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n. 3-2009 - © copyright

 

 

GIUSEPPE BARONE

Il processo amministrativo nell’art. 20 della l. 2/2009
(prime riflessioni)


PARTE I
LE MODIFICHE ORGANIZZATIVE E L’ISTITUZIONE DEI COMMISSARI



1)
Nell’affrontare il tema della configurazione del processo amministrativo dopo l’entrata in vigore dell’art. 20 della L. 28/1/2009, che ha convertito con modifiche il D.L. 29/11/2008 n. 185, è necessario spendere qualche parola, sia pure in maniera estremamente sintetica, sulla figura e sulle funzioni dei “commissari straordinari” deputati a curare la procedura esecutiva di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.
Ciò è necessario in quanto, come si legge nell’intitolazione dell’art. 20 della L. n. 2 appena richiamata, la modifica del regime del contenzioso amministrativo è simmetrica alla norma straordinaria per la velocizzazione delle procedure esecutive dei progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.
2) Con questa premessa passiamo subito a quelle previsioni dell’art. 20 che vanno dal comma 1 al comma 7.
Riorganizzando, per così dire, la formulazione della norma diremo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia e a seguito di particolari concerti, emana appositi decreti che:
individuano gli investimenti pubblici di competenza statale, inclusi quelli di pubblica utilità, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale[1];
fissano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell’investimento e il quadro finanziario dello stesso;
contengono la nomina di appositi commissari straordinari, a cui vengono assegnati vari compiti, alcuni dei quali possono riassumersi nella vigilanza sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento.
Il commissario, appena nominato, divento il vero motore che fa marciare la macchina realizzatrice dell’investimento. A tal fine il 3° comma dell’art. 20 lo dota di ampi poteri d’impulso, di stimolo, di vigilanza, di accesso a tutti i documenti posseduti dagli enti coinvolti, ma non pare che di norma possa sostituire con propri atti quelli che la normativa attribuisce alla competenza di altri organi od altri soggetti.
I poteri del commissario sono meglio individuati dal 4° comma dell’art. 20 il quale dispone che per l’espletamento dei suoi compiti, meglio precisati nel comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri anche sostitutivi previsti dall’art. 13 del D.L. 25/3/1997 n. 67, convertito dalla legge 23/5/1997 n. 135, comunque applicabile per gli investimenti ivi contemplati. Resto fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
Il comma 4 bis dell’art. 13 del D.L. 25/3/1997 n. 67, convertito dalla L. 135/97, dispone che per l’attuazione degli interventi i commissari straordinari provvedono “in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale nonchè dei principi generali dell’ordinamento”.
Il 4° comma dell’art. 20, nel porre i limiti al commissario, afferma che resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie nonché di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133.
Prescindendo dal rinvio all’art. 8, comma 1, D.L. 25/6/2009, il confronto tra l’art. 20, 4° comma e l’art. 13, 4° comma, induce ad ipotizzare che il commissario incontri limiti minori di quelli previsti dall’art. 13, D.L. 67/97.
Infatti, mentre quest’ultima norma, al comma 4 bis, impone comunque ai commissari il rispetto non solo della normativa comunitaria ma anche della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale nonché dei principi generali dell’ordinamento, il comma 4 dell’art. 20 del D.L. 185/2008 sembra imporre soltanto il rispetto delle disposizioni comunitarie.
Il 5° comma dell’art. 20 che esaminiamo consente al commissario di avvalersi degli uffici – ovvero dei mezzi del personale – di tutte le amministrazioni interessate dal progetto nonché degli uffici del soggetto, che in via ordinaria sarebbe competente per la realizzazione dell’intervento.
Il 6° comma pone un limite alle conseguenze finanziarie che possono derivare dai provvedimenti e dalle ordinanze emesse dal commissario, che non possono comportare oneri che non siano già assistiti da copertura finanziaria, giacchè si porrebbero in violazione dell’art. 81 della Costituzione e in ogni caso i provvedimenti citati non possono avere effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l’Unione europea.
Il 7° comma del medesimo articolo si occupa del coordinamento e della vigilanza dei commissari, che viene esercitata dal ministro competente per materia su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha provveduto alla loro nomina.
La norma si preoccupa che da questa attività di coordinamento e di vigilanza non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, cosa che di necessità avverrebbe se alle predette attività fossero addetti soggetti estranei all’amministrazione.
Coerentemente il Ministro è tenuto a utilizzare, ai fini del coordinamento e della vigilanza, le strutture ministeriali esistenti.
La norma continua disponendo che “le strutture di cui al presente comma” segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell’investimento perché, se del caso, venga esercitata l’azione di responsabilità di cui all’art. 1, L. 14/1/1994.
La dizione “le strutture di cui al presente comma” non è molto chiara. La sua voluta genericità può spiegarsi ipotizzando che alluda a tutti i soggetti e cioè al Ministro stesso e ai titolari delle strutture ministeriali o regionali vigenti, che a qualunque titolo vengano a conoscenza di ritardi nella realizzazione dell’investimento.
3) I primi setti commi dell’art. 20 delineano quindi i poteri del commissario e le sue eventuali responsabilità, portando l’attenzione da un lato sulla dotazione dei mezzi giuridici più idonei e più efficaci per assicurare il buon successo dell’intervento, derogando se necessario alle norme vigenti e colmando eventuali lacune dell’ordinamento e, dall’altro, sul contenimento della spesa pubblica, che deve mantenersi nell’ambito delle previsioni stabilite e sui rispetto dei doveri di efficacia e di efficienza di tutti gli operatori interessati, che per ogni ritardo nella realizzazione dell’investimento rischiano di essere chiamati a responsabilità davanti alla Corte dei Conti.


PARTE II
LE MODIFICHE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO



4) I commi 8 e ss. del più volte citato art. 20 si interessano principalmente del trattamento processuale dei provvedimenti “adottati ai sensi del presente articolo”.
La dizione “della norma” lascia intendere, a nostro avviso, che le regole processuali che seguono possono essere applicabili solo ai provvedimenti disciplinati negli articoli precedenti e quindi unicamente ai provvedimenti emessi dai commissari. Non è quindi la materia che determina l’applicazione delle nuove regole procedurali, ma unicamente il tipo di provvedimenti che si ripete sono quelli disciplinati dallo stesso art. 20.
Ad analoga conclusione si perviene leggendo altri passi dell’8° comma allorchè, ad esempio, si parla del ricorso al TAR “avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo”.
L’impianto complessivo delle nuove regole processuali è ispirato a una esasperata velocizzazione del procedimento giurisdizionale di primo grado, mentre poco o nulla si dice del grado di appello, quasi che si ipotizzasse che le parti, “sfiancate” dalla cosa, poca o nessuna voglia possano avere di ricorrere in appello.
Debbo dire che non può che esprimersi a riguardo un giudizio quantomeno perplesso giacchè si tende a scaricare sugli operatori del processo – intendo sia gli avvocati che i magistrati – la frenesia della realizzazione dell’opera, e si finisce per considerare il processo stesso come un ostacolo, che va quindi contenuto nei limiti più ristretti e tali da non intralciare la veloce riuscita dell’intervento.
Non ritengo che le norme riduttive dei termini possano essere sospettate di legittimità costituzionale, giacchè più volte la Corte ha precisato che la fissazione dei termini nel rispetto dei quali si realizza la tutela e rimessa al giudizio del legislatore, cui compete il bilanciamento degli interessi in gioco.
Venendo all’esame delle norme, esse dispongono innanzitutto che i provvedimenti dei commissari sono comunicati a tutti gli interessati a mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo - dice la norma – da essi indicato, lasciando in questo modo intendere che vi è il preciso dovere degli interessati di rendere noto l’indirizzo di fax o di posta elettronica.
Il che pone l’interrogativo di quali possano essere le conseguenze nel caso in cui questa indicazione venga omessa o risulti imprecisa.
Nei 10 giorni successivi all’invio della comunicazione del provvedimento gli interessati hanno la possibilità di accedere agli atti del procedimento, che, quindi, secondo la dizione della norma possono essere consultati nella loro totalità in maniera diretta e informale.
Anche in questo caso resta la domanda di quali siano le conseguenze nel caso in cui – per una qualunque ragione – l’accesso non possa realizzarsi. Ma a questo si dedicherà un cenno più avanti.
Il termine per proporre il ricorso al competente TAR viene ridotto a 30 giorni, che decorrono ovviamente dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza dei provvedimenti.
Cade in tal modo il baluardo dei 60 giorni, che era stato sempre mantenuto fermo per consentire l’esercizio in maniera adeguata della tutela giurisdizionale soprattutto in una materia nella quale l’elaborazione del ricorso stesso è spesso assai complessa.
Si consideri che il termine di 30 giorni sembra decorrere dalla comunicazione del provvedimento e non dalla piena conoscenza degli atti del procedimento, il cui accesso – come abbiamo visto – può avvenire entro 10 giorni sempre decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Per farla breve ove l’interessato, per l’elaborazione del ricorso, dovesse utilizzare i primi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento per accedere agli atti, gli resterebbero solo 20 giorni per proporre il ricorso in maniera informata, dopo, cioè, che abbia potuto conoscere il contenuto degli atti della procedura. Questo termine si riduce ulteriormente se sorgono difficoltà nella consultazione degli atti, così che comunque il ricorrente farà bene a notificare il ricorso entro il termine di decadenza di 30 giorni proponendo successivamente motivi aggiunti.
Il termine per il deposito subisce una decurtazione veramente violente e si riduce a 5 giorni che decorrono non dalla notificazione del ricorso, ma dalla scadenza del termine di notificazione. Così almeno sembra, giacchè la norma dispone che il ricorso principale va depositato presso il TAR entro 5 giorni dalla scadenza del termine di notificazione e non dalla notificazione.
Ciò consentirebbe al ricorrente di disporre, per il deposito, di qualche giorno in più rispetto al momento in cui ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario.
Per farla breve entro 35 giorni dalla notificazione del provvedimento chi volesse ricorrere deve:
accedere agli atti e farsene copia
predisporre e notificare il ricorso
depositarlo presso il TAR competente.
La norma ufficializza una prassi ormai consolidata presso molti TAR e cioè a dire che, in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell’ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche. La norma però impone che la prova delle eseguite notifiche va depositata entro 5 giorni da quando è disponibile. Questa dizione crea non poche perplessità sotto diversi profili. In primo luogo qual è il momento in cui la prova della eseguita notifica diventa disponibile? Per quanto se ne sappia non vi sono strumenti che consentano al ricorrente e alle altre parti e al giudice stesso di conoscere il momento in cui la prova è disponibile e neppure ci pare esistano strumenti obiettivi per accettarlo.
Giacchè la norma non prevede una sanzione la medesima sembra suggerire che il ricorrente si renda il più diligente possibile e si preoccupi di acquisire la prova (ritirare cioè l’originale del ricorso con la relazione di notifica o produrre la cartolina di ricevimento), provvedendo, quindi, tempestivamente al deposito.
Per le altre parti – chiamiamole controinteressate – è fissato il termine per la costituzione (10 giorni) decorrente solo dall’effettivo ricevimento della notificazione del ricorso principale. Se, quindi, il ricorso principale, tardasse per una qualunque ragione ad essere effettivamente notificato alle parti controinteressate, il termine per la costituzione si allungherebbe non sappiamo di quanto rispetto al momento in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario. E ciò potrebbe dare un poco di respiro a tutte le parti del giudizio, tenuto conto che entro lo stesso termine di 10 giorni chi ne abbia interesse può proporre ricorso incidentale, che deve essere depositato con le modalità e i termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro 10 giorni dall’accesso agli atti e vanno notificati e depositati seguendo le regole previste per il ricorso principale.
Un allungamento dei tempi della vicenda potrebbe, quindi, determinarsi se vi sia qualche difficoltà nell’accesso, tenuto conto che il termine per i motivi aggiunti decorre dall’avvenuto accesso.
Non può disconoscersi tuttavia che le parti diverse dal ricorrente possono proporre ricorso incidentale dopo e a seguito della notificazione dei motivi aggiunti. In questo caso il ricorso incidentale può essere proposto entro il termine di 10 giorni dalla notificazione dei motivi aggiunti e va depositato con le modalità previste per il ricorso principale ovvero sia entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per la notificazione.
Questa eventualità rallenta l’incalzare della procedura giacchè i motivi aggiunti possono essere proposti entro 10 giorni dall’accesso agli atti che si deve presumere siano atti diversi da quelli utilizzati per il ricorso principale e dei quali si sia avuta conoscenza dopo la scadenza dei 10 giorni successivi dall’invio della comunicazione del provvedimento. L’eventualità considerata non incide tuttavia sulla previsione normativa che regola la fissazione dell’udienza per la definizione del ricorso che va fissata entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. La norma infatti stabilisce come punto di riferimento la costituzione dei controinteressati, che debbono quindi avere esaurito l’espletamento di ogni azione difensiva.
5) Occorre dire subito che per la fissazione dell’udienza la norma prevede che la fissazione debba avvenire entro 15 giorni che decorrono dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
Questo termine, che è di 10 giorni, come abbiamo già visto, decorre dalla notificazione del ricorso principale.
Il Presidente del TAR, pertanto, è chiamato ad accertare quando il ricorso è stato effettivamente notificato ai controinteressati e tenuto conto che costoro possono costituirsi entro 10 giorni, entro i successivi 15 giorni dovrà fissare l’udienza di trattazione del ricorso. In sintesi l’udienza di trattazione del ricorso dovrà fissarsi entro 25 giorni dall’avvenuta notifica ai controinteressati.
Nel caso i cui i controinteressati fossero più di uno il termine decorre a nostro avviso dall’ultima notificazione.
Da quanto detto sopra risulta evidente che il termine di 10 giorni per la costituzione delle parti controinteressate non comporta la decadenza del potere di costituirsi successivamente, giacchè il termine di 10 giorni, nel contesto della norma serve soprattutto per indicare da quando comincia a decorrere il termine di 15 giorni per la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso.
Per rendere più chiaro il nostro discorso i controinteressati se vogliono si costituiscono entro 10 giorni dalla notificazione del ricorso, ma il giudice, indipendentemente dalla loro effettiva costituzione, deve fissare l’udienza di trattazione del ricorso entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di 10 giorni previsto per la costituzione.
Con riferimento alla fissazione dell’udienza può porsi il dubbio se il Presidente del TAR debba fissare l’udienza entro 15 giorni dalla scadenza indicata nel senso che entro 15 giorni debba intervenire sia l’atto di fissazione che lo svolgimento effettivo dell’udienza o se possa limitarsi a fare uso, entro il predetto termine, del suo potere di fissazione, ma scegliendo una data che vada oltre i predetti 15 giorni.
Il testo della norma è, sul punto, piuttosto equivoco, anche se l’insistenza sulla necessità che “il processo venga definito ad una udienza ecc.” indurrebbe a ritenere che entro i predetti 15 giorni debba avvenire tanto la fissazione che la effettiva definizione della lite.
Altre considerazioni militano, però, per la soluzione diversa, che sia cioè consentita una fissazione per una data che vada oltre i 15 giorni.
Si pensi al tempo necessario per gli avvisi di segreteria e si pensi ad deposito di documenti, allo scambio di memorie tra tutte le parti, che deve avvenire almeno 5 giorni prima dell’udienza. E si pensi al tempo necessario al collegio per studiare gli atti del processo.
La soluzione che ci sembra da accogliere è, in definitiva, nel senso che sia mantenuto il potere discrezionale del presidente di scegliere la data più prossima per la celebrazione dell’udienza, a condizione però di esercitare il potere di fissazione entro i predetti 15 giorni.
Da ultimo, a questo riguardo, vi è da chiedersi quali riflessi processuali possa avere la circostanza che l’udienza non venga fissata entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti controinteressate e se, del pari, il processo non venga definito in questa udienza.
A mio avviso nessuna conseguenza processuale può derivare da queste eventualità, in primo luogo perché la legge non dice nulla a riguardo e in secondo luogo perché non si potrebbe di certo pensare a una invalidità che si ripercuota sulla sentenza, in quanto una simile eventualità frustrerebbe le finalità stesse della legge, che sono quelle di una quantomai veloce definizione della controversia, laddove una invalidità della sentenza aumenterebbe il contenzioso e allontanerebbe la definizione della lite.
6) L’8° comma dell’art. 20 continua imponendo al Tribunale non solo di definire – come si è visto – il processo, ma altresì di pubblicare la sentenza nella stessa udienza e di redigere la sentenza stessa nella forma semplificata “con i criteri di cui all’art. 26, 4° comma, legge 6/12/1971 n. 1034”.
Questa disposizione, a mio avviso, non è di facile interpretazione e può far luogo a dubbi di costituzionalità.
Come si è visto essa nell’imporre la redazione della sentenza informa semplificata rinvia ai criteri di cui all’art. 26, 4° comma, L. 1034/71.
L’art. 26 dispone che la decisione può essere assunta con sentenza succintamente motivata allorchè “si ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”.
Orbene, può benissimo accadere che nel caso che esaminiamo venga all’esame del Tribunale una questione che non presenti i caratteri espressamente elencati nel 4° comma dell’art. 26, L. 1034/71.
Come potrebbe il Tribunale decidere con sentenza succintamente motivata casi in cui non sia ravvisabile la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso ovvero la sua manifesta irricevibilità, inamovibilità o improcedibilità, o in mancanza di precedenti significativi?
Ma gli interrogativi continuano ancora se si considera quanto ulteriormente dispone il citato 4° comma dell’art. 26, laddove afferma che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. È chiaro che questa parte della disposizione si collega alla prima nel senso che un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo è possibile se la decisione è facile da adottare e la decisione è facile da adottare se appunto si ravvisa la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità.
Ma se questi presupposti non ricorrono non si vede come il giudice possa motivare la sentenza con “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Insomma la norma sembra imporre al giudice un esercizio contratto e limitato del suo potere di decisione, venendo in tal modo a incidere sul principio costituzionale di indipendenza e di autonomia del giudice, principio che certamente comprende il libero esercizio delle sue capacità di apprezzamento e di valutazione della controversia in tutti i suoi aspetti e di estrinsecazione soddisfacente dei motivi per cui adotta la sua decisione.
Ma la norma suscita dubbi di costituzionalità anche con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Le due norme costituzionali nell’affermare che la difesa è un diritto inviolabile in ogni grado e stato del procedimento e nell’affermare che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione postula che il giudice possa e debba portare la sua valutazione su tutti gli aspetti della vicenda introdotti nel giudizio dal ricorrente o dalle altre parti.
Se vengono posti limiti valutativi al giudice, quali certamente derivano dall’imposizione irragionevole di adottare una sentenza succintamente motivata, quando non ricorrono i presupposti di legge, si incide sulla pienezza della tutela, che viene ridotta in violazione dei citati artt. 24 e 113 della Costituzione e, in violazione, altresì, dell’art. 6 della CEDU.
Riteniamo che una interpretazione conforme a costituzione della norma che esaminiamo debba essere nel senso che il giudice si sforzerà di adottare sentenze redatte in forma semplificata, ma, allorchè ciò non sia possibile, potrà redigere la sentenza nella maniera consueta, rispondendo puntualmente, sia pure sinteticamente, a tutti i quesiti – ovvero ai motivi – delle parti del giudizio.
Uno spunto è offerto dalla norma stessa la quale, nel prescrivere la redazione “in forma semplificata”, fa riferimento ai “criteri di cui all’art. 26, 4° comma, L. 1034/71”.
Potrebbe allora ritenersi che il Tribunale sia chiamato non all’integrale rispetto dell’art. 26, quanto piuttosto ai criteri che esso suggerisce, che sono quelli di una motivazione snella ed essenziale, che faccia riferimento ai punti di fatto e di diritto ritenuti risolutivi.
7) Il 4° comma dell’art. 20 si preoccupa altresì che al contratto “già stipulato non possano venire conseguenze a seguito dei provvedimenti adottati dal giudice. La norma dispone a tal fine che “le misure cautelari e l’annullamento dei provvedimenti impugnati non possano comportare in alcun caso la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni ove comprovati solo per equivalente”. Questo risarcimento non può comunque eccedere la misura del decimo dell’importo delle opere, che sarebbero state seguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario in base all’offerta economica presentata in gara.
La norma precisa ulteriormente che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all’art. 96 del c.p.c.
L’art. 96 richiamato usa la stessa dizione contenuta nel comma 8 che abbiamo appena descritto.
C’è da chiedersi, quindi, per quale ragione il comma 8 si sia preoccupato di ripetere quanto contenuto nell’art. 96 del c.p.c.
La spiegazione più semplice è che il legislatore abbia voluto eliminare ogni dubbio in merito al fatto che l’art. 96, pur previsto per il processo civile, si applica anche al processo amministrativo almeno sicuramente per quello che riguarda le vicende previste dall’art. 20.
Un’altra spiegazione potrebbe essere nel senso che il giudice, ove valuti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, debba condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, anche prescindendo dall’istanza dell’altra parte. Insomma avere agito o resistito in questa materia con malafede o colpa grave determinerebbe a carico della parte soccombente il pagamento, oltre che delle spese, del risarcimento del danno, che il giudice dovrebbe pronunciare a prescindere dalla richiesta che ne faccia l’altra parte.
8) L’art. 20, dopo essersi occupato, come abbiamo visto, in maniera minuziosa del primo grado del giudizio, non detta nessuna norma speciale per quel che riguarda il giudizio di appello e rinvia all’art. 23 bis della legge 6/12/1971 n. 1034, lasciando quindi invariate le regole dell’appello, come pure lascia invariate le regole della sospensione del provvedimento impugnato, negli spazi lasciai liberi dalle nuove regole.
Tuttavia anche a proposito si pone qualche dubbio. Il comma 7 dell’art. 23 bis, L. 1034/71, dispone che il termine per la proposizione dell’appello è di 30 giorni dalla notificazione e di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi da proporre entro 30 giorni dalla notificazione ed entro 120 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
Ciò posto deve ritenersi che la proposizione dell’appello finalizzato a ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza debba avvenire entro 30 giorni decorrenti dall’udienza nell’ambito della quale è pubblicato il dispositivo, tenuto conto che, come abbiamo visto, non vale la disposizione secondo cui il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 7 giorni dalla data dell’udienza mediante deposito in segreteria. La nuova disposizione che abbiamo esaminato prevede espressamente che “il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza, cosicchè deve ritenersi che il termine di 30 giorni decorra dall’udienza stessa”.

 

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[1] L’art. 20 precisa che per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ovvero dei Presidenti delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

(pubblicato il 23.3.2009)

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