 |
| |
 |
 |
| n. 7-2009 - © copyright |
SAMUEL CORNELLA
|
|
| Il Consiglio di Stato torna sulla questione dell’illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo di diritto interno
|
Sommario: 1. Introduzione - 2. I fatti di causa - 3. La soluzione fornita dal Consiglio di Stato - 4. Regole processuali interne e principio di effettività del diritto comunitario - 5. La posizione della giurisprudenza comunitaria - 6. Le più recenti tendenze della giurisprudenza nazionale di merito (ulteriori profili dell’illegittimità comunitaria) – 7. Per concludere.
1. Introduzione
La sentenza in commento affronta il tema dell’illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo nazionale. Per un verso, la questione consiste nel determinare da quale forma di invalidità sia affetto il provvedimento nazionale contrastante con norme di diritto comunitario direttamente applicabili o con disposizioni di diritto interno attuative della disciplina comunitaria (illegittimità diretta). Per altro verso, nello stabilire come debba qualificarsi l’atto amministrativo che trova il proprio fondamento in una norma nazionale disapplicabile perché contrastante con il diritto comunitario (illegittimità indiretta). Entrambi i profili, di carattere sostanziale, risultano strettamente correlati con il regime processuale dell’atto, giacché la forma di invalidità del provvedimento (pre) determina anche le regole attraverso cui far valere in sede giurisdizionale la patologia del provvedimento anticomunitario.
Sul punto, in dottrina e giurisprudenza, si confrontano due tesi contrapposte: i) una prima riconduce all’illegittimità comunitaria diretta l’annullabilità del provvedimento amministrativo che, nonostante il contrasto con una norma di rango “superprimario”, diviene quindi inoppugnabile decorso il termine di 60 giorni; ii) un secondo orientamento sostiene invece che l’atto anticomunitario dovrebbe essere considerato nullo o comunque disapplicabile dal giudice amministrativo, attesa la specialità del droit communautaire e la sua prevalenza sul diritto interno[1]. Maggiore uniformità di opinioni si registra invece in merito all’illegittimità indiretta, che si ritiene generalmente possa determinare la nullità-inesistenza dell’atto interno.
La soluzione accolta dal Consiglio di Stato – conforme peraltro agli approdi del Conseil d'État francese sul punto[2] – stabilisce ancora una volta che le violazioni della normativa comunitaria, così come quelle del diritto nazionale, determinano l’illegittimità-annullabilità del provvedimento amministrativo nazionale per violazione di legge, con conseguente applicazione del regime processuale ordinario. La nullità-inesistenza ricorre invece nel solo caso in cui l’atto amministrativo nazionale trovi il proprio fondamento legislativo in una norma nazionale contrastante con il diritto comunitario e pertanto disapplicabile[3].
Nella sentenza in commento, la quinta Sezione conferma quindi l’orientamento ermeneutico adottato dalla prevalente giurisprudenza di merito ed in seguito consolidato dal Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 35 del 2003[4]. Restano invece ancora inascoltate le suggestioni della giurisprudenza minoritaria e di quelle voci dottrinali che sottolineano da tempo la necessità di far ricorso ad una nuova sistematica e a regole speciali al fine di affrontare e risolvere la peculiare problematica dell’illegittimità comunitaria[5].
2. I fatti di causa
Per quanto qui rileva è sufficiente richiamare che, con delibera del 24 luglio 2000, n. 280, il Comune di Trani aveva qualificato le agenzie di pompe funebri abilitate al disbrigo di pratiche burocratiche come agenzie d’affari ex art. 115, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fissando il limite massimo inderogabile di un’agenzia ogni 25.000 abitanti sul territorio comunale. Successivamente, tra l’estate del 2005 e quella del 2007, un privato inoltrava agli uffici comunali 5 istanze di autorizzazione e denunce di inizio attività finalizzate all’apertura di diverse agenzie di pompe funebri abilitate. Le istanze venivano tuttavia respinte sulla base della delibera n. 280/2000, con la motivazione della presenza di una troppo elevata presenza di agenzie analoghe sul territorio comunale e dell’inderogabilità del rapporto di un’agenzia ogni 25.000 abitanti.
A differenza dei precedenti, l’ultimo dei dinieghi opposti, risalente al 21 settembre 2007, veniva impugnato dal privato dinanzi al TAR Puglia. Il ricorrente si vedeva tuttavia opporre con successo dall’amministrazione procedente l’omessa tempestiva impugnazione della delibera del 24 luglio 2000 – direttamente lesiva dell’interesse privato e ben nota al ricorrente sin dal primo diniego risalente all’estate 2005 – con conseguente inammissibilità del ricorso[6].
La parte soccombente impugnava quindi la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato deducendo, tra l’altro, che l’impugnazione della delibera n. 280/2000 non sarebbe stata soggetta alla regola processuale sul termine di 60 giorni, trattandosi di un provvedimento in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza desumibili dal Trattato CE e quindi da disapplicare senza limiti di tempo sia ad opera dell’amministrazione procedente che da parte del giudice amministrativo.
3. La soluzione fornita dal Consiglio di Stato
La dedotta illegittimità dell’atto di diritto interno per violazione delle regole di libera concorrenza di cui agli artt. 81 e ss. TCE – plesso normativo direttamente applicabile all’interno degli Stati membri – offre al Consiglio di Stato l’opportunità di affrontare nuovamente la questione della qualificazione dell’atto nazionale in diretto contrasto con norme di diritto comunitario immediatamente efficaci all’interno dei singoli sistemi giuridici nazionali.
Con una sentenza succintamente motivata e conforme ai propri più recenti precedenti sul punto, i giudici di palazzo Spada hanno innanzitutto osservato che “la violazione del diritto comunitario implica un vizio di illegittimità-annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante”. Il collegio ha inoltre precisato incidenter tantum che, nonostante l’esistenza di molteplici voci in senso contrario, “la nullità o inesistenza è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento iniziale sia adottato sulla base della norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il dritto comunitario” e quindi disapplicabile in forza del noto principio di supremazia della normativa comunitaria elaborato dalla Corte di Giustizia[7].
Pur senza essere espressamente richiamato, trova quindi conferma il recente orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo strettamente e tassativamente limitate ai casi di cui all’art. 21 septies l. 241/1990, tra i quali non rientra l’illegittimità comunitaria, che non può pertanto essere validamente ricondotta a tale forma di invalidità[8]. In altri termini, la sentenza analizzata assimila la violazione del diritto comunitario al tradizionale vizio della violazione di legge, con logica necessità di far ricorso alla classica categoria dell’illegittimità-annullabilità dell’atto. Di conseguenza, il provvedimento amministrativo interno può essere sindacato dal giudice alla luce della normativa comunitaria – che funge quindi da diretto parametro di riferimento della legittimità dell’atto nazionale – ma il regime processuale dell’atto è e rimane quello ordinario. Ergo: i) il provvedimento anticomunitario è efficace sino all’avvenuto annullamento e dovrà essere impugnato entro l’ordinario termine di 60 giorni a pena di decadenza e conseguente inoppugnabilità; ii) il collegio giudicante non potrà rilevare d’ufficio l’illegittimità comunitaria; iii) il giudice amministrativo non è legittimato a disapplicare l’atto amministrativo contrastante con il diritto comunitario.
In ultima analisi, viene quindi accolta la tesi per cui la violazione del diritto comunitario produce senz’altro effetti sulla validità dell’atto amministrativo contrario alla normativa sopranazionale, ma non comporta l’applicabilità di regole processuali “speciali” che implicherebbero il sovvertimento di consolidati principi procedurali e l’accettazione del rischio di “esporsi a tutta una serie di conseguenze a catena dommaticamente insostenibili”[9].
4. Regole processuali interne e principio di effettività del diritto comunitario
Una volta stabilito che l’atto amministrativo anticomunitario è annullabile con conseguente applicazione delle regole processuali ordinarie, è necessario verificare se il regime processuale previsto dalla normativa italiana risulti compatibile con i principi di prevalenza ed effetto utile del diritto comunitario. In caso di risposta negativa, infatti, le corti dovrebbero necessariamente disapplicare la normativa processuale nazionale che preclude la sindacabilità del provvedimento anticomunitario, al fine di garantire il primato della normativa sopranazionale e l’effettiva tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive ad essa sottese[10].
Come noto, la verifica circa la compatibilità della normativa processuale domestica con il diritto comunitario viene condotta sulla base dei principi di equivalenza ed effettività. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha stabilito che, in assenza di una specifica disciplina comunitaria, gli Stati membri possono stabilire liberamente ed in piena autonomia le regole processuali attraverso cui garantire la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche a base comunitaria[11]. Tuttavia, la libertà statale non è assoluta e trova il proprio limite nel principio di leale cooperazione tra Stati e Comunità (art. 10 TCE), che richiede ai singoli sistemi nazionali di: i) riservare alle situazioni giuridiche basate sul diritto comunitario le stesse tutele predisposte a tutela delle posizioni di diritto interno (principio di equivalenza); ii) garantire allo stesso tempo che l’esercizio dei diritti a base comunitaria non risulti impossibile o eccessivamente difficile (principio di effettività)[12].
La sentenza in commento, pur non affrontando direttamente la problematica della compatibilità fra la normativa processuale nazionale ed il primato del diritto comunitario, sembra ritenere le regole processuali italiane pienamente coerenti con i principi di effettività e non discriminazione. Ciò è implicitamente desumibile sia dalla soluzione fornita circa la qualificazione in termini di mera illegittimità del provvedimento anticomunitario, che dall’espresso richiamo dei principi espressi nella sentenza n. 35 del 2003 nella quale, all’esito di un’attenta verifica, il Consiglio di Stato aveva escluso dubbi di illegittimità comunitaria delle previsioni della l. n. 1034/1971. In particolare, le sezione V aveva ritenuto soddisfatto il canone dell’equivalenza sull’assunto che sia l’onere di impugnare tempestivamente i provvedimenti lesivi dell’interesse del singolo, che l’impossibilità di disapplicare gli stessi, operano indistintamente per le situazioni giuridiche a base comunitaria che per quelle a base nazionale. Sotto diverso profilo, la sentenza in parola aveva anche sgombrato il campo dai dubbi sulla scarsa effettività della tutela giurisdizionale amministrativa, rilevando che la regola della necessaria proposizione del ricorso entro il termine di 60 giorni appare tale da garantire appieno il principio di effettività, cosicché la tardiva attivazione di tale rimedio implicherebbe, salvo rare ipotesi di errore scusabile, una qualche forma di negligenza da parte del ricorrente (punto 6.8).
5. La posizione della giurisprudenza comunitaria
La soluzione del Consiglio di Stato sembra porsi in conformità anche con la prevalente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Infatti – nonostante qualche passata e significativa apertura in favore della tesi della disapplicabilità dell’atto amministrativo anticomunitario, non confermata da successive pronunce di segno conforme[13] – la giurisprudenza comunitaria ha precisato a più riprese che una disciplina processuale implicante termini di decadenza brevi per l’impugnazione di provvedimenti relativi a posizioni di matrice comunitaria non risulta “irragionevole”, né “di per sé censurabile”, anche se la valutazione della compatibilità di tale disciplina con il principio di effettività ed equivalenza delle tutele deve essere valutata caso per caso e in concreto[14]. Tale posizione della Corte è stata argomentata sull’assunto che una deroga al principio del termine breve e al generalizzato divieto di disapplicazione dell’atto amministrativo – pur se astrattamente funzionale all’effettività del diritto comunitario[15] – finirebbe inevitabilmente per configgere con altri beni giuridici di rilievo primario come la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici[16].
Ed invero la Corte di Giustizia ha più volte rilevato che la compatibilità comunitaria della norma di diritto interno impositiva di un termine decadenziale breve deve essere vagliata con particolare riguardo al complessivo sistema di tutela giurisdizionale e ai principi di certezza e prevedibilità sui quali detto sistema si fonda, che devono pertanto essere (contro) bilanciati con l’interesse all’effetto diretto del droit communautaire[17].
La particolare attenzione alle esigenze di stabilità dei rapporti giuridici all’interno dei sistemi processuali degli Stati membri è peraltro emersa anche nella recente sentenza Kapferer[18], ove la Corte di Giustizia ha stabilito che il principio di cooperazione derivante dall’art 10 TCE non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali nazionali allo scopo di riesaminare una decisione di diritto interno passata in giudicato e contrastante con il diritto comunitario. In particolare, nel caso di specie, la Corte ha ricordato come anche nella nota sentenza Kühne & Heitz (impropriamente richiamata dal giudice del rinvio a sostegno della derogabilità della normativa processuale interna) la giurisprudenza comunitaria avesse sì previsto la possibilità, per l’organo amministrativo interno, di annullare in autotutela una decisione rispetto alla quale fossero esauriti i mezzi di tutela giurisdizionale, ma individuando contestualmente una serie di condizioni limitative di tale potestà proprio a tutela della stabilità dei rapporti giuridici[19] (contra, tuttavia, il recente caso Lucchini)[20].
Peraltro, al riguardo, la migliore dottrina osserva che difficilmente la Corte di Giustizia avrebbe potuto censurare il sistema italiano di giustizia amministrativa, che presenta regole in tutto e per tutto similari a quelle di cui all’articolo 230 TCE (mutuato da un modello “a diritto amministrativo” come quello francese[21]) e che prevede regole sull’autotutela decisoria sostanzialmente coincidenti con quelle fissate della giurisprudenza della Corte di Giustizia[22]. Infatti, il principio di leale cooperazione di cui all’art. 10 TCE deve ritenersi efficace in senso verticale e bilaterale, cosicché la Comunità non potrebbe “lealmente” pretendere che gli Stati membri tutelino le posizioni soggettive di derivazione comunitaria con maggiore intensità di quanto non facciano le stesse istituzioni comunitarie[23].
6. Le più recenti tendenze della giurisprudenza nazionale di merito
(ulteriori profili dell’illegittimità comunitaria)
Ad oggi, il dibattito sull’illegittimità comunitaria si è concentrato principalmente sui casi in cui si chiede l’annullamento di un provvedimento interno anticomunitario che pregiudica o preclude i diritti e gli interessi legittimi del singolo. Di qui, la particolare attenzione al regime processuale dell’atto e alla verifica dell’effettività della tutela giurisdizionale garantita ai diritti di matrice comunitaria.
La questione dell’illegittimità comunitaria presenta tuttavia ulteriori profili e solleva altre problematiche di non facile risoluzione, che iniziano progressivamente a porsi all’attenzione della giurisprudenza e a determinare soluzioni innovative.
Un primo caso di rilievo, sul quale si è di recente pronunciato il T.A.R. Sardegna, riguarda la qualificazione dell’atto amministrativo formalmente legittimo che risulti tuttavia connesso per consequenzialità con un atto anticomunitario[24]. Un’amministrazione comunale sarda aveva costituito una società per azioni – partecipata con quota minoritaria dall’amministrazione stessa – cui era stata assegnata, per affidamento diretto, la gestione del servizio idrico integrato comunale. Successivamente, rilevata l’illegittimità comunitaria dell’affidamento diretto, un dirigente del medesimo Comune aveva indetto la gara per il regolare affidamento del servizio, da tenersi secondo le regole di evidenza pubblica.
L’affidataria diretta impugnava tuttavia il (nuovo e regolare) bando, richiedendo l’applicazione dell’originario atto (anticomunitario) asseritamene fondante il diritto della ricorrente all’affidamento del servizio. Il giudice amministrativo sardo ha tuttavia disatteso le doglianze della ricorrente disapplicando l’atto amministrativo affetto da anticomunitarietà e definendo la controversia come se tale atto non esplicasse alcuna efficacia[25]. La soluzione, che è stata accolta con favore da parte della dottrina ma riformata in appello dal Consiglio di Stato[26], risulta senz’altro innovativa e sembra avere il merito di garantire la prevalenza della normativa sovranazionale, evitando l’esito illogico di procedere all’annullamento dell’atto conforme al diritto comunitario perché in contrasto con un precedente provvedimento affetto da illegittimità comunitaria[27].
Ancora, si è di recente posta all’attenzione della giurisprudenza di merito la problematica dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio rispetto ad un atto amministrativo nazionale adottato in violazione del diritto comunitario. Nel caso di specie, si verteva di un provvedimento di annullamento adottato dalla Regione Sicilia (e impugnato dal privato) volto alla rimozione di una precedente decisione contraria al diritto comunitario in quanto finalizzata a superare un provvedimento della Commissione europea[28]. Definendo il giudizio in favore dell’amministrazione procedente, il T.A.R. Sicilia ha precisato che, dati gli obblighi di leale cooperazione dello Stato verso la Comunità ex art 10 TCE, l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria più che qualificarsi come possibile (alla stregua delle regole ordinarie) risulta necessario e doveroso in un’ottica di effettività del diritto comunitario. Il giudice siciliano ha quindi dimostrato di considerare l’annullamento d’ufficio dell’atto affetto da anticomunitarietà soggetto a regole parzialmente derogatorie rispetto a quelle ordinarie. Resta da verificare se le suggestioni in parola possano in futuro assumere una dimensione più generale e slegata dalla peculiarità del caso concreto[29].
7. Per concludere
Con la sentenza annotata, il Consiglio di Stato conferma il consolidato filone giurisprudenziale che qualifica l’atto anticomunitario come meramente illegittimo e quindi soggetto al regime di annullabilità e alle regole processuali ordinarie. Risulta pertanto disatteso l’assunto di base di parte della dottrina e della giurisprudenza di merito per cui la natura superprimaria del diritto comunitario porterebbe alla nullità dell’atto amministrativo con esso contrastante legittimando, in sede di controllo giurisdizionale, l’applicazione di regole e principi processuali derogatori rispetto a quelli tradizionali
La soluzione fornita dal Consiglio di Stato coincide con quella adottata di recente dal Conseil d'État – per cui le regole procedurali di controllo dell’atto non possono essere modificate in ragione della natura comunitaria dei profili di illegittimità del provvedimento dedotti dal ricorrente – e tutela i principi di certezza del diritto e stabilità dei rapporti, pur nel rispetto dei canoni di effettività ed equivalenza delle tutele riservate dagli ordinamenti statali alle situazioni giuridiche di diritto comunitario e a quelle di diritto interno.
Ed invero la posizione del Supremo Consesso amministrativo risulta conforme anche a quella giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ripetutamente riconosciuto la compatibilità comunitaria dei sistemi processuali (tra cui quello italiano) basati su termini brevi di decadenza, oltre che la necessità di contemperare il principio di effettività del diritto comunitario con le esigenze di prevedibilità e certezza proprie di ogni sistema di giustizia efficiente.
|
| |
|
----------
|
| |
|
[1] La tesi dell’illegittimità è stata sostenuta, tra gli altri, da G. Greco, Incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani, in M. P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 1997, p. 557 e ss. e da G. Falcon, Alcune osservazioni sullo sviluppo del diritto amministrativo comunitario, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1993, p. 79. Per contro, la tesi della disapplicazione è stata sostenuta da M. P. Chiti, I signori del diritto comunitario, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1991, p. 825 e ss; M. P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2000, p. 352, oltre che negli altri scritti dello stesso Autore che verranno richiamati in seguito. I termini generali del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’illegittimità comunitaria sono riassunti da A. M. Sandulli, Diritto amministrativo applicato, Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 195 e ss..
[2] Conseil d’Etat, sentenza del 8 febbraio 2007, Societè Arcelor Atlantique et Lorraine.
[3] In senso conforme cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 579 e Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4263, mentre per una risalente posizione in termini della giurisprudenza di merito, si veda T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 177/1991.
[4] Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35.
[5] Tra le prime pronunce giurisprudenziali che teorizzano uno speciale regime di invalidità dell’atto amministrativo statale in contrasto con il diritto comunitario, si segnalano quelle del T.A.R. Piemonte, sez. II, 8 marzo 1989, n. 34 e del T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 10 maggio 1996, n. 253, mentre la più nota posizione critica circa la riconducibilità dell’atto anticomunitario alla tradizionale categoria dell’annullabilità e al relativo regime processuale è quella del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2000, n. 234, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE. In dottrina, si veda la posizione critica di M. P. Chiti, L’invalidità degli atti amministrativi per violazione di disposizioni comunitarie e il relativo regime processuale, in Diritto amministrativo, 2003, p. 687 e ss.; M. P. Chiti, La peculiarità dell’invalidità amministrativa per anticomunitarietà, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, 2008, p. 477 e ss., che sottolinea come il diritto comunitario, essendo prevalente sul diritto interno, non possa essere essere fatto rientrare “indistintamente nella generica nozione di legge”.
[6] T.A.R. Puglia, sez. III, 1 febbraio 2008, n. 136.
[7] In termini, anche Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2005, n. 2 e T.A.R. Lazio, sez. III, 2 ottobre 2007, n. 9630.
[8] T.A.R. Lazio, sez. III, 21 giugno 2007, n. 7722 e T.A.R. Lazio, sez. III, 7 maggio 2008, n. 4796, ove si è negata la tesi della nullità, rilevando che l’art. 21 septies l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005, avrebbe individuato un numerus clausus di ipotesi di nullità che non contempla l’“incompatibilità comunitaria” del provvedimento amministrativo.
[9] G. Greco, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, 2008, p. 512.
[10] Come noto, la questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia sin dagli anni sessanta (sentenza Costa Enel, C-6/64, in Raccolta 1964, p. 01141) ed ha trovato la propria definitiva articolazione concettuale con la sentenza Simmenthal, ove i giudici del Lussemburgo hanno osservato che le norme di diritto comunitario costituiscono un’immediata fonte di diritti e obblighi per gli Stati, per i singoli cittadini e per le corti, in modo da rendere ipso jure inapplicabile ogni disposizione contrastante che esista nella legislazione interna di uno Stato membro (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal, C – 106/77, in Raccolta 1976, p. 01871).
[11] Da ultimo, si veda Corte di Giustizia, sentenza del 7 gennaio 2004, C-432/05, Urribet, in Raccolta 2007, p. I-02271, con commento di G. Bo, La pronuncia della Corte di Giustizia nella causa Urribet tra principio di autonomia processuale e principio di non discriminazione, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2008, p. 1065 e ss.. Sul punto, cfr. anche M. D. Poli, Sindacato concreto di conformità e integrazione multi-direzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, p. 1487 e ss.. Sul principio di autonomia procedurale degli Stati membri, si veda Corte di Giustizia, sentenza del 7 gennaio 2004, Delena Wells, C-201/02, in Raccolta 2004, p. I-00723.
[12] I principi in parola risalgono a Corte di giustizia, sentenza del 10 luglio 1980, Ariete, C-811/79, in Raccolta 1980, p. 02545 e sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria nel corso degli anni. Sul punto si segnalano, ex multis, le recenti Corte di Giustizia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi, C-295/04, in Raccolta 2006, p. I-0619 (in materia di concorrenza) e Corte di Giustizia, 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, in Raccolta 2008, p. I-00411.
[13] Ci si riferisce alla posizione assunta in Corte di Giustizia, sentenza del 29 aprile 1999, Ciola, C- 224/97, in Raccolta 1999, p. I-02517, ove i giudici del Lussemburgo hanno ribadito che il diritto comunitario attribuisce ai singoli diritti che devono essere garantiti dalle autorità nazionali attraverso la disapplicazione di ogni disposizione di diritto interno in contrasto la disciplina sopranazionale, includendo, tra tali disposizioni, anche i provvedimenti amministrativi individuali e concreti (che risulterebbero quindi disapplicabili alla stregua delle leggi anticomunitarie). Il caso è annotato da E. M. Barbieri, Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, p. 149 e ss. e da M. Antonioli, Inoppugnabilità e disapplicabilità degli atti amministrativi, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999 p. 1362 e ss..
[14] Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 1995, Peterboreck, C-312/93, in Raccolta 1995, p. I-04599, con nota di E. Chiti, Il potere del giudice nazionale di sollevare d’ufficio le questioni di diritto comunitario, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, p. 633 e ss.. In termini ancora più chiari, si veda Corte di Giustizia, sentenza del 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex, in Raccolta 2003, p. I-01877, con nota di E. Ferrari, La Corte di giustizia indica al giudice amministrativo una terza via tra perentorietà del termine di impugnazione e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, in Foro italiano, 2003, p. 477 e ss., ove la Corte ha confermato la compatibilità del termine breve di decadenza con l’effettività del diritto comunitario, limitando la possibilità di disapplicare la relativa regola processuale interna, e quindi anche l’atto amministrativo, all’accertamento della circostanza per cui l’autorità amministrativa ha, con il proprio comportamento, “reso impossibile o eccessivamente difficile” la tutela della situazione giuridica soggettiva di matrice comunitaria. In senso conforme, si vedano Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 2002, Universale-Bau, C-470/99, in Raccolta 2002, p. I- 11617 e le conclusioni dell’Avvocato generale Alber nel caso Echo Swiss Time che, riconosciuta l’impossibilità di valutare a priori e in termini generali la compatibilità comunitaria di una norma processuale preclusiva, ha ritenuto preferibile un approccio casistico volto alla puntuale verifica dei presupposti che impediscono la tutela delle situazioni giuridiche di matrice comunitaria. Da ultimo, cfr. anche Corte di Giustizia, sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, in Raccolta 2008, p. I-00411.
[15] Per un’analisi circa la propensione della Corte di Giustizia a tutelare l’effettività del diritto comunitario anche nell’ambito di quello che è stato definito il processo amministrativo europeo, cfr. D. de Pretis, Il processo amministrativo in Europa (caratteri e tendenze in Francia, Germania, Gran Bretagna e nell’Unione Europea), Trento, 2000, p. 201.
[16] Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria che sottolinea la necessità di garantire la stabilità del provvedimento, si veda Corte di Giustizia, sentenza del 9 marzo 1994, C-188/92, in Raccolta 1994, p. I-833 e Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 2000, C-344/98, in Raccolta 2000, p. I-11369. Quanto alla giurisprudenza italiana, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, ove il collegio ha negato il proprio potere di disapplicare l’atto amministrativo nazionale in ossequio ad esigenze di salvaguardia della certezza delle diritto e della stabilità dei rapporti.
[17] Al riguardo, si veda anche Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, in Raccolta 1995, p. I-04599, commentata da E. Chiti, Il potere del giudice nazionale di sollevare d'ufficio le questioni di diritto comunitario, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, p. 633 e ss., ove la Corte ha peraltro ritenuto che, anche in assenza di una corrispondente eccezione da parte del ricorrente, il giudice nazionale potesse valutare d’ufficio la compatibilità di un provvedimento interno con il diritto comunitario.
[18] Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006, Kapferer, C-234/04, in Raccolta 2006, p. I-02585.
[19] Segnatamente, l’obbligo di riesame dell’organo amministrativo interno sussisterebbe alle seguenti condizioni: i) se il diritto nazionale prevede la possibilità per l’organo amministrativo di agire in autotutela; ii) se la decisione amministrativa sia divenuta definitiva a seguito di una sentenza resa da un giudice nazionale di ultima istanza; iii) se emerge che tale sentenza, alla luce della successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia, si basava su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE; iv) se il diretto interessato ha richiesto il riesame subito dopo aver avuto notizia del nuovo orientamento ermeneutico della Corte di Giustizia. La sentenza è commentata da D. de Pretis, “Illegittimità comunitaria” dell’atto amministrativo definitivo, certezza del diritto e potere di riesame, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, p. 723 e ss.. Sul caso, cfr. anche V. Atripaldi, Leale cooperazione comunitaria ed obbligo degli Stati al riesame degli atti amministrativi definitivi contrari al diritto comunitario, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 883 e ss..
[20] Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, in Raccolta 2007, p. I-06199, ove la Corte ha ritenuto il principio di autorità di giudicato vigente nell’ordinamento italiano derogabile in caso di conflitto di una sentenza definitiva con il diritto comunitario. Sul punto, cfr. G. Greco, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, op. cit., p. 515, che osserva come, nel caso di specie, la Corte sembri essere andata ben oltre la semplice verifica del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
[21] Sul punto, cfr. G. della Cananea, I procedimenti amministrativi della Comunità Europea, in M. P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo comunitario, Giuffrè Editore, Milano, 1997, p. 226, che rileva l’influsso prevalente degli ordinamenti francese ed inglese sulla formazione del diritto comunitario.
[22] D. U. Galletta, Autotutela decisoria e diritto comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, p. 35 e ss., che sottolinea la natura discrezionale e non necessaria dell’esercizio dei poteri di autotutela da parte delle istituzioni comunitarie.
[23] G. Greco, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, op. cit., p. 512. e ss., che sottolinea come la Corte sia ferma nel ritenere inammissibili eccezioni di illegittimità di una decisione della Commissione rispetto alla quale siano decorsi i termini di impugnazione sia in sede di ricorso per inadempimento verso gli Stati membri, sia in sede di ricorso avverso gli atto amministrativi nazionali che attuano la decisone comunitaria (Corte di Giustizia, sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni, C-343/06, in Raccolta, 2006, p. I-01875).
[24] T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 549.
[25] M. Macchia, La violazione del diritto comunitario e l’“eccezione disapplicatoria”, commento alla sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 549, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, 859 e ss.. Il caso è analizzato anche da R. De Nictolis, L. Cameriero, Le società pubbliche in House e miste, Giuffrè Editore, 2008, p. 429. e da M. Delsignore, La disapplicazione dell’atto in violazione del diritto comunitario non impugnato (commento a T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 marzo 2007, n. 549), in Diritto processuale amministrativo, 2008, p. 267 e ss..
[26] Consiglio di Stato, 8 settembre 2008, n. 4263, ove il Collegio ha osservato che “un provvedimento amministrativo - nella specie, il provvedimento di affidamento alla Società appellante della gestione del servizio attuato poi con la convenzione del 6.6.2000 - il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non possa essere disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter ma debba essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone”.
[27] M. P. Chiti, La peculiarità dell’invalidità amministrativa per anticomunitarietà, op. cit., p. 496.
[28] T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 28 settembre 2007, n. 2049, con nota di M. Sinisi, La doverosità dell’esercizio del potere di autotutela in presenza di un atto amministrativo contrastante con i regolamenti comunitari, nota a T.A.R. Sicilia, Palermo, 28 settembre 2007, n. 2049, in Foro amministrativo, 2007, p. 10.
[29] Come sembra ritenere M. P. Chiti, La peculiarità dell’invalidità amministrativa per anticomunitarietà, op. cit., p. 496.
|
| |
|
(pubblicato il 1.7.2009)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|