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n. 7-2009 - © copyright

 

BIAGIO DELFINO

Falsi miti sugli arbitrati in tema di appalti di lavori pubblici e verità misconosciute sulle condotte delle stazioni appaltanti


Sommario: 1) L’ostracismo nei confronti dell’arbitrato in tema di appalti di lavori pubblici. – 2) I limiti dell’equazione arbitrato=condanna delle p.a. appaltanti. L'omessa attenzione verso la cattiva gestione della fase esecutiva degli appalti da parte delle p.a. committenti. – 3) La cattiva gestione della fase esecutiva degli appalti da parte delle p.a. committenti: le illegittime sospensioni e gli anomali andamenti dei lavori. – 4) Segue: le illegittime sospensioni dei lavori: cause, numero di volte in cui si verificano in un appalto, durata. – 5) Segue: l’illegittima applicazione di penali ed i ritardi nell’effettuazione delle operazioni di collaudo. – 6) I difetti (veri o presunti) dell’istituto arbitrale.


1. L’ostracismo nei confronti dell’arbitrato in tema di appalti di lavori pubblici.

L’arbitrato, quale strumento di soluzione delle controversie riguardanti l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici, è un istituto giuridico che ha goduto e che gode, per vari motivi, di una controversa fama.
Della sua abolizione si discute ciclicamente, spesso in concomitanza con fasi storiche delicate per il nostro Paese. A rendere più convulso il relativo dibattito, si aggiunge l’aggravante che quest’ostracismo non è solo espressione della sommatoria di ragioni giuridiche ed economiche, ma si alimenta di componenti estranee ad esse che maturano anche per effetto della sovraesposizione mediatica che sovente investe tale problematica.
E’ indubbio che, trattandosi delle modalità e soprattutto dei costi inerenti alla realizzazione di opere non di rado di fondamentale importanza per le collettività locali, come può essere la costruzione di un ospedale, o di generale fruizione, come l’ampliamento di un’autostrada, la comunità ha diritto ad essere informata e bene fanno i mezzi di comunicazione ad occuparsene.
Ma a fronte di ciò, c’è la difficoltà di esaminare un istituto giuridico che presenta molteplici implicazioni di complicata analisi per gli stessi esperti del settore, con la conseguenza che un’informazione sommaria o parziale o, peggio ancora, indulgente al sensazionalismo può creare un ingiustificato stato di sfiducia nella comunità, non diversamente, del resto, da quel che accade riguardo ad altre tematiche, come i casi di malasanità o malpratice, la cui doverosa denuncia dovrebbe imprimere un positivo impulso per l’eliminazione delle disfunzioni e non coinvolgere in un indiscriminato giudizio negativo le prevalenti aree di efficienza della sanità pubblica.
Un’azione a livello politico sospinta da motivazioni contingenti per non dire addirittura emozionali rischia di offuscare aspetti giuridici che, tanto in una dimensione storica quanto in una futura, depongono a favore della sopravvivenza di quest’istituto in rapporto alla soluzione delle controversie in materia di lavori pubblici.
Ed invero già la circostanza che la previsione di tale tipo di arbitrato ha radici che risalgono alla legislazione del 1865 (art.349, l. 20 marzo 1865 n.2248 all. F), poi confermata nei successivi atti normativi di portata sia generale che speciale, costituisce sufficiente dimostrazione che essa non è stato il frutto avvelenato di una scelta transeunte.
Ma ancor più rilevante è notare in una prospettiva più ampia che, in una fase storica segnata da una giustizia statuale molto lenta, gli arbitrati e l’ampia tipologia di strumenti alternativi di soluzione delle controversie costituiscono, per oramai quasi unanime opinione, la via per assicurare tutela e protezione a molte posizioni giuridiche soggettive in tempi rapidi. Non senza trascurare che alcune di queste posizioni, specie quelle di recente creazione o rafforzamento, basti pensare a quelle di cui sono titolari gli utenti di servizi pubblici nelle vertenze che li oppongono ai gestori riguardo alle doglianze per disservizi o disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni, richiedono per loro natura risposte celeri, secondo modalità che mal si addicono all’esercizio della funzione giurisdizionale statuale.
Inoltre, in una società in cui le dinamiche legate agli scambi economici hanno subito un’accelerazione impressionante ed assunto una dimensione sempre più estesa, risolvere le liti in tempi ristretti, pur nel totale rispetto dei principi fondamentali che presiedono alla tutela in sede giudiziaria quale patrimonio irrinunciabile di una democrazia evoluta, significa dare certezza ai rapporti giuridici, contribuendo a creare condizioni per uno solido ed equilibrato sviluppo.

2. I limiti dell’equazione arbitrato=condanna delle p.a. appaltanti. L'omessa attenzione verso la cattiva gestione della fase esecutiva degli appalti da parte delle p.a. committenti.

A motivare il divieto introdotto dall’art.3 comma 19, l. 24 dicembre 2007 n.244, vi è il dato che gli arbitrati si risolvono pressoché sempre nella condanna delle p.a. committenti.
In sostanza, alla base della scelta del legislatore è ravvisabile una sorta di sillogismo riassumibile nei seguenti termini: l’istituto arbitrale è strutturato ed applicato in modo da favorire le imprese appaltatrici (premessa maggiore); tutti (o quasi) gli arbitrati si risolvono nella vittoria delle imprese e quindi nella condanna delle stazioni appaltanti (premessa minore); l’arbitrato è un istituto iniquo e gravoso per le finanze pubbliche per cui merita di essere abolito (conclusione).
Ai sostenitori di tale sillogismo, si obietta che l’abolizione degli arbitrati e la conseguente devoluzione in via esclusiva delle relative controversie al giudice ordinario o alle sezioni specializzate di tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale [1] si rivelano, per la lunghezza dei tempi di soluzione delle stesse e per altri motivi inutili da esaminare in questa sede, una cura peggiore della malattia che si intende guarire. Da qui la diffusa opinione che l’arbitrato è un male necessario da salvare, modificandolo semmai negli aspetti più controversi e meno trasparenti.
Dunque, nel dibattito in atto l’equazione arbitrato = condanna delle p.a. appaltanti è accettata come un postulato che, in quanto tale, si ammette a priori come ineliminabile punto di partenza di ogni ragionamento. Ciò che induce a adire gli arbitri dopo o durante l’esecuzione dei lavori nell’ipotesi di arbitrato in corso d’opera resta ai margini delle riflessioni quale elemento di trascurabile importanza.
Il presente studio intende focalizzare l’attenzione proprio sulla fase dell’esecuzione e segnatamente sulle condotte dei committenti pubblici, al fine di valutare la loro incidenza sulla predetta equazione.
Lasciando il compito di svolgere un’inchiesta dettagliata in questo senso ad autorità politiche o amministrative, a partire dall’Autorità di Vigilanza per il suo carattere indipendente, nondimeno è possibile tratteggiare un quadro sufficientemente indicativo di siffatte condotte sulla base di alcuni dati attendibili.
In qualità di redattore dell’Archivio giuridico delle opere pubbliche (Promedi) –che, per quanto ci è noto, è l’unica Rivista giuridica che, almeno fino ad oggi, si occupa della giurisprudenza arbitrale nella materia in oggetto- chi scrive ritiene di poter ricavare questi dati dall’esame dei lodi depositati presso la Camera arbitrale.
Infatti, dall’esame degli oltre ottocento lodi depositati presso la Camera arbitrale negli anni che vanno dal 2002 al 2008, si è maturata l’esperienza che un semestre è un periodo di tempo che offre una panoramica omogenea della giurisprudenza arbitrale per lo meno rispetto alle questioni di maggiore rilevanza, stante anche la loro marcata ripetitività.
A fronte di questa particolare conoscenza del fenomeno in discussione, sussiste in chi scrive un sufficiente distacco verso lo stesso che gli deriva dal non aver mai partecipato ad un arbitrato né come arbitro, né come difensore.
Nello specifico, si prenderanno in considerazione i 97 lodi depositati nel secondo semestre 2008 [2], omettendo ogni riferimento che possa condurre alla identificazione delle parti in giudizio, al fine di osservare in modo scrupoloso il dettato dell’art.52 comma 6, d.lg. 30 giugno 2003 n.196.
L’attenzione sarà, però, posta solo sui lodi pronuciati in materia di lavori pubblici, perché occorre precisare che tra quelli depositati presso la Camera arbitrale ve n’è un numero quantificabile in poco più del 10% che riguarda controversie relative ad appalti o concessioni di diversa natura (appalti di servizi di gestione o raccolta di rifiuti, del servizio di trasporto pubblico locale, di fornitura di gasolio da riscaldamento, di affidamento di global service, concessione della gestione dei servizi relativi al ciclo idrico in un Comune, accordi per l’affidamento di servizi postali) o ad incarichi professionali (incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi geologici, di consulenza geotecnica).
Prima di procedere in tal senso, è opportuno riflettere brevemente sulla “vita” di un appalto dall’indizione del bando di gara fino al collaudo. E’ noto che questa “vita” reca al suo interno un momento che funge da linea di demarcazione tra la fase di scelta del contraente privato e la fase del rapporto contrattuale e che press’a poco corrisponde alla separazione tra la fase pubblicistica, in cui sussistono posizioni soggettive di interesse legittimo la cui tutela è affidata al giudice amministrativo, e la fase privatistica in cui si confrontano diritti soggettivi ed obblighi. E’ appena il caso di sottolineare che si tratta di una corrispondenza non perfettamente simmetrica, perché momenti pubblicistici rimessi alla cognizione del giudice amministrativo possono configurarsi anche quando la fase privatistica è in atto, come nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, è esercitato il potere di autotutela sul provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure come avveniva per il riconoscimento della revisione prezzi.
Ebbene, anche grazie alla dettagliata normativa comunitaria e alla rigorosa applicazione della disciplina interna di recepimento imposta dal giudice amministrativo, non sono più tanto frequenti come nel passato grossolane illegittimità da parte delle stazioni appaltanti in ordine all’osservanza delle varie scansioni della fase pubblicistica.
Ciò anche perché nella fase pubblicistica più soggetti sono pronti, per ottenere il medesimo risultato (l’aggiudicazione dell’appalto), a dolersi dinanzi al giudice amministrativo di ogni violazione formale o sostanziale commessa dalla p.a.; una circostanza che funge per le stazioni appaltanti da deterrente ad agire correttamente per evitare pronunce di annullamento dei propri atti e condanne risarcitorie.
Lo stesso non avviene nella fase di esecuzione dell’appalto in cui -come si vedrà- le p.a. committenti continuano a ripetere gravi inadempimenti e condotte lesive, agevolmente evitabili o riducibili di numero e di entità con un’attenta gestione del rapporto con l’appaltatore.

3. La cattiva gestione della fase esecutiva degli appalti da parte delle p.a. committenti: le illegittime sospensioni e gli anomali andamenti dei lavori.

Nell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici, le ipotesi più frequenti di eventi patologici fonti di danni per le imprese sono sicuramente da individuare nelle illegittime sospensioni dei lavori e nelle serie di ritardi, rallentamenti o impedimenti che, unitariamente considerati, integrano la fattispecie dell’anomalo andamento dei lavori.
Le sospensioni illegittime e gli anomali andamenti dei lavori sono fenomeni che, pur profondamente diversi, spesso coesistono o si intersecano nell’ambito dei predetti appalti, determinando quasi sempre le voci più onerose di risarcimento.
Che le sospensioni illegittime, proprio per la loro frequente verificazione, siano uno dei principali punti dolenti nella gestione di un appalto pubblico, costituisce, del resto, un fatto notorio, tanto da trovarne traccia persino nel Codice del 2006, là dove include “la frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione” nell’elenco di disfunzioni da indicare nella relazione che annualmente l’Autorità di Vigilanza predispone e invia al Governo e al Parlamento (art.6 comma 7 lett. h.4), d.lg. 12 aprile 2006 n.163).
Bisogna tuttavia essere obiettivi: la realizzazione di un’opera, soprattutto di quelle più importanti, sottende una complessità sotto il profilo progettuale e più latamente tecnico, una capacità e rapidità decisionale, nonché un impegno delle strutture amministrative che i profani della materia spesso non colgono appieno.
Si può sostenere senza tema di smentita che la realizzazione di una opera pubblica rappresenta uno dei compiti più ardui e difficili per le p.a. e per i soggetti ad esse equiparati.
Tale constatazione è una delle ragioni per cui la materia degli appalti pubblici, e segnatamente quelli di lavori, è da sempre una sorta di “laboratorio” per sperimentare nuove soluzioni che interessano trasversalmente diversi ambiti del diritto da quello sostanziale (es., utilizzo delle certificazioni di qualità come nuovo strumento di qualificazione degli esecutori dei lavori) a quello processuale (es., tutela ante causam, procedimenti speciali).
Siffatta complessità ha svariate implicazioni alcune delle quali possono sfuggire ove si affronti il problema nella sua interezza con un approccio esclusivamente teorico.
Sempre tenendo presente i lodi depositati nel secondo semestre del 2008, emerge, ad esempio, che il 30% delle stazioni appaltanti sono Comuni, il più delle volte di piccole dimensioni.
Alla luce di questo dato non è peregrino chiedersi se tali enti abbiano le capacità professionali ed amministrative per gestire in modo corretto appalti che richiedono un esborso di denaro pubblico talvolta elevato.
Se poi ai Comuni, si aggiungono altri enti come Università o Camere di commercio, si rileva che molte delle p.a. appaltanti coinvolte in controversie dinanzi ai Collegi arbitrali sono soggetti che non hanno strutture particolarmente aduse alla gestione di appalti di lavori.
Allora è insensato immaginare l’istituzione di un’Agenzia nazionale o, più opportunamente sotto il profilo della conformità alla Costituzione, di Agenzie a livello regionale che supportino siffatti enti sotto il profilo sia tecnico che giuridico tanto nella fase del procedimento di evidenza pubblica, quanto in quella di esecuzione dell’appalto, allo scopo di limitare le illegittimità e le illiceità produttive di perdite di tempo e di risarcimenti danni? [3]

4. Segue: le illegittime sospensioni dei lavori: cause, numero di volte in cui si verificano in un appalto, durata.

Seguendo il parallelo con la sanità pubblica, le sospensioni illegittime e, in minor misura, gli anomali andamenti dei lavori rappresentano, al pari degli errori medici e delle malattie iatrogene nelle strutture ospedaliere, eventi produttivi di danni solo in parte inevitabili, sicché non possono essere realisticamente azzerati, ma sicuramente ridotti di numero ovvero se ne può minimizzare l’impatto sul ristoro economico, migliorando i comportamenti degli organi amministrativi, aumentando i controlli interni ed esterni, responsabilizzando ed istruendo maggiormente il personale anche attraverso la formazione continua, instaurando una leale collaborazione con gli appaltatori e con i soggetti terzi, soprattutto se pubblici, comunque interessati ai lavori.
Ciò che, dunque, costituisce motivo di vera sorpresa analizzando i lodi suindicati non è tanto la constatazione della frequenza di vertenze in cui si controverte sull’illegittimità delle sospensioni o sulla sussistenza di anomali andamenti dei lavori, quanto il tipo di cause, spesso evitabili, che li provocano, il numero di volte in cui si verificano nell’ambito di uno stesso appalto e, infine, la loro durata.
Quanto alle cause, in primo luogo si riscontrano le disfunzioni legate alla fase progettuale, sotto il profilo della mancata predisposizione di un progetto esecutivo oppure di carenze, imprecisioni, difetti dello stesso, fino ad arrivare a fattispecie in cui risulta impossibile portare a termine l’opera (in quest’ultimo senso, cfr. il lodo Roma 15 settembre 2008 n.121, con riferimento alla realizzazione di una diga).
Tali disfunzioni assumono una varietà di forme tanto ampia, sovente di natura tecnica, da non poter darne conto in questa sede, anche perché una loro attenta disamina esorbiterebbe dai fini del presente lavoro, mentre va certamente rimarcato che gli inadempimenti relativi alla fase progettuale sono quasi sempre così gravi che è raro registrare casi in cui i Collegi arbitrali decidono per la completezza del progetto (cfr. il lodo Roma 24 settembre 2008 n.124, relativo ad un appalto per il restauro architettonico di un immobile).
Inoltre, sospensioni ed anomali andamenti dei lavori sono, spesso, provocati da:
- indisponibilità delle aree interessate dai lavori (lodo Roma 11 luglio 2008 n.98; lodo Roma 23 luglio 2008 n.103; lodi Roma 14 ottobre 2008 n.139-140; lodo Roma 7 novembre 2008 n.153; lodo Roma 24 dicembre 2008 n.183);
- mancato coordinamento con imprese terze (lodo Roma 24 luglio 2008 n.105) o con enti terzi (lodo Roma 3 ottobre 2008 n.130; lodo Roma 7 novembre 2008 n.153);
- mancata o ritardata acquisizione di autorizzazioni e permessi (lodo Roma 29 luglio 2008 n.108; lodo Roma 17 ottobre 2008 n.144; lodo Roma 4 dicembre 2008 n.164; lodo Roma 24 dicembre 2008 n.183; lodo Roma 29 dicembre 2008 n.184);
- presenza di sottoservizi o di interferenze (lodo Roma 30 luglio 2008 n.110; lodo Roma 31 luglio 2008 n.111; lodo Roma 4 agosto 2008 n.114; lodo Roma 6 agosto 2008 n.117; lodo Roma 17 ottobre 2008 n.145; lodo Roma 7 novembre 2008 n.153; lodo Roma 4 dicembre 2008 n.164; lodo Roma 12 dicembre 2008 n.170; lodo Roma 19 dicembre 2008 n.178; lodo Roma 22 dicembre 2008 n.181);
- insufficienza delle indagini geognostiche (lodo Roma 31 luglio 2008 n.111; lodo Roma 4 agosto 2008 n.115; lodo Roma 12 dicembre 2008 n.170);
- ritardo nelle procedure di espropriazione (lodo Roma 29 luglio 2008 n.108; lodo Roma 4 agosto 2008 n.114);
- mancanza di finanziamenti (lodo Roma 7 novembre 2008 n.153). Quest’ultimo frequente tipo di sospensione è causato a volte da una cattiva programmazione delle fasi dell’appalto, altre volte da decisioni politiche tese a creare consenso in seno alla comunità di riferimento, ma incuranti delle ripercussioni negative sull’andamento dei lavori e quindi sui costi finali dell’opera.
Decisamente meno comuni sono le sospensioni disposte per:
- deficienze organizzative imputabili a carenze gestionali (lodo Lamezia Terme 4 luglio 2008 n.91);
- sostituzione del direttore dei lavori (lodo Treviso 14 ottobre 2008 n.135).
Da questa breve elencazione peraltro non esaustiva, si evince agevolmente che si tratta di situazioni ben diverse da quelle che consentono agli organi competenti di disporre legittimamente la sospensione nel rispetto delle previsioni della disciplina di settore (art.30, d.P.R. 16 luglio 1962 n.1063 prima; art.133, d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 attualmente; e l’emanando Regolamento previsto dall’art.5, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in futuro).
Ma è ancor più importante rimarcare che si tratta di situazioni che, in buona parte, potrebbero essere evitate con una gestione dell’appalto improntata ad efficienza, correttezza e buona amministrazione.
Passando al numero di volte in cui sospensioni illegittime dei lavori si verificano nel corso di uno stesso appalto, il predetto quadro di cattiva gestione assume contorni ancora più netti.
Qualche breve esempio di una casistica molto più ampia agevola la comprensione del fenomeno.
In un appalto indetto da un’Azienda sanitaria per la realizzazione di un sistema antincendio di un ospedale si sono avute sei sospensioni parziali per lo più dovute a deficienze organizzative (lodo Lamezia Terme 4 luglio 2008 n.91).
Peggio è avvenuto in un appalto per la ristrutturazione di un ponte in cui tra sospensioni totali e parziali i fermi sono stati nove (lodo Roma 22 dicembre 2008 n.182).
In un appalto indetto da una Regione per il potenziamento di un acquedotto, si sono avute tre sospensioni per la durata complessiva di 1.083 giorni a fronte della durata prevista in contratto di 270 giorni (lodo Roma 15 settembre 2008 n.122).
Vicenda non troppo dissimile da quella di un appalto indetto da un consorzio di bonifica per la realizzazione di opere di irrigazione in cui tre sospensioni hanno provocato un allungamento della durata dei lavori dai trentasei mesi stabiliti in contratto a settanta mesi (lodo Roma 18 dicembre 2008 n.174).
Ma ancora niente rispetto ad un appalto indetto da un’Amministrazione comunale nel quale le sei sospensioni illegittime hanno elevato la durata fissata in contratto da 300 giorni ad una durata effettiva di 3.666 giorni (lodo Roma 5 novembre 2008 n.150).
Per non parlare dell’esecuzione di opere di grandi proporzioni date in concessione rispetto alle quali già la sola operazione di individuare il numero di fermi appare complicata (cfr. il lodo Roma 29 settembre 2008 n.128, riguardo ad una controversia in cui l’ente concedente è stato uno dei Comuni più grandi d’Italia).
Infine, concludendo con la durata delle sospensioni, si può far riferimento a mo’ d’esempio, oltre alle vicende appena ricordate, ad altre significative controversie.
Sospensioni molto lunghe si rilevano spesso negli appalti di lavori stradali (es., lodo Roma 30 luglio 2008 n.110). Nell’ambito di essi, un discorso a parte va dedicato agli appalti concernenti i ponti, quale che sia la stazione appaltante (A.N.A.S., Comuni o altri Enti).
In uno indetto da un Comune per la costruzione di una tale opera, la sospensione è stata di 542 giorni rispetto alla durata del contratto prevista originariamente in 300 giorni (lodo Roma 10 ottobre 2008 n.133), mentre in un altro avente ad oggetto l’adeguamento strutturale e dimensionale, la sospensione è stata di 616 giorni rispetto alla durata del contratto prevista originariamente in 120 giorni (lodo Roma 4 agosto 2008 n.115).
Ben poca cosa se confrontati ad un appalto per la costruzione di un viadotto su un fiume, in ordine al quale il fermo è stato di 2.241 giorni (lodo Roma 29 luglio 2008 n.108) [4].
Uno scenario desolante di cui si trova una labile traccia nella normativa, segnatamente nell’art.133 comma 9, d.P.R. n.554 del 1999, secondo cui “quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità” di Vigilanza.
E’ appena il caso di segnalare un altro dato che emerge (anche) dalla predetta casistica, ovverosia la brevità dei termini previsti in contratto per realizzare l’opera.
Di primo acchito appare motivo alquanto sorprendente che le stazioni appaltanti stabiliscono, anche per l’esecuzione di lavori di una certa importanza, durate contrattuali brevi, spesso inferiori all’anno.
Sennonché durate contrattuali molto brevi e sospensioni dei lavori molto lunghe sono due fattori che, nel meccanismo di ristoro dei maggiori oneri sostenuti dall’appaltatore (es., spese generali, mancato utile), fanno lievitare in modo assai consistente i risarcimenti danni.

5. Segue: l’illegittima applicazione di penali ed i ritardi nell'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Quanto fin qui illustrato sarebbe sufficiente a dimostrare il peso che la cattiva gestione degli appalti da parte delle p.a. committenti riveste sull’esito delle controversie oggetto dei giudizi arbitrali, ma ulteriori condotte si collocano, in maniera altrettanto negativa, nella stessa prospettiva.
In tal senso, si può ascrivere l’ipotesi dell’illegittima applicazione di penali cui consegue il riaccredito delle somme così trattenute dalle stazioni appaltanti. E’ infatti frequente che organi di queste ultime, pur nella piena consapevolezza della non addebitabilità agli appaltatori dei ritardi nell’esecuzione dei lavori, applicano penali nei loro confronti.
Si potrebbe pensare semplicisticamente che ciò che le p.a. trattengono illegittimamente, i Collegi arbitrali restituiscono, se non fosse che in questo “andirivieni” l’operazione di “ritorno” è gravata dagli interessi.
Emblematico risulta un già menzionato appalto per l’adeguamento strutturale e dimensionale di un ponte, in rapporto al quale è stata applicata una penale per € 42.948,52 e, a distanza di anni, è stato riaccreditato l’importo di € 84.518,69 per effetto della maggiorazione prodotta dagli interessi ex art.35 del Capitolato generale approvato col d.P.R. n.1063 del 1962 (lodo Roma 4 agosto 2008 n.115).
Al di là dell’opinabilità della scelta del Collegio arbitrale di utilizzare gli interessi moratori dell’allora vigente Capitolato generale, dal momento che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale gli artt. 35 e 36 di esso si riferiscono solo alle ipotesi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo dei lavori [5], il dovuto riconoscimento degli interessi si traduce in un ingiustificato aggravio per le finanze pubbliche che ovviamente è tanto maggiore quanto più elevato è l’importo della penale applicato dalle p.a. [6].
A questo punto, appare opportuna, per avere un’idea di tale aggravio, una digressione su un altro dato fattuale poco conosciuto.
Quando si afferma a ragione che l’istituto dell’arbitrato è uno strumento che rende più celere della giustizia ordinaria la soluzione delle controversie in materia di opere pubbliche (e non solo), si è portati ad immaginare che tali controversie attengano a contratti stipulati solo pochi anni addietro, ma ciò non corrisponde alla realtà.
Esaminando sempre i lodi depositati presso la Camera arbitrale nel secondo semestre 2008 in materia di lavori pubblici, si constata, con qualche sorpresa, che i lodi che hanno risolto controversie concernenti contratti stipulati in questo decennio superano non di molto la metà del totale [7], in quanto la restante parte riguarda contratti degli anni novanta e, in minor misura ma comunque rilevante (più del 10%), degli anni ottanta.
Siffatta constatazione attesta quanto grande sia l’aggravio sulle finanze pubbliche che deriva dall’applicazione degli interessi, non solo nell’ipotesi prima considerata del riaccredito delle penali, ma per tutti i crediti dell’appaltatore, a partire da quelli risarcitori conseguenti ad illegittime sospensioni lavori o ad anomali andamenti degli stessi.
Ma è una constatazione che fa emergere sia un limite che un paradosso dell’attuale disciplina dell’arbitrato.
Partiamo dal limite. In un numero significativo ma difficilmente quantificabile di situazioni, tutte le pretese avanzate dall’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione committente non trovano soddisfazione con un solo arbitrato. E’ frequente che dopo delle transazioni o dei raggiunti accordi bonari e, più spesso, dei lodi, l’appaltatore avanzi altre pretese promovendo nuovi arbitrati. Ciò è alquanto “fisiologico” quando le prime domande siano state proposte in un arbitrato in corso d’opera, lo è meno in altre ipotesi.
Questa “parcellizzazione” della controversia evidenzia quello che, a parere di chi scrive, deriva anche da una limitazione della disciplina in tema di accordo bonario e che, di fatto, “facilita” la proliferazione del contenzioso.
Le norme sull’accordo bonario e, da ultimo l’art.240, d.lg. n.163 del 2006, hanno sempre fatto riferimento alle “riserve”, ma non tutte le pretese che un appaltatore avanza richiedono la necessaria iscrizione di apposite riserve (es., la revisione prezzi, un tempo; i maggiori oneri per la sicurezza secondo la costante giurisprudenza arbitrale).
Da preferire sotto quest’aspetto è la formulazione dell’art.239 comma 1, secondo cui “anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'art.240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile”.
Quanto si è detto sia sull’elemento temporale che sulla “parcellizzazione” della controversia palesa un paradosso.
Sin dalla più antica normativa di settore (art.54, r.d. 25 giugno 1895 n.350), è stato disciplinato l’istituto della riserva per perseguire delle precise finalità che la giurisprudenza della Corte di cassazione riassume nel: a) consentire all'Amministrazione appaltante la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento; b) assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti; c) mettere l'Amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto [8].
Ora, se l’istituto della riserva consente (o dovrebbe consentire) alle p.a. di avere contezza, peraltro non completa, dell’andamento economico degli appalti durante la loro esecuzione, la possibilità di richieste plurime e a distanza di anni rende, nella sostanza, particolarmente difficile stabilire l’effettivo esborso di denaro per la realizzazione delle relative opere pubbliche.
In quest’ottica, sarebbe auspicabile adottare delle modifiche che, con la dovuta cautela e contemperando in modo equilibrato le opposte esigenze delle parti, consentano di concentrare nel numero e nel tempo le pretese relative ad un solo appalto, per poter fissare con certezza sia il costo definitivo di ogni opera, sia l’esborso complessivo di denaro pubblico per tutte le opere realizzate, con benefici effetti, anche in termini di trasparenza, sull’attività di programmazione, sotto il profilo del finanziamento, dei nuovi lavori da affidare.
Oltre alle illegittime sospensioni (ed agli anomali andamenti) dei lavori e alle illegittime applicazioni di penali, i ritardi nell’effettuazione delle operazioni di collaudo rappresentano un altro frequente esempio di cattiva gestione della fase esecutiva degli appalti in oggetto.
Per questo tipo di inadempimento, è inutile un’elencazione, apparendo sufficiente ricordare due vicende molto indicative: la prima, riguardante l’appalto per la sistemazione finale e messa in sicurezza di due discariche in cui il ritardo nell’effettuazione del collaudo è stato di 1.143 giorni (lodo Napoli 4 luglio 2008 n.92); la seconda, concernente l’appalto di ristrutturazione di un ponte in cui tale ritardo è stato di 1.748 giorni (lodo Roma 22 dicembre 2008 n.182). E non è superfluo rimarcare che entrambi gli appalti appena menzionati sono stati caratterizzati anche da numerose (illegittime) sospensioni dei lavori.
Alla luce di tutto ciò che si è affermato in questo e nel precedente paragrafo, si impone un’ulteriore riflessione.
Ritornando a quanto osservato sulla “vita” di un appalto (nella presente sede, di lavori pubblici) e alle fasi pubblicistica e privatistica in cui essa si divide, è noto che la stipulazione del contratto segna il passaggio alla seconda, con conseguenze pregne di importanza anche sotto il profilo dell’individuazione della giurisdizione cui rivolgersi per ottenere tutela delle situazioni giuridiche soggettive incise dalla p.a..
Tuttavia, l’attenzione dottrinale e giurisprudenziale su siffatta regola cardine e, segnatamente, sulla natura privatistica dei rapporti tra p.a. e appaltatore dopo la stipulazione del contratto, cela un aspetto su cui poco si medita.
In effetti, le norme e i principi del diritto privato presiedono alla disciplina solo nei rapporti con l’appaltatore, ma il modo in cui la stazione appaltante determina le proprie scelte si fonda in massima parte su modelli di organizzazione e di azione amministrativi.
Quando, ad esempio, la stazione appaltante non provvede alla previa acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta necessari al compimento dell'opera, quando non esercita i propri poteri per liberare le aree dei lavori da cose e persone, quando per l’inerzia dei propri organi ritarda la redazione o l’approvazione di una perizia di variante si palesano delle disfunzioni della macchina amministrativa nel suo concreto operare. Ciò evidenzia un altro paradosso.
Se è vero che il cattivo funzionamento della nostra p.a. costituisce una notoria causa di rallentamento dell’intero sistema Italia e di generalizzata insoddisfazione dei cittadini, è altrettanto innegabile che significativi miglioramenti si sono realizzati a partire dagli anni novanta grazie all’emanazione di provvedimenti normativi che hanno inciso positivamente sia sui meccanismi dell’esercizio dell’azione amministrativa, sia sull'organizzazione statale e locale, anche in ossequio al ridisegnato assetto di competenze operato in sede di riforma costituzionale.
Dall’analisi compiuta emerge uno scenario desolante come se il settore relativo all’esecuzione degli appalti di opere pubbliche sia rimasto impermeabile a tali miglioramenti, perpetuandosi inefficienze e disfunzioni preesistenti, nonostante questo settore sia di importanza strategica per lo sviluppo del Paese.
Si assiste ad un fallimento che definire “sistemico” non è improprio, né azzardato: infatti, non solo funzionano male gli organi delle stazioni appaltanti –l’amministrazione attiva per intenderci-, ma mancano o sono insufficienti i controlli interni ed esterni alle stesse che potrebbero arginare almeno gli inadempimenti più gravi e reiterati.
E’ un fallimento “sistemico” anche sotto un profilo strutturale e geografico: che la stazione appaltante sia l’A.N.A.S. o un piccolo Comune, che l’Ente appaltante sia situato nel settentrione o nel meridione, le disfunzioni sono uguali e di analoga entità.
Si è presenza, cioè, di un’omogeneità che in altri ambiti della p.a. non si registra, essendo notorio che, almeno a livello geografico, il funzionamento della stessa e l’erogazione dei servizi amministrativi sono ben diversi tra alcune aree del Paese ed altre.
Un’anomalia che evidentemente si spiega non solo con l’esistenza di inefficienze in apparenza inestirpabili, ma anche con un diffuso malcostume e, soprattutto in certe aree del Paese, con fenomeni di condizionamento da parte del crimine organizzato, come del resto la normativa introdotta per contrastare le infiltrazioni mafiose, le inchieste penali e le cronache giornalistiche dimostrano in modo incontestabile.

6. I difetti (veri o presunti) dell’istituto arbitrale.

In virtù di ciò che si è affermato nei paragrafi precedenti, si potrebbe essere tentati dal sostenere che l’elevato numero di condanne delle stazioni appaltanti nei giudizi arbitrali [9] non dipenda da questo tipo di giudizio, bensì dalla cattiva gestione della fase esecutiva degli appalti da parte delle p.a. committenti.
Sennonchè come è palesemente errato far dipendere esclusivamente tale elevato numero di condanne dall’istituto dell'arbitrato o, più correttamente, dall’applicazione che se ne compie, altrettanto errata, nella sua assolutezza, sarebbe la tesi che addebita solo alle condotte della p.a. l’esito quasi sempre negativo per queste ultime nei giudizi arbitrali.
Sia chiaro, a fronte degli inadempimenti esposti in precedenza (illegittime sospensioni lavori, ritardi nell’effettuazione delle operazioni di collaudo), l’abolizione dell'arbitrato e la conseguente devoluzione al giudice ordinario, anche in veste specializzata, non produrrebbero alcun sostanziale vantaggio per le p.a. e quindi, più in generale, per le finanze pubbliche.
Si tratta, infatti, di inadempimenti che generano responsabilità contrattuale per costante orientamento della Corte di cassazione, prima che della giurisprudenza arbitrale.
Ma ciò non significa che sia giusto glissare su quelli che, a torto o a ragione, si ritiene che siano difetti che affliggono l'istituto arbitrale. Non è questa la sede per esaminarli in modo dettagliato, anche perché su di essi esiste un’ampia letteratura, tuttavia alcuni aspetti meritano di essere evidenziati sulla base dell’esperienza tratta dall'approfondito studio della giurisprudenza arbitrale, avendo cura di operare una distinzione tra quei difetti intrinseci all’istituto arbitrale come disciplinato attualmente e quelli legati più alla sua (non corretta) applicazione.
Partendo da quest’ultimi, è innegabile che spesso taluni Collegi affermano l’esistenza della competenza arbitrale anche quando è dubbia la volontà delle parti di deferire ad arbitri la controversia.
Talvolta l’incertezza deriva dall’imprecisa redazione della previsione contrattuale riguardante la soluzione delle (eventuali) controversie oppure dal contrasto tra le previsioni contenute in diversi atti predisposti dalla stazione appaltante.
In altre circostanze, pur in assenza di una clausola compromissoria, si ammette la competenza arbitrale sulla base del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto.
In questo senso, va accolta positivamente la norma contenuta nel disegno di legge comunitaria 2008 che, con riferimento alla delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE, proibisce il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto.
In generale, va, però, tenuta presente quella tendenza, manifestatasi anche nella recente riforma dell’arbitrato, volta a favorire il ricorso a questo tipo di soluzione delle controversie.
Decisioni a volte opinabili sono adottate poi dai Collegi arbitrali in tema di tempestività dell’iscrizione delle riserve.
In particolare, si riscontra un’applicazione estensiva della nozione di “fatto continuativo” ed un ricorso alla c.d. riserva di carattere generale.
Un discorso a parte va dedicato alla rinunzia della p.a. a far valere la decadenza nella quale sia incorso l’appaltatore per l’intempestiva iscrizione delle riserve.
E’ doveroso premettere che, in argomento, esiste un contrasto anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione. In alcune pronunce, la Corte ha, infatti, affermato che “l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso di inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso là dove (ed alla condizione che) l'Amministrazione appaltante abbia regolarmente rilevato e contestato la relativa intempestività delle riserve medesime ed abbia, quindi, nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi, tempestivamente eccepito la decadenza in tal modo verificatasi, atteso che la previsione di cui al r.d. 25 maggio 1895 n. 350, art.54, involge diritti patrimoniali disponibili, quali non possono che essere quelli disciplinanti il momento contrattuale del rapporto tra appaltatore e stazione appaltante negli appalti di opere pubbliche” [10].
Una tesi che la stessa Corte ha contraddetto in altre pronunce, sostenendo che “non vi è dubbio che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile, ma non può per ciò solo ritenersi disponibile la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento, il quale è soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può perciò rinunziare alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità” [11].
Ora, nella giurisprudenza arbitrale, si rileva un prevalente indirizzo che ammette la rinunzia in presenza di taluni comportamenti, come quando la p.a. offra una somma determinata per soddisfare le richieste avanzate dall'Impresa, oppure quando il Direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività.
Tuttavia, non mancano pronunce arbitrali in cui si ritiene che la decadenza dalle riserve non opera a tutela di interessi patrimoniali e privatistici, bensì dell’interesse pubblico in favore della p.a. appaltante, sicché la decadenza dalle riserve relative a domande di maggiori compensi non può formare oggetto di rinuncia da parte della p.a., né in forma espressa né in forza di un comportamento tacito concludente, in quanto diversamente la rinuncia si risolverebbe in una attribuzione patrimoniale non dovuta [12].
Questa delicata questione giuridica conferma ulteriormente la particolare complessità della materia e, conseguentemente, l’erroneità di affrontare il dibattito sull’arbitrato in tema di appalti (di lavori) pubblici e sui suoi limiti con un approccio influenzato da pregiudizi ideologici e senza una adeguata conoscenza dei molteplici aspetti sottesi a tale istituto.
Passando a tendenze più generali della giurisprudenza arbitrale, si può constatare una sproporzione tra quella, improntata a severità e che trova peraltro conforto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in ordine agli obblighi degli Enti committenti, a partire dal loro dovere di collaborazione, e quella caratterizzata da una certa indulgenza verso gli appaltatori riguardo a vizi e difetti dell’opera. Tendenza quest’ultima che va censurata fortemente perché tali vizi e difetti, oltre a richiedere, a breve o medio termine, ulteriori lavori e quindi ulteriore esborso di denaro pubblico, si ripercuotono negativamente sulla fruizione dell’opera da parte della collettività.
Discorso più specifico va operato rispetto alla entità di alcune voci risarcitorie come quella del mancato utile nelle sospensioni e negli anomali andamenti dei lavori che, per un prevalente indirizzo della giurisprudenza arbitrale, è quantificato, pur in difetto di prova circa le occasioni di guadagno perdute, nel 10% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso d’asta. Solo di recente si sta consolidando un diverso indirizzo, anche sulla spinta di un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa in riferimento al risarcimento dei danni riconducibili alla fase di selezione del contraente privato, secondo il quale va riconosciuto l’utile di impresa nella misura del 10% qualora la stessa dimostri le occasioni di guadagno perdute, mentre nell’ipotesi inversa il ristoro è ridotto in via equitativa nella misura del 5%.
Va rimarcato che la più recente disciplina, a partire dall’art.25, d.m. 19 aprile 2000 n.145, ha inteso introdurre maggiore certezza nei criteri di calcolo del risarcimento delle voci di danni connessi ad illegittime sospensioni dei lavori, in rapporto tanto alla lesione dell’utile quanto al mancato ammortamento dei macchinari.
Ma va comunque ricordato che questi criteri operano ai sensi dell'art.1382, c.c., e sono stati elaborati espressamente per le ipotesi di sospensioni totali e parziali di lavori, sicchè si pone il problema, che ha originato un contrasto in seno alla giurisprudenza arbitrale, dell'applicazione in via di analogia degli stessi ai danni per anomali andamenti dei lavori.
Per quel che attiene, infine, ai difetti dell’arbitrato come attualmente disciplinato si pone innanzitutto la questione della trasparenza e della professionalità nella scelta dei componenti dei collegi.
Quanto a quella della scelta del terzo arbitro, aperta dal Consiglio di Stato con la sentenza n.6335 del 2003, è stata risolta in modo che sembra definitivo dall’art.241 comma 15, d.lg. n.163 del 2006, in virtù del quale, in caso di mancato accordo per la nomina di esso, provvede la Camera arbitrale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
In termini generali, sono da auspicare soluzioni oculate e soprattutto ben ponderate, perché quelle “stravaganze” giuridiche che, attraverso una lettura semplificatrice, sono imputate all’intero fenomeno arbitrale, sono spesso adottate da arbitri poco esperti della materia.
Altra questione consiste nella rigidità dell’attuale modello arbitrale, atteso che esso è utilizzato per controversie tanto di notevole quanto di modesto e talvolta modestissimo valore economico.
Fa riflettere il caso di un appalto indetto per l'impermeabilizzazione di strade, la cui controversia ha riguardato solo la quantificazione di lavori extracontrattuali, non avendo contestato il Comune appaltante la loro esecuzione, e che è stata risolta con una condanna di poco più di 20.000 euro a fronte di una richiesta dell’appaltatore di 25.000 euro (lodo Roma 9 luglio 2008 n.94). E deve altresì far riflettere che almeno il 10% delle controversie risolte con i lodi depositati nel secondo semestre 2008 presso la Camera arbitrale si sono concluse con una condanna inferiore ai 100.000 euro.
Oltre a quel che si è anticipato in un precedente paragrafo, le vertenze appena ricordate e non solo suggeriscono di riconsiderare l'accordo bonario ed il suo utilizzo come strumento deflativo del contenzioso. In tal senso, opportuna ma troppo generica è la previsione di “incentivare l’accordo bonario” contenuta nel disegno di legge comunitaria 2008.
Vi è poi la spinosa questione dei compensi agli arbitri, la cui soluzione si ripercuote sulla stessa credibilità dell’istituto arbitrale. Alcuni dati forniti nella recentissima relazione annuale dall’Autorità di Vigilanza e ripresi da autorevoli organi di stampa, con conseguente effetto amplificante, ne hanno evidenziato l’indifferibilità. Se ciò è indiscutibile, perché siffatti compensi non devono costituire uno strumento di arricchimento, è altrettanto vero che le anomalie che li riguardano non possono e non devono riverberarsi negativamente sull’intero istituto arbitrale, fino ad auspicarne troppo sbrigativamente l’abolizione.
Del resto, nella direzione di un ridimensionamento dell’entità di detti compensi si è mosso il legislatore, apportando due modifiche all'art.241 comma 12 del Codice dei contratti. Con la prima, adottata su impulso del Consiglio di Stato ad introdurre una disposizione chiarificatrice (Cons. Stato, ad. gen., 6 giugno 2007 n.1750), si è esclusa l'applicabilità dell’art.24, d.l. n.223 del 2006, convertito in l. n.248 del 2006, agli arbitrati disciplinati dal Codice, ossia si è esclusa l’applicabilità della norma che per il compenso degli arbitri rinvia alla tariffa forense di cui al d.m. del 2004 (art.2 comma 1 lett. eee) n.2), d.lg. 31 luglio 2007 n.113). Con la seconda, si è previsto il dimezzamento dei compensi minimi e massimi della tariffa allegata al d.m. n.398 del 2000 e sono stati vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto (art.29 comma 1-quinquiesdecies lett. b), d.l. 30 dicembre 2008 n.207, convertito in l. 27 febbraio 2009 n.14).
Va, infine, tenuto sempre presente che esiste il rimedio rappresentato dalla possibilità di impugnare il lodo in sede giurisdizionale e che, con l’ultima riforma dell’arbitrato, sono aumentati i casi in virtù dei quali è ammessa l’impugnazione del lodo per nullità. A tale riguardo, pensando ad eventuali riforme, sarebbe utile accertare i tempi medi che le Corti d'Appello impiegano per la definizione dei giudizi e in che misura i lodi vengono riformati o annullati.
A conclusione del presente studio, resta l’esigenza particolarmente avvertita in chi scrive di intervenire sulla cattiva gestione della fase progettuale ed esecutiva degli appalti da parte delle p.a. committenti, quale fonte principale delle controversie con gli appaltatori, correggendo le condotte degli organi amministrativi chiamati ad agire, predisponendo validi controlli interni, rinvigorendo quelli esterni ed il ruolo dell'Autorità di Vigilanza, istituendo strutture tecniche con elevate professonalità in funzione di supporto alle p.a. riguardo all'intera “vita” degli appalti, monitorando i costi effettivi delle opere realizzate, prevenendo e reprimendo fenomeni di malcostume e di malaffare, evitando gli inutili sprechi, alimentando la cultura della legalità tra funzionari pubblici ed operatori privati e, soprattutto, ragionando nel senso di lavorare tutti a vantaggio della collettività intera.
In altri termini, occorre un impegno corale e non soluzioni estemporanee.

 



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[1] In questo senso, v. l’art.15, d.l. 31 dicembre 2007 n.248, convertito nella l. 28 febbraio 2008 n.31.
[2]
Questi lodi saranno pubblicati nel prossimo fascicolo dell’Archivio giuridico delle opere pubbliche.
[3]
Cfr. la l. reg. Calabria 7 dicembre 2007 n.26, recante Istituzione dell’autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
[4]
Meritano un accenno altre vicende altrettanto sintomatiche. In questo senso, vanno menzionati un appalto per la costruzione di un hangar in cui la sospensione è durata 1.018 giorni (lodo Roma 11 luglio 2008 n.98); un appalto indetto da un Comune per l’adeguamento di propri immobili in cui la sospensione è stata di 403 giorni a fronte della durata del contratto che sarebbe dovuta essere di 300 giorni (lodo Roma 23 settembre 2008 n.123); ed infine un altro appalto indetto da un Comune per la manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica di alcune strade in cui la sospensione si è dilungata per oltre un anno a fronte della durata del contratto che sarebbe dovuta essere di 150 giorni (lodo Roma 17 ottobre 2008 n.144).
Se si passa a fattispecie di anomalo andamento dei lavori, si può far riferimento a titolo di esempio a due appalti di lavori stradali in cui nel primo caso vi è stato un prolungamento della durata contrattuale da 540 giorni a 1.030 (lodo Roma 7 novembre 2008 n.153) e nel secondo da 900 giorni a 2.718 (lodo Roma 12 novembre 2008 n.155).
[5]
Cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 10 novembre 2008 n.26916.
[6]
In un appalto concernente l’ampliamento di un centro che realizza protesi, la penale disapplicata è stata di € 414.569,88 (lodo Roma 9 luglio 2008 n.93).
[7]
Una percentuale esatta non può essere fornita per la mancanza in alcuni lodi della data di stipulazione del contratto.
[8]
Così da ultimo e molto chiaramente Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2007 n.11852, in Arch. giur. oo. pp. 2007, 287.
[9]
Per una delle rare eccezioni, cfr. il lodo Firenze 5 novembre 2008 n.152.
[10]
Cfr. Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2007 n.17630, in Arch. giur. oo.pp. 2007, 1110, tra le ultime in tal senso.
[11]
Cfr. Cass. civ., sez. I, 26 agosto 1997 n.8014, in Arch. giur. oo.pp. 1997, 898.
[12]
Cfr. in tal senso il lodo Roma 7 aprile 2005 n.10, in Arch. giur. oo.pp. 2005, 745.

 

(pubblicato il 13.7.2009)

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