Con uno scarno comunicato stampa la Corte costituzionale annuncia di essersi pronunciata - mi viene da dire, finalmente - nel senso dell’incostituzionalità della legge 19 febbraio 2004, n. 40, con riferimento all’art. 14, comma 2, della limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; e con riferimento al comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
Soltanto le motivazioni della sentenza ci consentiranno di capire meglio i percorsi logici attraverso i quali la Corte è giunta a esprimersi su questa intricata vicenda, intricata come tutte le vicende in cui il diritto cerca di regolare la scienza, con implicazioni etiche.
Il comunicato stampa che annuncia la decisione è soltanto occasione per ragionare su una incostituzionalità annunciata, sbandierata, minacciata, invocata fin da quando la legge era in discussione in Parlamento.
Sappiamo che sulla legge n. 40 si è sviluppata prima una vivace battaglia parlamentare; poi, sono stati promossi quattro referendum abrogativi, votati nel giugno del 2005, senza raggiungere il quorum di validità. La questione è, quindi, giunta alla Corte costituzionale che se ne è “pilatescamente” lavata le mani con l’ordinanza n. 369 del 2004.
Parallelamente si sono avute interessanti sentenze di giudici comuni che hanno disapplicato in maniera suggestiva, per quanto ardita, la legge n. 40 in un tentativo di applicazione diretta della Costituzione (penso alla sentenza del Tribunale di Cagliari 22 settembre 2007, n. 2508, su cui il mio commento apparso in questa Rivista: “Procreazione medicalmente assistita: la Drittwirkung del Tribunale di Cagliari”).
Ora la Corte rimuove due dei punti di maggior criticità delle legge: il divieto di trasferire più d tre embrioni e l’obbligo per la donna si subire il trasferimento, una volta avviata la procedura.
Da più parti, in questi anni, si è rilevato che il divieto di impiantare più di tre ovociti per ciclo, il divieto di congelare gli embrioni e l’obbligo di trasferire tutti gli embrioni ottenuti con l’inseminazione (art. 14) rappresentano scelte opinabili dal punto tecnico-scientifico, in quanto si tratta di opzioni tecniche contestate da gran parte della scienza medica, per cui si è evidenziato un contrasto con il canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.). L’obbligo per la donna di ricevere l’impianto è stato configurato come un trattamento sanitario obbligatorio. Sappiamo che la giurisprudenza costituzionale, alla luce dell’art. 32 Cost., ha ritenuto legittimo il trattamento sanitario obbligatorio, solo se diretto a preservare la salute del singolo, nel limite del rispetto della dignità della persona umana e a condizione della sussistenza di un interesse della collettività (cfr., per tutte, sent. n. 218 del 1994). Nel caso del peculiare obbligo previsto nella legge n. 40 si creava, peraltro, un vero e proprio paradosso, ponendo in relazione l’obbligo di impianto con l’impossibilità di revocare il consenso dopo la fecondazione dell’ovulo (art. 6, comma 3), per cui si era arrivati a configurare il rischio che il medico, per evitare le gravi sanzioni legislative, potesse attivarsi per “sequestrare” la donna e imporle l’impianto con la forza.
Crediamo, quindi, che sia stato agevole – per quanto possa essere agevole pronunciarsi sulle questioni di rilevanza scientifica ed etica - per la Corte arrivare a dichiarare l’incostituzionalità di queste disposizioni.
Attendiamo con curiosità di leggere le motivazioni, anche per capire se da esse si possano trarre elementi utili a valutare cosa accadrà degli altri punti critici della legge n. 40, primo fra tutti il divieto di fecondazione eterologa. |