetto “dei principi di democrazia, dello Stato di diritto, sociale e federativo e del principio di sussidiarietà” nonché l’assicurazione di un livello di “tutela dei diritti fondamentali essenzialmente paragonabile a quello (omissis) della Legge fondamentale”. Il Bundesverfassungsgericht, quindi, non può che prendere atto della propensione dell’ordinamento tedesco ad aprirsi non soltanto all’ordinamento internazionale (Völkerrechtsfreundlichkeit), ma anche al sistema dell’Unione europea (Europarechtsfreundlichkeit), con conseguente trasferimento a quest’ultima di rilevanti poteri, talché l’Unione europea risulti in grado di incidere sulla vita dei singoli, siano essi persone fisiche o giuridiche. La Costituzione tedesca, perciò, – al pari di quella italiana – consente espressamente la partecipazione della Repubblica federale alle Organizzazioni internazionali, quindi è legittima la limitazione della sovranità dello Stato tedesco in favore della U.E. (§ 267) a condizione che – sottolinea il Tribunale costituzionale – tale compressione di sovranità avvenga attraverso il principio costituzionale interno di democraticità e il principio internazionalistico di competenza per attribuzione, con l’intervento del Parlamento tedesco in occasione di qualsivoglia modifica delle competenze dell’Unione.
In tale prospettiva, la Corte tedesca parla di responsabilità permanente in capo agli organi costituzionali tedeschi in relazione all’integrazione europea (§ 245, a) [22], una responsabilità tanto onerosa che l’art. 79 della Legge fondamentale prevede un procedimento legislativo rafforzato allorquando il Parlamento tedesco debba deliberare in ordine all’adozione di atti che implichino il trasferimento di competenze in capo all’Unione europea, qualcosa che ricorda a grandi linee il procedimento di revisione costituzionale previsto, per il nostro ordinamento, dall’art. 138 della Costituzione [23]. Volendo fare un facile paragone, in Italia si ratificano i trattati europei – rectius, tutti gli atti pattizi di diritto internazionale – mediante leggi ordinarie alle quali, venendo offerta copertura costituzionale meramente implicita ex art. 11 della Costituzione [24], solo con la riforma del 2001 dell’art. 117, comma primo assumono un rilievo che è stato definito in dottrina come “paracostituzionale” [25]. Il procedimento rafforzato previsto dalla Legge fondamentale ci rende adeguatamente l’idea dell’importanza riservata dall’ordinamento tedesco alle decisioni in tema di questioni europee, ma anche di una certa “gelosia” – sia consentito il termine – dei tedeschi per la propria identità costituzionale democratica e per il ruolo di custodia della stessa affidata alle istituzioni federali. Come, per l’art. 139 della Costituzione italiana, “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, così, sembrano echeggiare le aule di Karlsruhe, l’identità costituzionale del popolo tedesco non può essere incisa neppure dall’europeismo, pure fortemente voluto e pazientemente coltivato dalle classi dirigenti di una Germania sconfitta e divisa, prima ancora di tornare a essere una potenza-guida del continente.
2.4. Una volta definito il principio dell’autodeterminazione democratica e preso atto della scarsa considerazione riservata dal Bundesverfassungsgericht al livello di democraticità delle istituzioni europee, ne deriva che, sempre secondo Karlsruhe, gli Stati non possono trasferire all’Unione europea poteri tali che le consentano di definire e ampliare in via autonoma le proprie competenze. La Kompetenz-Kompetenz, quindi, spetta solo agli Stati quali ordinamenti giuridici originari del sistema di diritto internazionale pubblico (§ 233): secondo tale visione, dunque, è lo stesso principio giuridico internazionalistico regolante la vita delle organizzazioni internazionali quali associazioni di Stati sovrani (Verbundprinzip) a prevedere il responsabile trasferimento di poteri sovrani sulla base delle procedure costituzionali degli Stati membri (§ 329). Qui risiede la fondamentale differenza fra un’organizzazione internazionale, per quanto complessa e per molti aspetti sui generis quale l’Unione europea, e uno Stato federale, soggetto questo che l’Unione europea non sarà mai, per il Bundesverfassungsgericht, come già affermato da tale organo nella sua decisione Maastricht–Urteil del 12 ottobre 1993 [26], vero precedente logico e giuridico della pronuncia oggi in esame, assieme alla giurisprudenza Solange [27]. Ecco che, a detta del Bundesverfassungsgericht, gli Stati rivestono, nei confronti dei propri cittadini, una responsabilità politica primaria, essendo quella attribuita in capo all’Unione europea solo di natura delegata, al fine del conseguimento in sede di cooperazione intergovernativa degli obiettivi individuati dalle Parti contraenti nel trattato.
Del resto, per avvalorare la tesi che l’Unione non potrà mai tramutarsi in uno Stato federale [28], il Tribunale costituzionale compie un’ampia ricostruzione storica delle origini dell’integrazione europea (§§ 4-33), per dimostrare come l’originaria utopia federalista fosse ben presto naufragata, lasciando spazio a un più pragmatico approccio di tipo internazionalista e rendendo l’edificio europeo una organizzazione internazionale fondamentalmente rispettosa della sovranità degli Stati che l’hanno istituita. Di conseguenza – e tornando alle iniziali censure mosse dalla Corte tedesca agli atti relativi alla ratifica del Trattato di Lisbona – le procedure di emendamento dei trattati devono necessariamente prevedere un passaggio dinanzi ai Parlamenti nazionali ex art. 23, comma 1 del Grundgesetz, pena l’irrimediabile lesione del principio di democraticità ove un incremento delle competenze dell’Unione fosse determinato aggirando il vaglio parlamentare e perciò, indirettamente, alle spalle del corpo elettorale di ogni Stato membro (§ 239). Quindi il Giudice delle leggi impone al Legislatore tedesco di introdurre per ius positum un idoneo procedimento di esame parlamentare per l’esame di ogni atto di Bruxelles successivo al Trattato di Lisbona che sembri esulare dall’alveo delle competenze ad essa attribuite e, quindi, possa costituire un potenziale vulnus alla democraticità dell’ordinamento europeo.
Per converso, la Corte costituzionale tedesca enfatizza la centralità del diritto di voto quale strumento essenziale di autodeterminazione democratica [29] e irrinunciabile componente dell’identità costituzionale tedesca di cui le istituzioni federali sono garanti. Conseguentemente, non è ammissibile, agli occhi dei Giudici di Karlsruhe, che i cittadini tedeschi siano assoggettati a un potere politico capace di incidere su così tanti aspetti della loro vita che non risulti determinato in maniera perfettamente democratica e compito del Bundesverfassungsgericht è quello di vigilare affinché tale principio non venga aggirato, se non apertamente violato, in ambito europeo, privando surrettiziamente i cittadini tedeschi di quella capacità di controllare le determinazioni politiche assunte dal loro Paese attraverso le elezioni parlamentari, sol perché tali determinazioni vengono assunte sempre più a Bruxelles e meno a Berlino. Tale ruolo è svolto dal Tribunale costituzionale anche sottoponendo al proprio sindacato gli atti normativi di matrice europea (§§ 240-241), con una tecnica contraria alla scelta compiuta dalla Corte costituzionale italiana, che si è sinora orientata nel senso di sindacare solo le leggi di ratifica dei trattati internazionali e non i singoli atti giuridici provenienti da Bruxelles, adottando all’uopo una singolare tecnica di “triangolazione”.
Pur rifiutando l’idea dell’attribuzione all’Unione europea della Kompetenz-Kompetenz, i Giudici di Karlsruhe tollerano, letteralmente, la tendenza al mantenimento dell’acquis communautaire, vale a dire a quell’insieme di situazioni giuridiche attive e passive nonché di obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell’Unione europea e che devono essere accolti senza riserve dai Paesi che vogliano aderirvi [30], in quanto funzionale alla interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione ma ritenuto dalla Corte sostanzialmente incapace di rendersi suscettibile di ampliare le competenze dell’Unione (§ 237).
2.5. Un altro istituto di diritto internazionale che appare opportuno rilevare in sede di commento alla pronuncia de qua attiene alla tematica della partecipazione degli Stati membri dell’Unione europea all’Organizzazione Mondiale del Commercio, meglio conosciuta con l’acronimo inglese W.T.O. [31] (§§ 370-378). Mentre la politica commerciale comune è stata da sempre una competenza esclusiva della Comunità europea [32], il Trattato di Lisbona estende tale competenza dell’Unione europea fino a ricomprendervi materie sinora escluse, quali gli investimenti esteri diretti, il commercio dei servizi e gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (art. 207, comma 1, T.F.E.U.), così attraendo nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea anche ogni trattato internazionale collegato alla struttura del W.T.O., come il General Agreement on Trade in Services (G.A.T.S.) e l’Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (T.R.I.P.S.).
In conseguenza di tali novità normative contenute nel Trattato di Lisbona, spetterà all’Unione europea la competenza esclusiva per la conclusione e la ratifica di tutti gli accordi internazionali riconducibili al mare magnum della politica commerciale comune così dilatata, onde non si dovrebbe più porre la necessità di intervento degli organi parlamentari nazionali in sede di ratifica di tali accordi di diritto internazionale secondo i rispettivi ordinamenti costituzionali, mentre in tali settori il ruolo del Parlamento europeo rimane ancora marginale. Così, la partecipazione degli Stati membri dell’Unione europea al forum W.T.O. e ai round di negoziati a questo riconducibili si ridurrebbe a presenza meramente formale, ogni potere decisionale e politico venendo concentrato in capo all’Unione europea, così come verrebbe resa vana la legittimazione attiva degli Stati europei dinanzi agli organi del W.T.O. preposti alla risoluzione delle controversie. Naturalmente, il Bundesverfassungsgericht non gradisce tutto ciò, perché tale fenomeno farebbe assomigliare troppo l’Unione europea a uno Stato federale, monopolista del potere di rappresentanza esterna degli Stati federati [33] che, nel diritto internazionale pubblico, sono persino privi di personalità giuridica internazionale [34].
Pertanto, così come per alcune materie considerate di “dominio riservato” il Tribunale di Karlsruhe aveva drizzato dei paletti, per la politica commerciale, già appartenente alle competenze di Bruxelles, esso si limita a suggerire un’interpretazione restrittiva e pro-statalista delle norme dettate a Lisbona, suggerendo che nella materia degli investimenti esteri diretti vadano ricompresi i soli investimenti finalizzati all’acquisizione di un’impresa straniera, restando escluso e, pertanto, costituendo ancora materia di competenza ripartita ogni altro genere di investimento rivolto verso l’estero (§ 379). Tuttavia, sorge la questione di quanto questa rivendicazione di sovranità nazionale possa dirsi efficace e dotata di senso nel mondo delle odierne transazioni internazionali, che si esprimono a una velocità tale da mettere in difficoltà persino i più efficienti apparati governativi nazionali e in cui le sfide globali eccedono ormai abbondantemente le possibilità di reazione efficace dei singoli Governi, tanto che la realizzazione di un’Unione europea quanto più possibile autonoma e decisionista appare ormai un obiettivo non più procrastinabile.
2.6. Un ulteriore argomento di interesse nell’ambito del diritto internazionale che emerge con chiarezza dalla sentenza in analisi concerne l’uso della forza nelle relazioni internazionali, con specifico riferimento alla cooperazione militare fra Paesi appartenenti alle Organizzazioni internazionali, segnatamente l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la N.A.T.O. e l’Unione europea. Secondo il Bundesverfassungsgericht, in nessun caso possono essere impiegate le Forze armate tedesche senza una previa deliberazione parlamentare, tanto che – sulla base della ratio che emerge dallo stesso Grundgesetz in tale materia – l’esercito federale (Bundeswehr) è un esercito parlamentare, talché neppure il Governo di Berlino potrebbe deciderne una qualche forma di impiego operativo senza l’assenso del Parlamento [35]. In un periodo in cui l’opinione pubblica tedesca è particolarmente attenta all’impiego dei Deutsche Soldaten in Afghanistan – dove stanno contrastando le offensive dei Talebani, acuitesi in occasione delle elezioni del 20 agosto di quest’anno – il monito del Tribunale costituzionale suona particolarmente perentorio. E’ pur vero che il Trattato di Lisbona non conferisce all’Unione europea il potere di ricorrere all’uso delle Forze armate nazionali senza l’esplicito assenso degli Stati membri, né tanto meno obbliga questi ultimi a fornire truppe e mezzi per lo svolgimento di missioni sotto l’egida U.E., onde gli Stati mantengono la più ampia sovranità al riguardo (cfr. art. 42 e ss. del T.U.E. di Lisbona), ma ciononostante dal testo firmato a Lisbona emerge un’obbligazione di mutua assistenza mai prima d’ora contenuta in un trattato europeo (art. 42, comma 7 del T.U.E. di Lisbona)
Tale norma richiama, su un piano generale, i principi regolanti l’uso della forza contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e, nello specifico, l’art. 51 della Carta di San Francisco [36], disciplinante il diritto di legittima difesa di uno Stato che dovesse trovarsi a essere oggetto di una aggressione sferrata manu militari. Ebbene, secondo l’esegesi fornita dalla grande maggioranza degli interpreti e alla quale la Corte tedesca sembra aderire senza riserve, la menzionata disposizione della Carta non impone agli Stati membri dell’Organizzazione l’obbligo giuridico di inviare truppe in aiuto dello Stato aggredito, bensì delinea un più flessibile e meno stringente obbligo di assistenza politica, lasciando alla discrezione dello Stato la scelta dei mezzi [37], secondo una chiave di lettura largamente utilizzata anche con riguardo all’analoga prescrizione di cui all’art. 5 del Patto Atlantico [38]. Con tutta evidenza, quindi, neppure il Trattato di Lisbona si è spinto al punto di vincolare gli Stati membri dell’Unione ad ottemperare a obbligazioni aventi a oggetto l’uso della forza armata ma, in ogni caso, il Bundesverfassungsgericht pretende il coinvolgimento del Parlamento di Berlino su ogni questione avente carattere lato sensu militare. Anche a tale riguardo, la Corte di Karlsruhe sembra iscrivere una vera e propria ipoteca sulla possibilità di approfondire i sinora blandi strumenti di collaborazione militare fra gli Stati dell’Unione: se negli anni ’50 del secolo scorso erano gli altri Paesi europei a vedere con sospetto e apprensione il riarmo dell’ex nemico tedesco, sia pure sotto la tutela statunitense, oggi è la Germania a mostrarsi recalcitrante rispetto ai progetti di più salda integrazione militare del continente europeo.
Nel dettaglio, a mente del combinato disposto degli artt. 43, comma 2, 31, commi 1 e 4, nonché dell’art. 42, comma 4 del T.U.E. di Lisbona, il Consiglio delibera all’unanimità sulle questioni implicanti l’impiego di forze militari degli Stati membri, onde – spiega il Tribunale di Karlsruhe – il rappresentante del Governo della Repubblica Federale Tedesca in seno al Consiglio è costituzionalmente obbligato a procurarsi il previo assenso parlamentare, per poter poi aderire alla deliberazione unanime. Inoltre, vale la pena di notare come le decisioni aventi implicazioni di carattere militare sono espressamente escluse dall’area suscettibile di attrazione verso la clausola passerella, così mal vista da parte dei Magistrati costituzionali tedeschi.
2.7. Venendo ora al tanto lungamente dibattuto argomento dell’efficacia del diritto europeo all’interno degli ordinamenti nazionali, anch’esso oggetto di trattazione nella pronuncia in commento, appare chiaro che – anche in occasione di tale sentenza – la Corte costituzionale tedesca non riconosca in via assoluta e incondizionata il primato delle norme approvate a Bruxelles sul diritto interno, come vorrebbe la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, volendo, per contro, conservare la propria funzione di garanzia onde evitare che il diritto di produzione extranazionale comprima o vulneri in alcun modo il principio di democraticità caratterizzante così in profondità l’ordinamento tedesco (§§ 331, 337-339). Per la Corte di Karlsruhe, dunque, il primato del diritto europeo non può in nessun caso tradursi nella possibilità, da parte di un atto di Bruxelles, di violare il diritto costituzionale di uno Stato membro, specialmente nella parte in cui si configura la stessa identità costituzionale dello Stato medesimo. Infatti, argomentano i Giudici tedeschi, tale identità costituzionale è protetta ex art. 4, comma 2 del T.U.E. di Lisbona, a mente del quale “L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”. Peraltro, anche gli artt. 23, comma 1 e 79, comma 3 del Grundgesetz confermano la necessità di preservare il nocciolo duro del diritto costituzionale interno rispetto alla primazia del diritto dell’Unione europea: è proprio da tale combinato disposto che il Bundesverfassungsgericht continua a rivendicare il proprio diritto-dovere di vigilare sulla compatibilità degli atti di Bruxelles con la Costituzione tedesca con specifico riguardo ai principi supremi di quest’ultima (§ 332), pur traducendosi tale attività in un potenziale sindacato della più alta Magistratura di un singolo Stato membro in ordine alla stessa possibilità di proseguire con l’integrazione, con ripercussioni sulla politica europea di tutti gli Stati membri.
2.8. L’identità costituzionale tedesca, poi, è ulteriormente garantita, agli occhi dei Giudici costituzionali, dal diritto di recesso degli Stati membri dall’Unione europea riconosciuto all’art. 50 del T.U.E. di Lisbona, ma già implicitamente presente in quella che è e rimane pur sempre un’organizzazione giuridica a base volontaristica fra Stati sovrani, concetto questo a più riprese citato dal Bundesverfassungsgericht, che con tutta evidenza gli attribuisce importanza determinante ai fini stessi della compatibilità fra Costituzione federale e adesione tedesca all’Unione (§§ 54, 233, 330 e 334). La facoltà di recesso [39] è, a ben vedere, una clausola risolutiva del vincolo pattizio a carattere potestativo rimessa alla discrezione dello Stato e perfettamente in linea con il diritto internazionale pubblico, tanto che il ritiro di un Membro sarebbe comunque valido ed efficace anche ove fosse contraria la volontà degli altri Stati contraenti, ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 [40], non risultando necessario all’uopo neppure un accordo fra l’Unione europea e lo Stato che intenda esercitare il diritto di recesso, né tanto meno l’introduzione nel patto istitutivo dell’organizzazione internazionale di una norma disciplinante il diritto di recesso. Il percorso di integrazione europea, pertanto, non è un processo fatalmente irreversibile, rimanendo affidato alla perdurante volontà degli Stati di farne parte, una volontà che la Germania sembra volere nel complesso confermare, pur aggravandola di nuove condizioni.
Infatti, secondo il Bundesverfassungsgericht (§ 340), la Repubblica federale tedesca può e deve, in considerazione della prioritaria esigenza del rispetto del Grundgesetz – con particolare riguardo per i suoi principi fondamentali, quale è quello di democraticità più volte richiamato – sottrarsi alle singole prescrizioni pattizie o addirittura sciogliersi dal vincolo contrattuale stipulato con gli altri Stati, subendo tuttavia le relative conseguenze in tema di responsabilità internazionale. In proposito giova, innanzi tutto, ricordare che l’art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 dispone chiaramente che “una parte non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato”, onde la Germania che volesse fare prevalere le proprie ragioni di diritto costituzionale rispetto alle obbligazioni nascenti dai trattati europei si esporrebbe all’obbligo internazionalistico della reintegrazione dell’ordine giuridico violato nei confronti degli altri Stati membri.
Invero, in una simile, eventuale e politicamente disastrosa fattispecie si tratterebbe di una violazione dei trattati europei motivata in ragione del rispetto delle disposizioni basilari dell’ordinamento federale tedesco: ciò nondimeno, la Germania non potrebbe legittimamente invocare neppure l’art. 4 del “Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati”, a mente del quale “Un atto di uno Stato può essere qualificato come internazionalmente illecito solo in base al diritto internazionale. Su tale qualificazione non può influire la qualificazione dello stesso atto come lecito in base al diritto interno”. Da una tale disposizione che, pur non facendo parte di una convenzione dotata di forza vincolante, appare riproduttiva del diritto internazionale consuetudinario, si desume a contrariis l’impossibilità che una norma interna, anche del più alto livello gerarchico, quello costituzionale, possa fungere da esimente della responsabilità internazionale a beneficio dello Stato che, per rispettare tale disposizione interna, abbia violato un obbligo contratto alla luce del diritto internazionale pubblico.
3. Qualche impressione sulle possibili prospettive dell’europeismo.
L’impressione generale che si trae dalla sentenza sin qui illustrata, al di là delle pur apprezzabili argomentazioni giuridiche ivi dedotte, è che i ricorsi alla Corte di Karlsruhe abbiano fornito al Bundesverfassungsgericht un valido pretesto per dire la propria opinione sull’intero processo di integrazione europea, attualmente nel pieno di una burrascosa navigazione fra il porto sicuro del miglioramento degli aspetti dinamici di funzionamento che potrebbe arrecare l’attuazione del Trattato di Lisbona e i perigliosi scogli di un allargamento che, talvolta, sembra minare la stessa stabilità dell’Unione europea.
A questo punto, però, non sembra che possano tacersi talune osservazioni a proposito dei possibili scenari futuri a cui va incontro l’Unione europea [41]. In primo luogo, si deve evidenziare che la vicenda giudiziaria in esame rappresenta, in buona misura, uno degli effetti di quello che i mass media tedeschi avevano già ribattezzato “Europastreit”, ovvero la contesa sulla politica europea della Bundesrepublik in atto tra la C.S.U. del Governatore bavarese Horst Seehofer – che vuole maggiore condivisione di poteri del Governo con gli organi parlamentari nella codeterminazione della linea politica tedesca a Bruxelles – e la C.D.U. della Cancelliera Merkel, pilastro della Grosse Koalition e più gelosa delle prerogative governative in materia di politica estera e gestione degli affari comunitari. La signora Merkel è, tutto sommato, soddisfatta di questo sostanziale, ancorché sofferto, sì al Trattato di Lisbona pronunciato in piena campagna elettorale, perché una sentenza di pieno accoglimento dei ricorsi da parte del Tribunale di Karlsruhe avrebbe messo in discussione l’intera politica europeista della Frau Kanzlerin a poche settimane dalle urne, fornendo nuova linfa al malcelato euroscetticismo del partito-fratello (eppure antagonista per la caccia dei voti moderati) dei cristiano-sociali bavaresi. In secondo luogo, Il Bundesverfassungsgericht non soltanto difende le prerogative di tutti i Parlamenti nazionali rispetto alle presunte ingerenze di Bruxelles, ma in qualche modo sprona all’azione il Parlamento tedesco, rimproverando ad esso una certa ignavia e richiamandolo alla sua responsabilità di fronte al corpo elettorale in nome del Demokratieprinzip, mentre impone al Governo di provvedere a un maggiore coinvolgimento del Parlamento sulle questioni comunitarie.
Tuttavia, se l’origine della sentenza è tutta tedesca, i suoi riverberi rischiano di essere ben più estesi. Si profila, a seguito della sentenza, un significativo ritardo nella ratifica del Trattato di Lisbona, tanto più che sia la Polonia che la Repubblica Ceca sembrano intenzionate a osservare una posizione attendista rispetto alla ratifica tedesca, per tacere delle incognite del referendum irlandese in calendario per il prossimo 2 ottobre [42]. Per qualcuno tale sentenza è la risposta, in tedesco, alla bocciatura che gli elettori francesi hanno riservato, con il referendum del 2005, al Trattato costituzionale, mentre altri la considerano un avvertimento, un’ipoteca addirittura, sul futuro dell’Unione europea [43]. La Corte costituzionale tedesca sembra dire basta a ulteriori cessioni di competenza all’Unione europea e soprattutto alla cessione della Kompetenz-Kompetenz, non volendo correre il rischio di trasformare proditoriamente l’Unione europea in uno Stato federale, tradendone la natura di organizzazione internazionale. Ciò detto, si fatica a capire perché il Bundesverfassungsgericht abbia drizzato dei paletti attorno a materie come fisco, uso della forza militare o diritto penale mentre disse sì all’instaurazione dell’unione monetaria, rinunciando a un marco che era stato baluardo di stabilità nella turbolenta economia valutaria internazionale del periodo successivo al divorzio fra il dollaro e l’oro.
C’è da augurarsi, con la testa e con il cuore, che una simile presa di posizione della Corte tedesca non segni il limite ultimo del processo di integrazione europea, anche se per qualcuno questo decisum costituisce “la minaccia più grave che sia mai pesata sul destino dell’Unione europea” [44], quanto piuttosto la rimessione di tale iter politico entro il suo corretto e naturale alveo giuridico, quello dell’integrazione fra ordinamenti originari e superiorem non recognoscentes di Stati sovrani che si spogliano di competenze e non di sovranità sotto l’occhio attento dei propri Parlamenti, chiamati a rendere conto di siffatte trasformazioni al popolo sovrano. L’Europa non può e non deve permettersi di vedere finire il proprio percorso di integrazione e non solo in nome dei nobili ideali che animarono gli sforzi dei Padri dell’Europa oltre mezzo secolo fa: gli Stati europei, per importanti e potenti che siano, come nel caso della Repubblica federale tedesca, sono troppo piccoli per essere da soli attori autorevoli sulla scena internazionale, in grado di reggere il confronto con gli altri global players che condizionano le relazioni internazionali di questa nostra era contemporanea, primi fra tutti Stati Uniti e Repubblica popolare cinese. Occorre coniugare la sovranità nazionale e la necessità di integrarsi politicamente ed economicamente attraverso il rigore delle norme di diritto internazionale, rispettando la sovranità degli Stati – vero presupposto dell’istituzione stessa di una organizzazione internazionale – e positivizzando regole accettabili per tutti ai fini del funzionamento delle istituzioni europee. Il futuro dell’Europa dipende in buona parte, se non in tutto, da come sapremo affrontare questa sfida, accelerando e perfezionando i meccanismi di integrazione, sed cum grano salis.
Il dilemma che sembrerebbe palesarsi dopo la sentenza del Bundesverfassungsgericht è pressoché scontato: dobbiamo scegliere di realizzare un’Europa più unita, più ampia o più democratica? Dobbiamo accentuare gli strumenti di autonomia decisionale e operativa dell’Unione rispetto agli Stati o osservare scrupolosamente il principio della competenza per attribuzione? Naturalmente, questo scritto non può contenere le risposte a interrogativi così impegnativi, ma può senz’altro esprimere un cauto e ragionato ottimismo circa la prosecuzione del percorso di integrazione europea. Le alternative sopra richiamate non sono necessariamente in opposizione, anche se bisogna ammettere che non è facile sedersi a un tavolo negoziale e stendere norme capaci di coniugarle, senza scontentare nessuno degli ormai numerosi Paesi membri. Tuttavia, se pensiamo a quanti passi sono stati felicemente compiuti sin dagli albori dell’europeismo, avviato dalle macerie della Seconda guerra mondiale, se pensiamo alla riunificazione tedesca e all’allargamento a Est dell’Unione, alla moneta unica e alla libera circolazione delle persone, non possiamo non guardare al futuro con speranza. Eppure ci sono giudici a Berlino, “Es gibt noch Richter in Berlin”: questa frase, divenuta universalmente sinonimo dell’esistenza di una giustizia, fu forse pronunciata da un oscuro mugnaio di Sans-Souci in occasione di una sua lite giudiziaria, finita dinanzi alla Camera Alta di Berlino, che lo vedeva opposto al re di Prussia, il temutissimo Federico II il Grande, fondatore della moderna potenza tedesca. Sono certo che queste parole, un tempo pronunciate con fiducia verso il leale ed equo operato della magistratura tedesca, non dovranno essere oggi rivisitate nel senso che i Giudici tedeschi, quelli di Karlsruhe, stiano lì a ostacolare la realizzazione di un’Unione europea più grande, più efficiente e più forte sul piano internazionale.
Conclusioni.
Dopo avere manifestato un pizzico di sano ottimismo sulle prospettive future dell’Unione europea, è venuto il momento di trarre le conclusioni da questo ormai lungo commento alla sentenza tedesca. Mi pare opportuno sottolineare come, malgrado le apparenze, non siamo di fronte a una sentenza ostinatamente statalista, nel senso deteriore del termine, non rappresentando questo decisum una autoreferenziale “rivendicazione di sovranità costituzionale” [45] rispetto al nobile mito dell’Europa unita. Semplicemente, la decisione in analisi costituisce un tentativo di restituire all’integrazione europea una veste giuridica appropriata, quella del diritto internazionale pubblico il quale, non potendosi imporre ex auctoritate sulle fondamenta costituzionali degli Stati membri, in ossequio alla tesi dualista, è esso stesso per sua natura rispettoso della sovranità statuale. E proprio perché non di una sentenza “nazionalista” si tratta, quanto piuttosto di una pronuncia “internazionalista”, essa può tornare utile alla riflessione giuridica anche in altri Paesi europei. E’ una sentenza, questa in commento, dall’anima profondamente dualista e, proprio in nome del dualismo, il Bundesverfassungsgericht esercita un’azione di rivendica del proprio diritto di sindacare quegli atti europei che dovessero apparire lesivi dell’identità costituzionale tedesca. Il Tribunale costituzionale federale fatica visibilmente a riconoscere la primazia automatica al diritto dell’Unione europea in misura tale da rendere inapplicabili o suscettibili di deroga le norme interne eventualmente contrastanti, soprattutto ove l’antinomia dovesse prodursi sul piano delle norme costituzionali [46]. Per sottolineare, a tale proposito, il proprio credo dualista, la Corte tedesca ricorda che, mentre la legge federale prevale sulla legislazione di un Land ex art. 31 del Grundgesetz, la norma di matrice internazionale non è ex se idonea ad annullare la norma interna che fosse in contrasto con la prima (§ 335).
In conclusione, con la sentenza in commento la Germania rigetta ogni tipo di progetto federalista per l’Europa, confermando il proprio approccio dualista e dichiarandosi, per bocca dei suoi più alti Magistrati, disponibile a collaborare solo nel quadro di una organizzazione internazionale di tipo classico, caratterizzata dal principio delle competenze per attribuzione [47]. Questo non significa assolutamente tradire l’ideale europeista, bensì semplicemente – e responsabilmente – riconoscere il progetto di realizzazione dell’unione fra gli Stati europei come incanalato nel rassicurante alveo del diritto internazionale pubblico. In altri termini, la Corte di Karlsruhe, forte di una autorevolezza riconosciutale ben al di là dei confini della Bundesrepublik, si è assunta l’arduo ma necessario compito di riportare l’europeismo alla sua naturale dimensione, quella della cooperazione intergovernativa fra Stati che, signori dei trattati e detentori legittimi della sovranità in nome dei rispettivi corpi elettorali, decidono liberamente e democraticamente il quomodo e il quantum della cessione di competenze in favore di una organizzazione internazionale. Solo adottando una siffatta prospettiva si possono vincere le resistenze – talvolta davvero spropositate – di quei Governi che temono un’integrazione dalle maglie troppo strette e soprattutto dagli esiti irreversibili e, proprio per la paura di perdere buona parte delle proprie prerogative giuridiche e politiche, pregiudicano la prosecuzione della realizzazione di un edificio europeo stabile, efficiente e, auspicabilmente, del tutto democratico. Ciò detto, è sicuramente ampio il divario fra un Bundesverfassungsgericht votato all’ortodossia dualista e una Corte di Giustizia monista sin dai primordi della sua giurisprudenza [48] e propensa persino a cedere, talvolta, a tentazioni federaliste. In questo confronto, il Tribunale costituzionale si atteggerebbe ad “arbitro finale della futura integrazione europea e persino delle sentenze della Corte di Giustizia” [49], minacciando le prerogative della Corte di Lussemburgo quale custode della corretta esegesi degli atti dell’Unione e, pertanto, unico giudice in grado di valutare se un atto europeo ecceda o meno le competenze dell’Unione, violando una disposizione pattizia e ledendo le attribuzioni degli Stati.
Con tutta evidenza, questo scritto non vuole costituire una difesa d’ufficio dell’operato del Bundesverfassungsgericht rispetto agli strali che da più parte sono stati scoccati [50] e, anzi, bisogna senz’altro ammettere che da tale sentenza possano derivare ostacoli al futuro percorso dell’integrazione, ma i temi più sopra esaminati rappresentano comunque nodi che sarebbero prima o poi arrivati al pettine per tutti gli Stati membri e tanto vale giovarsi di una analisi giuridica così compiuta e raffinata quale quella elaborata a Karlsruhe. A questo punto, non ci resta che attendere la risposta dei Giudici di Lussemburgo e quelle delle varie Corti costituzionali europee alla presa di posizione di Karlsruhe: del resto, il dialogo fra Corti ha scritto pagine memorabili nella ormai ultracinquantennale storia del diritto comunitario [51] e tutto lascia credere che anche in questa fattispecie esso produrrà buoni frutti.
|
| |
|
____________________________________
[1] Bundesverfassungsgericht, letteralmente “Tribunale costituzionale federale”.
[2] Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats, BVERFG, 2 BVE 2/08, depositato in data 30 giugno 2009, disponibile in http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html e pubblicato anche sulla rivista telematica www.federalismi.it, numero 13 del 1° luglio 2009, sia in lingua originale sia in inglese. Sempre il sito web di Federalismi ha ospitato tre commenti alla sentenza che meritano di essere segnalati per tempestività di pubblicazione e acutezza di analisi: CASSETTI, Luisa, Il “Sì, ma” del Tribunale costituzionale federale tedesco sulla ratifica del Trattato di Lisbona tra passato e futuro dell’integrazione europea; DICKMANN, Renzo, Integrazione europea e democrazia parlamentare secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco; LIBERATI, Francesca, La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con il Grundgesetz: una guida alla lettura.
[3] Le versioni consolidate del Trattato sull’Unione europea (T.U.E.) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E.), come configurati a seguito del Trattato di Lisbona, sono scaricabili liberamente in versione PDF dal sito istituzionale: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:IT:HTML. Per scaricare materiale illustrativo e didattico in relazione alle principali novità apportate dal Trattato di Lisbona, invece, è consigliabile collegarsi al sito della Fondazione Schuman, disponibile in versione inglese, francese, spagnola e tedesca: http://www.robert-schuman.eu/tout-comprendre-sur-le-traite-de-lisbonne.php?lang=en. Per una buona monografia di commento al Trattato di Lisbona: ZILLER, Jacques, Il nuovo Trattato europeo, 2007.
[4] Propriamente “Legge fondamentale”, Grundgesetz.
[5] Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäische Union.
[6] Si riportano di seguito gli articoli della Legge fondamentale tedesca citati nel testo: art. 38, comma 1: “Elezioni. I Membri del Bundestag sono eletti a suffragio universale in elezioni dirette, libere, eque e segrete. Essi rappresenteranno l’intera popolazione, senza vincoli di mandato o di direttive e saranno responsabili solo davanti alla loro coscienza”; art. 23, comma 1: “L’Unione Europea. Per la realizzazione di un’Europa unita, la Repubblica federale tedesca parteciperà allo sviluppo dell’Unione europea, che deve osservare il principio democratico, dello Stato di diritto, sociale e federale nonché il principio di sussidiarietà e deve assicurare una tutela dei diritti fondamentali essenzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. Il Bund può, a tale scopo, mediante legge e con il consenso del Bundesrat, trasferire poteri sovrani (omissis)”.
[7] Sul progetto di legge in discorso: BRÖSSLER, Daniel, Von Karlsruhe über Berlin nach Lissabon, in Süddeutsche Zeitung, 11 agosto 2009, pag. 8.
[8] GUARINO, Giuseppe, Perché la sentenza della Corte tedesca mette a rischio il Trattato di Lisbona, in Corriere della Sera, 19 luglio 2009, pag. 8.
[9] La già menzionata Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäische Union.
[10] Per comprendere la portata della norma in discorso, si rimanda a un’analisi del suo antecedente: CALVANO, Roberta, I poteri impliciti comunitari. L’art. 308 T.C.E. come base giuridica per l’espansione dell’azione comunitaria, in Ordinamento europeo, Milano, Giuffré, 2006, vol. 2, pagg. 91-124.
[11] Cfr. art. 40, comma 2 della citata Convenzione: “Ogni proposta tendente a emendare un trattato multilaterale nei rapporti fra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di partecipare: a) alla decisione sul seguito da dare a questa proposta; b) alla negoziazione e alla conclusione di ogni accordo che abbia per oggetto di emendare il trattato”. In dottrina, un testo classico sull’istituto della revisione dei trattati internazionali rimane: GUARINO, Giancarlo, La revisione dei trattati: spunti critico-ricostruttivi, Napoli, 1971.
[12] GUARINO, Giuseppe, op. cit.
[13] Sulla portata dell’art. 11 della Costituzione in relazione all’integrazione europea: LUCIANI, Massimo, La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Politica del diritto, 1992, pagg. 557-611.
[14] Sul contrattualismo in diritto internazionale pubblico si legga, per la dottrina italiana: ARANGIO-RUIZ, Gaetano, The federal analogy and the U.N. Charter interpretation, in Eur. Jour. Int. Law, 1997, pagg. 1-28.
[15] FAGGIOLI, Massimo, La Germania e il Trattato di Lisbona: una nuova “questione tedesca”?, pubblicato in http://www.europapressresearch.eu/html/analisi/printdet.php?id=35&idc=48lang=ITA, luglio 2009.
[16] Interessante il passaggio in cui la Corte di Karlsruhe chiarisce il concetto di competenze per attribuzione: “Die Ermächtigung zur Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder andere zwischenstaatliche Einrichtungen erlaubt eine Verlagerung von politischer Herrschaft auf internationale Organisationen. Die Ermächtigung, supranationale Zuständigkeiten auszuüben, stammt allerdings von den Mitgliedstaaten einer solchen Einrichtung” (§ 231).
[17] Sulla cittadinanza dell’Unione europea, il lavoro più recente e completo: IANNIELLO-SALICETI, Alessandro, La cittadinanza dell’Unione europea, in Persona e famiglia. Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2008, pagg. 93-148.
[18] Per una riflessione in ordine al grado di coesione politica fra i popoli degli Stati membri in occasione delle ultime elezioni europee: RIDOLA, Paolo, Il voto europeo del 6 e 7 giugno: la “sfera pubblica europea”, l’integrazione multilivello e le sfide della complessità, in www.federalismi.it del 17 giugno 2009.
[19] In particolare, rilevano gli artt. 14 del T.U.E. di Lisbona e 223-234 del T.F.U.E. di Lisbona sul ruolo del Parlamento.
[20] Sulla nozione di dominio riservato e sulla sua attitudine a limitare le ingerenze delle organizzazioni internazionali all’interno degli ordinamenti statali: SAPIENZA, Rosario, Il principio del non intervento negli affari interni, Milano, 1990.
[21] Dal testo dell’art. 2, comma 7 della Carta di San Francisco: “Nessuna disposizione della presente Carta autorizza le Nazioni Unite a intervenire nelle questioni appartenenti essenzialmente alla competenza nazionale di uno Stato, né obbliga gli Stati Membri a sottomettere tali questioni a una procedura di regolamento ai termini della presente Carta; tuttavia, questo principio non pregiudica l’applicazione delle misure coercitive previste nel Capo VII “.
[22] “Den deutschen Verfassungsorganen obliegt eine dauerhafte Integrationsverantwortung”.
[23] Stando alla Legge fondamentale tedesca, infatti, siffatte deliberazioni possono essere adottate solo con il favore dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat (art. 79, comma 2 Grundgesetz), mentre il terzo comma del citato articolo impedisce che, anche con la maggioranza rafforzata di cui sopra, possano determinarsi mutamenti in materia di suddivisione della Bundesrepublik in Länder o che vadano a detrimento della partecipazione di questi ultimi all’esercizio della funzione legislativa come costituzionalmente disciplinata, veri e propri limiti espliciti alla revisione costituzionale.
[24] Sul ruolo dell’art. 11 della Costituzione rispetto all’adesione italiana alle Comunità europee: SORRENTINO, Federico, Profili costituzionali dell’integrazione comunitaria, Torino, 1996.
[25] Ex multis, sul valore conferito alle leggi di ratifica dei trattati internazionali dal novellato art. 117, comma primo Cost. anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, si indicano solamente: BIANCHI, Giuseppe - D’ANGELO, Filippo, L’efficacia dei trattati internazionali alla luce del nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost., in Rass. Avv. St., n.3/2007, pag. 78 e ss.; DICKMANN, Renzo, Corte costituzionale e diritto internazionale, in Foro amm.vo C.d.S., 2007, pag. 3591 e ss..
[26] Il testo della sentenza è liberamente disponibile su: http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv089155.html.
[27] Sentenza Solange I; 2BvR 197/83 del 22 ottobre 1986, Secondo Senato, n. 18; sentenza SolangeII; 2BvR 2134/92 e 2BvR 2159/92 del 12 ottobre 1993, Secondo Senato, n. 10. Ambedue le pronunce sono scaricabili gratuitamente dal seguente sito web: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv037271.html.
[28] Per un chiaro inquadramento della questione relativa alla natura pattizia e non costituzionale dei trattati europei si può fare riferimento a: PICCHIO FORLATI, Laura, Il fondamento giuridico dell’Unione europea: trattato o costituzione?, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, pagg. 1377-1386.
[29] Per l’analisi delle connessioni fra diritto all’autodeterminazione dei popoli e principio di democraticità nell’ambito del diritto internazionale pubblico e con specifico riguardo all’ordinamento delle Nazioni Unite, si legga: PALMISANO, Giuseppe, Nazioni Unite e autodeterminazione interna: il principio alla luce degli strumenti rilevanti delle Nazioni Unite, Milano, 1997.
[30] CURTI GIALDINO, Carlo, Osservazioni in tema di acquis comunitario, in Notiz. giur. lav., 1995, pagg. 213-245.
[31] Sul tema menzionato, amplius in dottrina: LICKOVA, Magdalena, La Communauté européenne et le système GATT/OMC: perspective croisées, Paris, 2005.
[32] Cfr. parere della Corte di Giustizia n. 1/94 del 15 novembre 1994, in Racc. I-5267.
[33] Corte Int. di Giustizia, Affare relativo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (misure cautelari), Germania c. Stati Uniti (caso La Grand), ordinanza 3 marzo 1999, in Riv. dir. int., 1999, pag. 768, § 28.
[34] Sulla personalità giuridica dei soggetti del diritto internazionale pubblico: ARANGIO-RUIZ, Gaetano, Diritto internazionale e personalità giuridica, Bologna, 1972.
[35] “Die auf die Streitkräfte bezogenen Regelungen des Grundgesetzes sind darauf angelegt, die Bundeswehr nicht als Machtpotential allein der Exekutive zu überlassen, sondern sie als „Parlamentsheer“ in die demokratisch rechtsstaatliche Verfassungsordnung einzufügen” (§ 382).
[36] Così recita la menzionata disposizione: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autodifesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.
[37] CONFORTI, Benedetto, Le Nazioni Unite, Padova, 2005, pag. 177 e ss.
[38] Per tutti: CANNIZZARO, Enzo, La nuova dottrina strategica della NATO e gli interventi “fuori area”, in Riv. dir. int., 1999, pag. 727 e ss.
[39] “Der Recht jedes Mitgliedstaates zum Austritt aus der Europäischen Union”, nelle parole dei Giudici costituzionali (§§ 329-330).
[40] Così dispone l’art. 54 della Convenzione:“Estinzione di un trattato o recesso in virtù delle disposizioni del trattato o per consenso delle parti. L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono aver luogo: a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure b. in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti”.
[41] Un buon lavoro di sintesi e di contributo personale è quello di MATARAZZO, Raffaello, L’autunno caldo dell’U.E., in http://www.affariinternazionali.it/stampa.asp?ID=1212 del 31 luglio 2009.
[42] Sulle prospettive del prossimo referendum irlandese: POCAR, Fausto, Per l’adesione dell’Irlanda un compromesso che indebolisce il processo di integrazione, in Guida al diritto, n. 30/2009, pagg. 10-12.
[43] MERLINI, Cesare, La camicia di forza della Corte costituzionale tedesca, in http://www.affariinternazionali.it/stampa.asp?ID=1204 del 21 luglio 2009.
[44] BASTASIN, Carlo, Europa, è in Baviera la tua ultima fermata, in Sole24Ore, 21 luglio 2009, pagg. 1 e 13.
[45] Così ROSSI, Lucia Serena, Integrazione europea al capolinea?, in http://www.affariinternazionali.it/stampa.asp?ID=1206 del 22 luglio 2009.
[46] Per una ricostruzione in chiave comparata della primazia del diritto comunitario nei vari ordinamenti nazionali: GROPPI, Tania, La primauté del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale: un punto di vista comparato, pubblicato in ASTRID – Rassegna, n. 13/2005, disponibile in http://www.astrid-online.it/eu/Contributi/Studi-e-ri/Groppi_primaut-DirittoUE_ScrittiPizz.pdf .
[47] Uno spunto ricostruttivo succinto in materia di dualismo e integrazione europea in: GUASTINI, Riccardo, Diritto internazionale, diritto comunitario, diritto interno: monismo o dualismo? in Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli, 2004, vol. III, pagg. 1193-1210.
[48] Ex multis: Corte di Giustizia, sentenza Costa c. E.N.E.L. in causa 6/64, pubblicata in Racc., I-1127.
[49] Così Constitutional concerns, articolo pubblicato su www.economist.com del 23 luglio 2009, nel riportare testualmente l’opinione del prof. Christian Calliess delle Freie Universität di Berlino.
[50] Per una migliore valutazione dei rilievi critici alla sentenza apparsi sulla stampa tedesca si rimanda all’intervista rilasciata dal Vicepresidente del Tribunale costituzionale, Andreas Voßkuhle, al quotidiano Süddeutsche Zeitung, dell’8-9 agosto 2009, pagg. 6-7.
[51] Sul dialogo fra Corti in Europa, tra i contributi più recenti: FONTANELLI, Filippo – MARTINICO, Giuseppe, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del "dialogo nascosto" fra i giudici nell'ordinamento costituzionale multi-livello, in Riv. trim. dir. pub., n. 2/2008, pagg. 351-388
|
| |
|
(pubblicato il 26.10.2009)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|