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n. 6-2009 - © copyright

 

ALCESTE SANTUARI

Le farmacie solo ai farmacisti e ai comuni
Brevi note alla sentenza della Corte Europea di Giustizia 19 maggio 2009, n. C-531/06


Dopo molte ansie e preoccupazioni, la Grande Sezione della Corte Europea di Giustizia ha sancito che la normativa italiana riguardante la titolarità delle farmacie (rectius: solo i farmacisti possono possedere e gestire farmacie) non è da considerarsi in contrasto con il principio comunitario di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. Parimenti, la medesima sentenza ha affermato che i comuni possono costituire società di capitali per la gestione delle farmacie, in quanto detta opzione non può essere considerata in contrasto con il perseguimento del fine della tutela della salute pubblica.

La Grande Sezione ribadisce un principio che, seppure potrà deludere quanti, soprattutto alla luce della recente riforma Bersani riguardante la c.d. “liberalizzazione” dei farmaci si attendevano una posizione più orientata al mercato, muove dal riconoscimento della tutela della salute quale “stella polare” per qualsiasi altro tipo di considerazione. In questo modo, pertanto, la Corte Europea sembra stabilire, se possibile, una graduatoria dei principi cui riferire la materia “farmacia”.

La Corte afferma che è di competenza degli Stati membri l’organizzazione dei propri servizi sociali e sanitari, tra i quali debbono essere comprese le farmacie. Il limite che gli Stati incontrano nel disegnare detta organizzazione è quello riguardante la libertà di circolazione, compresa la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. Tali limiti “debbono fare i conti” con la “preferenza” accordata ai temi della vita e della salute delle persone. In questa cornice, la Corte riconosce ai singoli Stati membri la facoltà di definire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. La Corte, al riguardo, aggiunge che il particolare bene messo in vendita (i farmaci) implica un livello di attenzione elevato, considerati gli effetti terapeutici collegati agli stessi. Questi ultimi, infatti, possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. E’ questa una situazione che richiede la presenza di personale qualificato e professionalmente preparato, individuato nel farmacista. Al contrario, i non farmacisti non hanno – continua la Corte – una formazione, un’esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti, ragione per cui si deve constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti.
In questa direzione, pertanto, è legittimo che la normativa di uno Stato membro, segnatamente quella dello Stato italiano nel caso di specie, indichi alcuni “paletti” invalicabili per la gestione e proprietà delle farmacie, quali, per esempio, l’accesso soltanto ai farmacisti abilitati.
Preme ricordare che proprio questo ragionamento fu alla base della richiesta presenza del farmacista qualificato nei corner della salute previsti dal richiamato “decreto Bersani”.
Per quanto attiene all’esercizio delle farmacie da parte degli enti locali, la sentenza a parere di chi scrive segna un punto importante in un momento storico in cui da più parti si levano voci critiche sulla presenza in questo settore da parte di Comuni. Si tratta di critiche e posizioni che invero spesso muovono dall’assimilazione del servizio farmaceutico con i servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale ed economica. Per contro, la Corte afferma la specialità del servizio farmaceutico, attribuendo la facoltà ai singoli Comuni di costituire società per azioni i cui soci non sono necessariamente farmacisti. I giudici di Lussemburgo non ravvisano elementi che permettano di affermare che i comuni, che beneficiano dello status di detentori di prerogative di potere pubblico, rischiano di lasciarsi guidare da uno scopo commerciale particolare e di gestire farmacie comunali a scapito delle esigenze della sanità pubblica. Come a dire: una volta affermato lo scopo di pubblica utilità (il servizio farmaceutico), il gestore (in questo caso, i comuni) possono deliberare in merito alla forma di gestione che ritengono più idonea per la realizzazione di quello scopo. Si potrebbe affermare che proprio in ragione dell’elevato interesse di pubblica utilità insito nel servizio farmaceutico, i comuni esercitano un potere molto penetrante nei confronti delle società e aziende speciali incaricate della gestione delle farmacie comunali (governance, approvazione degli atti fondamentali), così salvaguardando il perseguimento dell’interesse pubblico. Il potere di nomina dei propri rappresentanti permette all’ente locale di controllare che le farmacie comunali perseguano sistematicamente l’interesse pubblico e di evitare che l’indipendenza professionale dei farmacisti dipendenti venga compromessa da altre logiche. La Corte evidenzia, altresì, che i comuni rimangono pur sempre liberi di modificare ovvero di sciogliere il rapporto giuridico intercorrente con la società affidataria della gestione delle farmacie, al fine di realizzare una politica commerciale che ottimizzi il perseguimento dell’interesse pubblico.
Tutto ciò premesso, la Corte non ritiene la normativa italiana concernente il servizio farmaceutico incoerente con i principi comunitari. Come già richiamato, la sentenza in oggetto costituisce un importante riconoscimento della valenza sanitaria e pubblica del servizio farmaceutico che, ancorché chiamato a confrontarsi con logiche di mercato e di contenimento della spesa sanitaria, rimane un sistema fortemente ancorato al principio di sanità pubblica, secondo l’accezione comunitaria del termine, ossia non riconducibile prima facie a logiche commerciali e/o lucrative.

 

(pubblicato il 5.6.2009)

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