Con la sentenza 19 maggio 2009 nella causa C-531/06 la Corte di Giustizia respinge il ricorso della Commissione contro la Repubblica Italiana per presunto inadempimento alle norme del Trattato in materia di titolarità e gestione delle farmacie.
Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 56 CE per aver mantenuto in vigore una legislazione che riserva il diritto di gestire una farmacia al dettaglio privata alle sole persone fisiche laureate in farmacia e alle società di gestione composte esclusivamente da soci farmacisti.
La Corte – aderendo alle conclusioni dell’Avvocato Generale Y. Bot del 16.12.2008, che aveva riconosciuto come il diritto alla salute fosse costituzionalmente protetto dai singoli Stati Membri – dichiara la piena compatibilità della legislazione italiana con le norme del Trattato. Spetta infatti agli Stati membri, ai sensi dell’art. 152, n. 5 CE e del 26° considerando della Direttiva 2005/36, l’esercizio del potere discrezionale di organizzazione dei servizi sanitari in relazione al livello di tutela della salute pubblica prescelto, e pur nel rispetto degli obblighi discendenti dalle disposizioni del Trattato. Con riguardo alle libertà economiche di stabilimento e circolazione dei capitali, a fronte di una parziale armonizzazione del diritto comunitario in tema di accesso e condizioni di esercizio della professione di farmacista, la riserva della titolarità costituisce effettivamente una misura restrittiva, sia pur non discriminatoria.
L’indagine della Corte si spinge allora alla verifica di adeguatezza e proporzionalità della citata misura in relazione alla protezione di diritti fondamentali del cittadino.
Posto che la tutela della salute pubblica figura tra i motivi di interesse generale, la Corte - sulla base di un principio di onere della prova ritenuto configurabile anche in capo alla Commissione ricorrente – giunge alla conclusione che l’organizzazione del servizio farmaceutico italiano attraverso i farmacisti privati risulta efficace, adeguata e proporzionata allo scopo.
In primo luogo, osserva la Corte, i farmaci non possono essere assimilati a qualsiasi merce posto che il loro uso scorretto o eccessivo si rivela di nocumento alla salute. È corretto pertanto che lo Stato Membro impronti il proprio sistema farmaceutico al principio di prevenzione, anche solo astratta, del rischio. In secondo luogo l’apertura ai capitali privati può menomare l’indipendenza del farmacista il quale è prioritariamente un professionista assoggettato a rigide norme anche deontologiche, e che rischia in proprio anche dei propri investimenti economici. Sussiste inoltre una precisa correlazione tra gli utili di chi dispensa i farmaci e i bilanci pubblici, le cui risorse non sono illimitate. Pertanto garantire l’uso razionale del farmaco consente anche il controllo della spesa pubblica, oltre a garantire equità e qualità del servizio. Né risultano incoerenti – secondo la Corte – le eccezioni alla riserva della titolarità previste dal medesimo legislatore italiano: il modello di gestione delle farmacie comunali – aperte ai capitali privati – e la facoltà di esercizio temporaneo da parte degli eredi.
Nel primo caso la Repubblica Italiana dimostra come la permanenza della titolarità in capo ai Comuni e i penetranti poteri di controllo sulla gestione consentono il costante perseguimento dell’interesse pubblico; nel secondo caso gli effetti della gestione riconosciuta in capo agli eredi sono temporalmente limitati e giustificati dall’esigenza di tutela dei diritti e interessi patrimoniali dei familiari del farmacista deceduto.
La tesi della Commissione, che se accolta avrebbe consentito l’ingresso della grande distribuzione e la liberalizzazione del settore, è stata viceversa ritenuta generica e apodittica: in altri termini la Commissione non ha assolto l’onere di provare come il modello liberistico – certamente meno restrittivo rispetto alle libertà economiche – potesse essere parimenti efficace ed adeguato in relazione alla tutela della salute pubblica.
Secondo la Corte, quindi, risulta ampiamente compatibile con il Trattato il modello di welfare che contraddistingue la gran parte degli Stati membri, i quali sono intervenuti nella causa in oggetto a sostegno della difesa della posizione italiana.
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