Ad avviso di chi scrive, la assai recente sentenza in commento merita condivisione allorché dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; non altrettanto allorché dichiara il difetto di giurisdizione statuale tout court. Ed anche le motivazioni contenute nella decisione destano alcune perplessità.
E’ necessario richiamare la vicenda di fatto dalla quale il giudizio ha avuto origine, evincibile dalla sentenza di primo grado (T.A.R. Lazio, Sezione III ter, 5 novembre 2007, n. 10911), confermata in appello.
Un arbitro di calcio, inserito nei ruoli effettivi della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e B (c.d. CAN) dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), dopo aver esposto di aver guadagnato circa 120.000 euro a stagione, a titolo di gettone di presenza (gettone pari a circa 6.000 euro a partita), si è doluto, al termine della stagione 2005-2006, di essere stato collocato al 37° posto della graduatoria finale degli arbitri tesserati per la CAN e, quindi, fuori ruolo, con la conseguenza necessitata di tornare ad arbitrare partite dilettantistiche (con un gettone di presenza pari a circa 31 euro a partita).
L’arbitro ha adìto gli organi di giustizia sportiva, ma il lodo della Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport presso il CONI ha dichiarato inammissibile l’istanza di arbitrato, adducendo la propria incompetenza a svolgere alcun sindacato di merito, laddove il primo motivo di ricorso – emerge sempre dalla sentenza di prime cure – era volto giustappunto a negare che fossero stati sollevati, in sede arbitrale, censure di merito. Sempre dinanzi al Tribunale Amministrativo centrale l’arbitro ha lamentato l’irrilevanza della circostanza che l’art. 47, primo comma, del regolamento dell’A.I.A. disponga che le decisioni con le quali gli Arbitri sono posti fuori ruolo “non sono soggette a ricorso” (così il regolamento).
Apprendiamo sempre dalla sentenza di primo grado che l’arbitro era stato collocato fuori quadro per avere “… palesato intrinseche carenze sia tecniche che caratteriali, accentuatesi maggiormente visto anche l’iter di crescita non più suscettibile di miglioramenti. Il rendimento è stato quasi sempre al di sotto delle aspettative”; e – si legge sempre nella decisione del Tar – di tale giudizio l’arbitro si è doluto “… per contraddittorietà atteso che [l’A.I.A.] ha valutato negativamente il ricorrente che, al termine della stagione, aveva riportato un media di giudizio (8,40) che si colloca tra il buono (8,30) e il molto buono (8,60) senza peraltro aver mai avuto, in alcuna delle partite arbitrate (circa 20), un giudizio inferiore alla sufficienza (8,00)”, mentre “… sono stati promossi alla CAN arbitri che nella CAN C hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello conseguito dal ricorrente nella CAN” (così T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 10911/2007, cit.).
Che si tratti di vizi di legittimità, e non di merito, non v’è dubbio alcuno (si è dedotto, ci pare, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità e violazione del principio di imparzialità). Ma non è questo il punto.
Tanto il Tar quanto il Consiglio di Stato convengono sul punto che gli effetti degli atti assunti dagli organi sportivi, nella specie, non configurino casi di “rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”: davvero difficile convenire su tale conclusione, alla stregua di due considerazioni.
La prima: sostenere che non sia lesivo di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela un atto che, collocando “fuori quadro” – ossia fuori dal novero delle categorie più prestigiose degli arbitri di calcio – l’interessato, implica che questi passi a guadagnare, da una stagione all’altra, 31 euro a partita anziché 6.000, appare, a dir poco, avventato (si anticipa che la situazione soggettiva rilevante per l’ordinamento statale e connessa con l’ordinamento sportivo è, nella specie, il diritto soggettivo pieno alla reintegrazione nella categoria superiore, con conseguente risarcimento dei danni da perdita dell’indennità, salvo altri).
La seconda: si badi bene che, tanto il Tar – più pudicamente – quanto il Consiglio di Stato, espressis verbis, negano la giurisdizione statuale; affermano, cioè, che l’arbitro di cui si parla non può rivolgersi – ai sensi della l. 280 del 2003 – ad alcun Giudice della Repubblica; e questo ancorché l’arbitro, nel seno della “giustizia sportiva”, sia soggetto ad una norma regolamentare che gli impedisce di censurare dinanzi agli organi di giustizia sportiva lo stesso atto che lo ha professionalmente declassato ed economicamente depauperato. Qui emerge più d’un dubbio.
Nella fattispecie qui descritta, a nostro avviso, la giurisdizione amministrativa difetta non perché vengano in giuoco “norme tecniche” – che tali non sono – inerenti la condotta dell’arbitro, ma perché trova applicazione l’art. 2, comma 1°, lett. a) della l. 280 del 2003, secondo cui “… è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.
E’ proprio il caso che ci occupa: in applicazione dell’art. 47 del proprio regolamento, l’Associazione Italiana Arbitri – ente di diritto privato affiliato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – ha stabilito che un certo arbitro di serie A dovesse retrocedere ad una classe, o categoria che dir si voglia, penalizzante sotto il duplice profilo del prestigio professionale e della remuneratività economica.
Ora, proprio in conseguenza della riserva all’ordinamento sportivo di tale questione, l’arbitro, ai sensi del comma 2° dell’art. 2, l. n. 280 del 2003, quale tesserato, ha assolto all’“… onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”, ma si è trovato di fronte due ostacoli; una norma regolamentare illecita che quel ricorso preclude; ed una Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport che, anziché richiamarsi a tale pur illegittima norma, si è dichiarata incompetente a sindacare le doglianze dell’arbitro (qualificandole – a nostro avviso erroneamente – come censure di merito anziché di legittimità).
All’apparenza, almeno per quel che concerne la fattispecie in esame, sembrerebbe che il meccanismo legislativo lasci privo di tutela l’arbitro, sia dinanzi al Giudice statale che dinanzi a quello sportivo.
Non è così, e per una ragione assai semplice. Come anticipato in apertura, la decisone del Consiglio di Stato esclude correttamente la giurisdizione amministrativa, ma, a nostro sommesso avviso, erra nell’affermare che vi sia difetto di giurisdizione statale: l’arbitro può infatti chiedere ed ottenere tutela dinanzi al Giudice ordinario, posto che la questione del collocamento fuori quadro e conseguente retrocessione è permeata dalla – tutt’altro che trascurabile, ed anzi assai rilevante – perdita dell’indennità percepita nella categoria più prestigiosa.
La tutela giudiziaria trova quindi fondamento nell’art. 3, comma 1°, 1° periodo della l. 280 del 2003, che fa salva “… la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti …”: e, a meno di non voler incorrere nell’esasperato formalismo di escludere dalla categoria degli “atleti” gli arbitri, sembra difficile sostenere che la perdita del diritto ad una più elevata indennità quale conseguenza di un atto di declassamento del genere di cui s’è detto esuli dal novero dei “rapporti patrimoniali” tra arbitri ed A.I.A.
Il riferimento al “rapporto patrimoniale”, pare ovvio, esclude ogni rilevanza alla circostanza che l’arbitro intrattenga o meno un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione e/o con l’Associazione: il diritto alla percezione dell’indennità è, di per sé, fonte di un rapporto patrimoniale.
Del resto, non v’è dubbio che l’arbitro in questione – lo si anticipava in apertura – abbia agito per far valere il proprio diritto soggettivo a permanere nella categoria superiore, e quindi a percepire una indennità, per partita, assai più consistente: il che induce anche a non condividere l’affermazione del Consiglio di Stato secondo cui la vicenda non sarebbe “rilevante” ai fini della tutela di situazioni soggettive “connesse con l'ordinamento sportivo”, come recita l’art. 1, comma 2° della l. 280 del 2003.
Il tutto senza considerare che l’arbitro in questione, per la peculiarità della vicenda, potrebbe vantare il diritto al risarcimento di danni ulteriori rispetto a quello da lucro cessante per perdita dell’indennità (si pensi al danno all’immagine ed al c.d. danno esistenziale).
La circostanza che la questione sia riservata all’ordinamento sportivo, nel senso di escludere la giurisdizione amministrativa, non esclude affatto, quindi, la tutela giudiziaria dello Stato, perché l’art. 3 della l. 280 del 2003, per le questioni patrimoniali tra associazioni ed atleti, fa sempre salva la tutela civile, e ciò tanto più quando si è in presenza di un meccanismo di tutela “domestica” – l’aggettivo è impiegato atecnicamente – che esclude, inspiegabilmente quanto ingiustamente, la ricorribilità avverso le decisioni dell’A.I.A. dinanzi ai superiori organi di giustizia sportiva.
Quand’anche uno o tutti codesti organi dovessero dichiarare l’inammissibilità del reclamo per effetto della preclusione regolamentare, nulla impedirebbe all’arbitro di invocarne la nullità per violazione di norma imperativa: quell’art. 24 Cost. che assicura a “tutti” la garanzia della tutela giudiziaria dei diritti (qui, di interessi legittimi, non pare proprio sia il caso di parlare).
Non sembra azzardato prevedere che sulla questione avrà modo di pronunciarsi la Suprema Corte a Sezioni Unite.
(pubblicato il 21.4.2009)
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