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n. 5-2009 - © copyright

 

 

GIOVANNI TULUMELLO *

Il diritto internazionale e comunitario dell’ambiente, e il dialogo fra i formanti: brevi note a margine di un recente tentativo (inidoneo) di ridimensionamento delle associazioni di protezione ambientale.


“Aveva ppiù giudizzio Bonaparte
Che ssenza tanti giri e ppiaggnistei
Diceva ar monno: “Questo tocca a lei”
E buggiarava tutti a uso d’arte.”
Giuseppe Gioacchino Belli – 1833.

 

1. L’attuale disciplina del diritto dell’ambiente, e di quel particolare settore che riguarda l’accesso alle informazioni e alla giustizia in materia ambientale, è il frutto di un complesso percorso che ha visto il concorso di fonti comunitarie ed internazionali.[1]
Lo stadio attuale della legislazione interna rappresenta infatti il risultato dell’adattamento dell’ordinamento nazionale alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e alla Direttiva comunitaria 2003/35/EC.[2]
Il percorso di adattamento italiano non è stato immediato, né lineare : ancora in tempi relativamente recenti, il legislatore ha dovuto introdurre norme dichiaratamente ispirate alla necessità di adeguare l’ordinamento agli obblighi internazionali e comunitari discendenti dalle fonti sopra richiamate (si veda in tal senso l’art. 3-sexies, primo comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 1, secondo comma del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).[3]
Su questi temi si registra in Europa una notevole attenzione al livello di effettività dell’adattamento degli ordinamenti interni all’ordine giuridico comunitario ed internazionale: effettività che si misura non soltanto sulle norme, ma soprattutto sulla loro applicazione (di qui la centralità del ruolo dei giudici nazionali: anche, in qualche modo, come ausiliario della Commissione nella sua funzione di “sentinella” dell’applicazione del diritto comunitario).
Da alcuni anni opera, fra l’altro, un gruppo di lavoro dell’Associazione europea dei giudici amministrativi,[4] che in stretto contatto con la DG Environment della Commissione europea, si occupa di monitorare e valutare il tasso di effettività della applicazione del diritto comunitario e internazionale dell’ambiente.
Un primo Statement on Access to Administrative Justice in Environmental Matters è stato redatto proprio a seguito dell’incontro congiunto fra l’A.E.A.J. e la DG Environment della Commissione europea, svoltosi a Brussels il 14 marzo 2008.[5]
Successivamente, nell’ambito del semestre francese di presidenza dell’U.E. e su iniziativa del Conseil d’Etat francese, il 9 e 10 ottobre 2008 a Parigi Commissione Europea, Corte di Giustizia e giudici nazionali si sono confrontati sul tema Courts in Europe and the EC environmental law. [6]
A seguito di tale riflessione congiunta, il 18 novembre 2008 la Commissione europea ha emanato una Comunicazione on implementing European Community Environmental Law,[7] nella quale si afferma fra l’altro che “La Commissione intende anche contribuire al finanziamento di un programma di formazione dei magistrati in diritto dell'ambiente e scambierà informazioni e coopererà con le reti di giudici come il Forum europeo dei giudici per l'ambiente (European Forum of Judges for the Environment) e l'Associazione dei giudici amministrativi europei (Association of European Administrative Judges). Lo scopo è riconoscere il ruolo centrale svolto dai giudici nazionali: essi deliberano in molti casi singoli e, in settori quali quelli dei rifiuti e della conservazione della natura, la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee derivante dai ricorsi diretti promossi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato è stata in gran parte integrata dalla giurisprudenza derivante dall'applicazione dell'articolo 234 del trattato da parte dei giudici nazionali.”
La sensazione che se ne ricava, è quella della individuazione, come interlocutore privilegiato, del c.d. “giudice comunitario di prossimità”, e – correlativamente, e congiuntamente – quella di una certa sfiducia nei confronti dei governi e dei parlamenti nazionali, quanto al loro grado di adattamento spontaneo.

2. E’ giustificato, o piuttosto ingeneroso, questo approccio?
Riguardato il problema dal punto di vista del nostro Paese, va detto che l’Italia non è fra gli Stati europei a maggiore sensibilità ambientale: lo dimostra il non felice primato delle procedure d’infrazione in materia.[8]
Al di là di ogni considerazione di tipo latamente culturale, sociologico od economico, ciò che rileva è che il grado di effettività dell’adattamento, in campo di accesso alla giustizia in materia ambientale, risulta complessivamente basso ed insoddisfacente.
Finora, tuttavia, il settore dell’accesso alla giustizia non è stato considerato fra i più problematici.
Nel 2007 la DG Environment della Commissione Europea ha redatto uno studio (c.d. rapporto Milieu) sulle misure adottate dagli Stati membri per assicurare una effettiva applicazione dell’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus.[9]
La compatibilità del sistema italiano in tale rapporto è stata affermata – sia pure con alcune riserve dovute ad alcune incertezze nell’applicazione giurisprudenziale – per effetto della esistenza nell’ordinamento di una norma come l’art. 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, per effetto della quale “Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”.[10]
Tuttavia, al di là del formale riconoscimento della legittimazione, due seri fattori di ostacolo ad una effettiva applicazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione di Aarhus, sono stati individuati - nel rapporto Milieu - nei costi e nei tempi delle procedure.[11]
Anche il rapporto sullo stato di attuazione in Italia della Convenzione di Aarhus, redatto dal Ministero dell’Ambiente italiano, rimarcando – sul piano degli elementi positivi - i poteri connessi alla legittimazione processuale degli enti esponenziali di interessi collettivi, ha tuttavia indicato fra gli ostacoli all’effettiva attuazione dell’art. 9, par. 3, della Convenzione quello dei costi delle procedure giudiziarie. [12]

3. Può essere interessante verificare, sotto il profilo dell’analisi in divenire del fenomeno, e del dialogo fra il formante comunitario e quello legislativo interno, come ai profili segnalati (gli unici che inficiano un quadro nazionale complessivamente positivo, o comunque meno negativo di quello riferito alla tutela dell’ambiente in generale), e in particolare al problema dei costi economici per l’accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste, si tenti di porre rimedio in sede parlamentare.
In senso discutibilmente opposto ai segnalati rilievi sembra invero muoversi una proposta di legge (n. 2271, presentata alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2009), che mira all’introduzione dei commi 5-bis e 5-ter del citato art. 18, l. 349/1986.
Se la proposta fosse approvata nel testo presentato, al citato quinto comma dell’art. 18 si aggiungerebbero le seguenti previsioni:
“5-bis. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell’art. 13 della presente legge, sia respinto, alle associazioni soccombenti che abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell’art. 96 del codice di procedura civile”.
“5-ter. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell’art. 13 della presente legge, sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna le associazioni soccombenti al risarcimento del danno oltre che alle spese del giudizio”.
E’ fin troppo agevole prevedere quale effetto e quali reazioni produrranno simili norme in ambito comunitario: dopo che già il testo attualmente vigente dell’art. 18, comma 5, l. 348/1986, ha suscitato le riserve di cui si è detto.
Ma anche sul piano del diritto interno, mette conto svolgere qualche breve osservazione.

4. Il novello comma 5-bis non ha una funzione normativa, nel senso che nulla innova rispetto al quadro normativo attualmente vigente, dal momento che l’art. 96 del codice di procedura civile pacificamente si applica a tutti i soggetti che abbiano agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, non escluse le associazioni ambientaliste.
Neppure può riconoscersi a tale disposizione una funzione meramente deterrente o dissuasiva: la quale è assolta, appunto, dal citato art. 96 cod. proc. civ., anche per le associazioni di protezione ambientale.
Essa ha, evidentemente, una funzione – anche in relazione al successivo comma 5-ter, di cui si dirà tra breve - di chiara minaccia di una sanzione (peraltro già esistente).
La (proposta di) disposizione infatti è non solo cronologicamente vicina, ma anche culturalmente affine, a quella, identica, contenuta nell’art. 20, comma 8, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2), in tema di peculiare regime processuale per gli appalti ritenuti strategici.[13]
Del resto, si legge nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 2271, che lo scopo esplicito delle nuove norme è quello di eliminare il “ritardo costante del cantiere Italia” prodotto dal fatto che “un ricorso al giudice amministrativo è sufficiente a impedire o a ritardare la realizzazione di opere pubbliche, senza che sia previsto alcuno strumento di responsabilizzazione delle associazioni di protezione ambientale, le quali, talvolta, presentano ricorsi pretestuosi, con il solo e unico scopo di impedire la realizzazione dell’opera pubblica”.
Lo scopo dichiarato delle nuove norme è, insomma, come si legge qualche rigo più avanti, quello di adeguare l’art. 18 della l. 349/1986 all’art. 20, comma 8, del d.l. anti crisi (vale a dire, ad una norma da più parti ritenuta incostituzionale ed anticomunitaria).[14]
Al di là, infatti, di un generico e confuso riferimento ad un fenomeno di “egoismo territoriale” in qualche modo imputato alle associazioni ambientaliste (ma si dimentica che il combinato disposto degli artt. 13 e 18 della l. 349/1986, proprio allo scopo di evitare una eccessiva localizzazione territoriale dell’attività degli enti esponenziali, subordina la legittimazione processuale alla rappresentatività ultraregionale dell’associazione)[15], ed alla conseguente (ed altrettanto poco perspicua) affermazione della doverosità di “un intervento legislativo volto a responsabilizzare l’attività delle associazioni di protezione ambientale, al fine di evitare che ricorsi amministrativi, manifestamente infondati, siano presentati al solo fine di ritardare la realizzazione di opere pubbliche”, la vera finalità che anima il legislatore si coglie nei passaggi finali della relazione di accompagnamento, laddove si afferma – anche in questo caso, all’esito di una lettura a dir poco inesatta - che l’art. 20, comma 8, del d.l. 185/2008 ha previsto “l’abolizione della facoltà sospensiva del tribunale amministrativo regionale (TAR). Lo snellimento delle procedure non permetterà più che sia il TAR a decidere se un’opera si debba fare o meno: con le nuove norme vengono accorciati i tempi per il ricorso contro le decisioni del commissario straordinario delegato. Il cantiere, pertanto proseguirà nei suoi lavori e se il ricorrente dimostrerà di avere ragione otterrà un indennizzo”.[16]
Il problema della rappresentatività, anche su base territoriale, delle associazioni di protezione ambientale, quale presupposto e condizione per la legittimazione processuale, è un problema reale: tanto che, come si è accennato, lo stesso legislatore da tempo lo considera, e lo risolve, sulla base di altri – e più pertinenti – parametri.
In realtà la relazione di accompagnamento alla proposta di legge in commento confonde un problema di coordinamento decisionale – sul piano “verticale” - fra diversi livelli di governo (nel quale si possono effettivamente manifestare, e si sono manifestati, problemi di “egoismo territoriale”, la cui soluzione esula evidentemente dalla disciplina processuale), con un problema di coordinamento “orizzontale” fra interessi pubblici afferenti diverse materie (le esigenze di tutela dell’ambiente, e quelle legate alla ripresa e allo sviluppo economico).
Al di là di ogni considerazione sulla configurabilità – nell’ambito del possibile giuridico – della tutela ambientale come recessiva e meramente indennizzabile (semmai, risarcibile) rispetto all’interesse alla “cantierabilità” del Paese,[17] la prima osservazione che vien fatto di svolgere è che la proposta di legge sfocia nella previsione di una norma generale, pur a fronte della dichiarata esigenza di perseguire un’esigenza propria solo di un settore dell’attività e del contenzioso (i parlamentari proponenti, mossi da una impostazione cantiere-centrica, hanno infatti del tutto trascurato l’eventualità, pur tuttavia assoggettata al nuovo regime, che una associazione di protezione ambientale impugni un provvedimento non afferente una procedura in materia di appalti) .
Discutibile è poi l’ambito di applicazione del comma 5-bis, che si riferisce anche all’ipotesi in cui l’associazione ambientalista “resista” in giudizio ai sensi del comma 5: laddove il citato comma 5 conferisce invece a tali associazioni unicamente il potere di “ricorrere” e “intervenire” (verosimilmente ad adiuvandum) in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi (posto che la locuzione “resistere in giudizio” indica una posizione processuale comunque diversa da quella di chi interviene – sia pure, in tesi, ad opponendum – nel giudizio medesimo).
Che un legislatore “responsabilizzante” nei confronti delle associazioni ambientaliste sia riuscito, inconsapevolmente, ad ampliarne la legittimazione processuale quali possibili controinteressati all’annullamento di atti amministrativi emanati a tutela di interessi ambientali?

5. A considerazioni non dissimili induce l’esame del comma 5-ter.
Intanto, se il legislatore avesse voluto evitare i disagi derivanti dai tempi del giudizio nelle ipotesi di ricorsi giurisdizionali amministrativi (ritenuti) manifestamente infondati, non avrebbe dovuto far altro che richiamare la norma generale (di natura processuale) che consente la definizione immediata del giudizio in caso di esito manifesto della lite: magari incentivandone o rendendone obbligatoria l’adozione (beninteso, pur sempre a seguito della valutazione giudiziale del ridetto carattere manifesto) nelle materie dell’ambente e degli appalti (artt. 21 e 26 della l. 1034/1971).
Ma in ogni caso, ciò che appare di difficile comprensione è come il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato possa condurre, oltre alla condanna al pagamento delle “spese del giudizio” (secondo la regola della soccombenza), al “risarcimento del danno”.
L’affermazione della risarcibilità presuppone la qualificazione come fatto ingiusto della condotta lesiva (la proposizione di un ricorso giudicato manifestamente infondato).
La proposizione di un ricorso (che verrà ritenuto dal giudice) manifestamente infondato, è cosa diversa dall’agire in giudizio con mala fede o colpa grave: si tratta di categorie processuali disomogenee, non immediatamente sovrapponibili.
Si può proporre in perfetta buona fede un ricorso che sarà giudicato manifestamente infondato, così come è possibile proporre – con mala fede, o con colpa grave – un ricorso semplicemente (e non manifestamente) infondato; o addirittura astrattamente fondato nel merito, ma proposto in chiave meramente emulativa;[18] o ancora fondato nel merito, ma manifestamente irricevibile o inammissibile (ad esempio, perché proposto da un’associazione priva dei requisiti di legittimazione).
L’esito manifestamente negativo della lite nel merito, viene dunque fatto oggetto di un trattamento più severo rispetto all’esistenza di fattori ostativi di carattere processuale quali, per restare nell’esempio, quelli legati al (manifesto) difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente (non potendosi, evidentemente, neppure con la massima estensione di significato possibile, ricomprendere nella manifesta infondatezza le ipotesi di manifesta inammissibilità, irricevibilità od improcedibilità).
La norma, pertanto, è perfino inutile allo scopo che si prefigge.
A meno di ritenere che essa configuri la manifesta infondatezza come una (nuova) ipotesi di responsabilità aggravata, per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., o comunque a quest’ultima la equipari quoad effectum, peraltro nel solo settore – oggetto, al contrario, di una speciale protezione comunitaria ed internazionale - dell’accesso alla giustizia in materia ambientale da parte di organizzazioni non governative: con la conseguenza che una simile norma non potrebbe che essere censurata dal giudice nazionale per diretto contrasto (perché misura sia discriminatoria, sia tendente a ridurre l’efficacia delle misure di accesso alla giustizia nello specifico settore) con l’art. 9, par. 3, della Convenzione di Aarhus (e, dunque, con l’art. 117 della Costituzione), ovvero disapplicata perché in contrasto con l’art. 4, n. 4) della direttiva 2003/35 (che aggiunge l’art. 15a alla direttiva 96/61, proprio per adeguarla alla Convenzione di Aarhus).

6. La conclusione è allora nel senso che simili iniziative legislative, anche in caso di approvazione da parte dei due rami del Parlamento, non avranno comunque l’effetto di arrestare il processo di adattamento dell’ordinamento interno al diritto comunitario e internazionale dell’ambiente, nello specifico settore dell’accesso alla giustizia in materia ambientale: si tratta, com’è evidente anche ad una prima lettura, di norme talmente mal coordinate con il sistema giuridico in cui aspirano a calarsi, che non potranno raggiungere lo scopo – punitivo - di riduzione delle facoltà processuali degli enti esponenziali degli interessi collettivi, che dichiaratamente si prefiggono.
Anche perché i caratteri fondamentali della disciplina di questo tipo di profili – fortunatamente, verrebbe da dire – esulano ormai dalle competenze del legislatore interno.
Le norme in itinere, infatti, per un verso non hanno alcun attributo di innovatività, che invece dovrebbe caratterizzare le norme giuridiche (il comma 5-bis), e per altro verso sono talmente marcatamente collidenti con gli obblighi internazionali e comunitari cui è soggetto - ex art. 117 Cost. - il legislatore interno (il comma 5-ter), da poter difficilmente segnare una nuova pagina della disciplina interna dell’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Tuttavia il giurista non può non registrare con preoccupazione da un lato il degrado della funzione legislativa (sia rispetto alla ricognizione preliminare dei principali aspetti problematici delle materie oggetto della disciplina cui si intende mettere mano, anche in relazione ai limiti costituzionali alla funzione legislativa statale; sia rispetto ad una tecnica normativa non sufficientemente consapevole degli effetti sistematici della disciplina proposta, e talvolta perfino del lessico utilizzato); e dall’altro, il preoccupante ritorno, nella società italiana (e nella sua rappresentanza parlamentare), di tendenze culturali che a seguito dell’adesione dell’Italia alla Comunità europea, e ad importanti Trattati internazionali, non possono più ritenersi compatibili con una moderna concezione delle relazioni fra economia e diritto, fra istanze ambientaliste e tutela giurisdizionale, ormai fatta propria da un irreversibile ordine giuridico sovranazionale.[19]
Se già Giuseppe Gioacchino Belli, quasi duecento anni addietro, rimpiangeva il modo illuminista di legiferare di Napoleone Bonaparte,[20] nell’epoca della “ricodificazione” (ancorché di settore), in cui invece proliferano testi e convegni, e si istituiscono organi, sulle tecniche normative e sull’impatto della regolamentazione, il bisogno di quell’ideale illuministico si mostra più vivo che mai.

 

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* Magistrato – Componente del Working Group “Environment” della Association of European Administrative Judges.

[1] Sulla rilevanza di tali norme per il diritto processuale interno, sia consentito il rinvio a G. Tulumello, L’impugnabilità in materia urbanistica, Intervento svolto in occasione delle Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad Eugenio Cannada Bartoli, sul tema “L’impugnabilità degli atti amministrativi”, Siena - Certosa di Pontignano, 13/14 giugno 2008, in www.giustamm.it .
[2] Per una applicazione giurisprudenziale, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 7 agosto 2008, n. 1097.
[3] Sul carattere di “scarsa stabilità” del c.d. Codice dell’ambiente - peraltro già preconizzata, con generale riferimento al fenomeno della c.c. ricodificazione di settore da N. Irti, ‘Codici di settore’: compimento della ‘decodificazione’, Relazione al Convegno sul tema: “Codificazione, semplificazione e qualità delle regole”, Università di Roma Tre, 17-18 marzo 2005, in www.giustamm.it - anche per effetto delle modifiche apportate nel 2008, v. A. Celotto, Il codice che non c’è: il diritto ambientale tra codificazione e semplificazione, in www.giustamm.it
[4] http://www.aeaj.org/spip.php?rubrique26.
[5] http://www.aeaj.org/spip.php?article115
[6] http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_col08091008.shtml
[7] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0773:FIN:IT:DOC
[8] La statistica è consultabile nel sito internet della DG Environment della Commissione, all’indirizzo http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
[9] http://ec.europa.eu/environment/aarhus/study_access.htm. L’Italia non rientra fra i paesi che, successivamente alla pubblicazione del rapporto, hanno formulato osservazioni sulle sue conclusioni.
[10] “Legislation (Article 18.5 of Law 349/86) recognises environmental associations’ autonomous legal standing before the administrative judge, if the association is officially recognised by Ministerial decree and provided that they fulfil specific requirements established by law. Caselaw, however, has increased the possibility for environmental NGOs to challenge public authorities’ acts in the name of the protection of “collective interests” (e.g., irrespective of their legal personality, or if they represent local exponential interests). Nevertheless, there is no unanimous jurisprudence, as the TAR usually gives more open judgments compared to those of the Council of State”.
Sulle riserve legate al quadro giurisprudenziale italiano, si rinvia a G. Tulumello, L’impugnabilità in materia urbanistica, cit., § 5.
[11] “There are two obstacles to the public’s access to justice: costs and length of the sudicia administrative proceedings. Costs (various initial costs and lawyers’ fees) are quite high, as shown in paragraph 2.2.4, and automatically discourage and prevent smaller associations from initiating judicial proceedings. Length of the proceedings, meanwhile, can be considered the greatest obstacle, since serious delays are typical”.
[12] http://www2.minambiente.it/SVS/aarhus/docs/rapporto_aarhus.pdf
[13] In argomento M.A. Sandulli, Il processo amministrativo super accelerato e i nuovi contratti ricorsoresistenti, in www.federalismi.it: “In riferimento al profilo appena considerato non si può infine non denunciare un’altra grave “peculiarità” delle nuove disposizioni: l’art. 20, co. 8 sottolinea, invero, per la prima volta in modo espresso, che in caso di mala fede o colpa grave del soccombente si applica l’art. 96 del c.p.c.. In buona sostanza, il legislatore ha avuto espressamente cura di “ammonire” gli interessati (fortuna che, almeno in teoria, la regola vale anche per l’amministrazione resistente) che, oltre alle spese per l’assistenza legale (presumibilmente aggravate dalla ristrettezza dei tempi a disposizione dell’avvocato) e a quelle ordinariamente previste in caso di soccombenza, potrebbe essere chiamato a rispondere per la cd. “lite temeraria”. C’è da auspicare che la regola non valga anche per il “ricorrente al buio”, già ingiustamente gravato dall’onere di versare 2000 euro di contributo unificato. Ma si dovrebbe a mio avviso parimenti escludere che chi, nella speranza di riuscire a precedere la stipula del contratto, è stato costretto dal nuovo sistema iugulatorio a proporre comunque un ricorso “al buio” - e, pertanto, a versare il suddetto oneroso contributo oltre all’onorario di un avvocato costretto a lavorare in condizioni di massima urgenza – nel caso in cui, dopo aver potuto attentamente visionare tutti gli atti e magari verificare che potrebbe avere agito senza effettivo fondamento, cerchi comunque di perseguire nell’azione ormai intentata (e nella quale ha già profuso un serio impegno economico), sia esposto ad una condanna per lite temeraria.”
[14] Si vedano in tal senso i contributi comparsi nel Forum di discussione aperto sulla rivista www.giustamm.it
[15] Consiglio Stato , sez. IV, decisione 14 aprile 2006 , n. 2151; sez. VI, decisione 19 ottobre 2007 n. 5453.
[16] In realtà, com’è più che evidente, con l’art. 20, comma 8, del d.l. 185/2008 non si è abolita – né si sarebbe potuta abolire - la facoltà del giudice amministrativo di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, ma si è introdotta la previsione della inidoneità della sospensione giurisdizionale a refluire sulla serie negoziale a valle, ove il contratto sia stato nelle more comunque stipulato: che è cosa alquanto diversa.
[17] La più attenta dottrina italiana, ragionando – con schemi teorici peraltro tuttora validi – sugli istituti civilistici di tutela dell’ambiente quali strumenti per la soluzione dei conflitti intersoggettivi che agitano la materia, da circa un trentennio ammonisce contro una impropria utilizzazione in questo settore delle regole di responsabilità, a scapito delle regole di validità: G. Torregrossa, Profili della tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1980, 1384 e ss., ove (p. 1424), l’affermazione per cui “si può escludere l’esattezza dell’ (….) indirizzo (….) che, per restringere l’area di applicazione dell’art. 844 c.c. ai soli interessi fondiari, ritiene contemporaneamente applicabile l’art. 2043 c.c., quando l’atto illecito violi anche interessi personali. (…..) La prospettiva tradizionale, infatti, per essere accettata, dovrebbe (….) spiegare la vistosa disarmonia che si verrebbe a determinare fra le due indicate norme: l’art. 844 c.c. potrebbe consentire – con o senza il pagamento di indennizzo – attentati al diritto alla salute, che, viceversa, dovrebbero essere considerati illeciti ex art. 2043”.
[18] Sull’abuso del diritto in materia processuale sia consentito il rinvio a G. Tulumello, Brevi note su abuso del diritto e processo amministrativo, in Giurisprudenza di merito, 2007.
[19] Di fronte ad approcci di questo tipo, è sempre attuale il fondamentale insegnamento secondo cui “Il problema della razionale utilizzazione del territorio non è quello economico di ottenere una compensazione fra vantaggi del proprietario e danni della collettività, ma quello sociale di ottenere risultati congrui rispetto all’interesse generale della collettività” (G. Torregrossa, Introduzione al diritto urbanistico, Milano, 1987, p. 204).
Sulla possibilità di convogliare nelle politiche ambientali le esternalità delle scelte economiche, nell’ottica di una moderna concezione del rapporto fra ambiente e mercato, si veda, da ultimo, M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in www.giustizia-amministrativa.it.
[20] “I codici civili della tradizione europea – quelli che, muovendo dal Code Napoléon, giungono fino al nostro del 1942 – esprimono l’assoluto potere dello Stato, il quale interpreta esigenze e interessi della borghesia. Il capitalismo, così alle origini come nelle fasi più compiute e mature, ha bisogno di un diritto razionale e calcolabile (qui le analisi di Max Weber rimangono definitive e illuminanti): non può disperdere tempo ed energie nella selva oscura delle leggi, nei dubbî interpretativi, nelle controversie giudiziarie. La decisione dell’imprenditore ha bisogno di valutare in anticipo le conseguenze di singoli atti: il calcolo del rischio giuridico esige ragionevole stabilità dei testi legislativi, scioltezza di ricerca, agevole disponibilità delle fonti. (….) L’intima connessione fra ‘codici di settore’ e sviluppo tecno-economico ne minaccia durata e stabilità. La parola ‘codice’ non è certo in grado di esorcizzare l’ossessivo fluire di scoperte scientifiche e applicazioni tecniche: e questo fluire determinerà, di volta in volta, piccole o grandi crisi dei codici di settore. Si potrebbe qui ripetere con Hegel (§ 216 delle Grundlinien der Philosophie des Rechts) che la completezza di un codice è la perennità dell’approssimazione. (…..) E’ la cifra stessa della modernità, che non considera più l’uomo intero, ma l’uomo frazionario, e vi adatta forme del diritto, del sapere, del fare. In questo orizzonte si iscrivono, e vanno interpretati e applicati, i ‘codici di settore’ ” (N. Irti, ‘Codici di settore’: compimento della ‘decodificazione’, cit.)

 

(pubblicato il 4.5.2009)


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