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n. 3-2009 - © copyright

 

ALCESTE SANTUARI

Le ONLUS possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 febbraio 2009, n. 1128)


E’ legittima la decisione di un comune di rivolgersi, a trattativa privata, ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) per l’affidamento di un servizio, delimitato nel tempo, a seguito di gara andata deserta, in quanto la stessa organizzazione è da interpretarsi quale impresa sociale e, pertanto, affidabile sia sotto il profilo giuridico sia in termini di offerta.

E’ quanto ha deciso il Consiglio di stato, sezione V, sent. 25 febbraio 2009, n. 1128, con la quale i giudici amministrativi hanno ribadito la possibilità (diritto) di una onlus di vedersi affidata la gestione di un servizio comunale (nella fattispecie si trattava della gestione di un centro di educazione ambientale).

Il comune ha inteso ricorrere alla ONLUS in forza della sua capacità di esercizio di un’attività economica organizzata nei settori dell’utilità sociale che caratterizzano l’azione delle imprese sociali ex d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della l. 13 giugno 2005, n. 118, recante “Disciplina dell’impresa sociale”. L’obiettivo dichiarato dal d. lgs. n. 155/06 è quello di integrare (una precedente versione del testo di legge, licenziata dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2002 in luogo del termine “integrazione” impiegava il termine “modifica”) le norme dell’ordinamento civile in materia di imprese sociali. Queste ultime sono da intendersi “le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”. (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 155/06). Da tale impostazione “integrativa” del decreto in argomento discende che “il carattere sociale dell’impresa” dovrà essere definito “nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative”. Sembra, dunque, trattarsi di una facoltà lasciata alle attuali formazioni associative ovvero alle fondazioni di scegliere uno status che riconosce, in termini di diritto positivo, la loro natura imprenditoriale.

A questo riguardo, nella sentenza che qui si annota, i giudici sottolineano che “non v’è dubbio” che una ONLUS vada iscritta tra le imprese sociali, e come tale, conseguentemente, possa essere ammessa a partecipare ad una gara concernente l’aggiudicazione di un servizio che rientra tra quelli di utilità sociale come previsti nel decreto legislativo sopra citato (tutela ambientale e turismo sociale). L’impresa sociale è considerata quale strumento giuridico-organizzativo idoneo a contribuire allo sviluppo di un’azione sociale che sappia coniugare un’adeguata vocazione imprenditoriale e la promozione di valori socialmente riconosciuti.

Nella sentenza, che respinge il ricorso di una società cooperativa che aveva impugnato la delibera del comune con cui lo stesso aveva assegnato la gestione del centro di educazione ambientale alla ONLUS, si legge altresì che non costituisce impedimento all’aggiudicazione in parola il fatto che la ONLUS non sia costituita a mezzo di atto pubblico, ritenendosi sufficiente la produzione dello statuto sociale così come approvato dall’assemblea degli associati.
Sembra a chi scrive questa – a tacere di altre riflessioni più tecniche – una ulteriore riprova della “bontà” dello strumento statutario, per se, valido e sufficiente a “certificare” l’attività di un’associazione non riconosciuta, la quale – come noto – è appunto disciplinata dagli “accordi degli associati”.


In ragione del fatto che il regime civilistico di associazioni e fondazioni non viene intaccato, il decreto legislativo sulle imprese sociali appare lo strumento attraverso cui disporre circa l’“allargamento” del campo di azione di associazioni e fondazioni, introducendo, nel nostro ordinamento giuridico, il riconoscimento positivo del loro carattere imprenditoriale, carattere, peraltro, già da decenni affermato sia in dottrina sia in giurisprudenza. Si darebbe vita allo statuto trasversale dell’impresa sociale, attesa la creazione di una nuova framework di supporto per associazioni e fondazioni che già svolgono attività imprenditoriale. Si tratterebbe, in questo caso, di un “contenitore” organizzativo nuovo, ma non di una nuova figura giuridicamente intesa. Infatti, non prevedendo la possibilità di incidere sulle norme contenute nel codice civile, il “soggetto” ipotizzato dal d. lgs. n. 155/06 è un’organizzazione non profit (rectius: associazione oppure fondazione) che, qualora svolga ovvero intenda svolgere attività imprenditoriali, dovrà sottoporsi ai vincoli/requisiti previsti dal decreto medesimo.
Uno dei decreti attuativi del d. lgs. n. 155/06 individua i “parametri” di commercialità/imprenditorialità che le organizzazioni che “ambiscono” allo status di impresa sociale debbono possedere Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e della Solidarietà Sociale, 24 gennaio 2008 (pubblicati in G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008). Si tratta delle seguenti “voci”:
1. ricavi
2. attività di utilità sociale

Avuto riguardo ai ricavi, il decreto in parola identifica i ricavi dell’impresa sociale come segue:
• i proventi che contribuiscono alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento, in presenza di un sistema di contabilità per competenza;
• le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento, in presenza di un sistema di contabilità per cassa.

Con riferimento all’attività di utilità sociale, il decreto del 24 gennaio 2008 ribadisce che la soglia minima del 70% nel rapporto tra i ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale, al numeratore di detto rapporto debbono essere considerati soltanto i ricavi richiamati sopra che siano stati generati dalle attività di utilità sociale (Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 155/06, si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale). Nella nozione di ricavi non debbono essere ricompresi:
• i proventi da rendite finanziarie o immobiliari;

• le plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;

• le sopravvenienze attive;

• i contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima

Si aggiunga che qualora i ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non fosse chiaramente identificabile l’attribuzione ad uno o ad altro settore di attività, gli importi verranno attribuiti in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.

Alla luce delle premesse su esposte, i giudici amministrativi hanno, nel caso di specie, evidenziato le potenzialità delle organizzazioni non lucrative, le quali lungi dall’essere relegate in ambiti “non economici”, possono invero “aspirare” a contribuire, con caratteri imprenditoriali, allo svolgimento e alla gestione di servizi di pubblica utilità. In questo, infatti, si può rinvenire la maggiore sfida delle imprese sociali.

 

(pubblicto il 13.3.2009)

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