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| n. 1-2009 - © copyright |
GIUSEPPE BARONE
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| Ordine professionale od ordine confessionale?
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La vicenda, alla quale faccio riferimento è adeguatamente descritta nell’articolo della dott.ssa Denaro, che viene pubblicato insieme alle mie note. In breve, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di in capoluogo di provincia rivolge al Presidente del Tribunale una singolare richiesta, che il Presidente disponga affinchè nelle aule del Tribunale sia esposto il simbolo del crocifisso. Il Presidente, con una lettera equilibrata nella quale, accanto alle argomentazioni giuridiche, si rinvengono spunti di garbata ironia, respinge la richiesta. Qualche tempo dopo, interviene un’interrogazione parlamentare, con la quale – in buona sostanza – si vorrebbe sollecitare il Ministro della Giustizia a intervenire disponendo in senso contrario a quanto stabilito dal Presidente del Tribunale, al quale avrebbe dovuto ordinare di consentire l’esposizione del Crocifisso nella aule del Tribunale.
Diciamo subito che, prima ancora di giudicare e approvare la decisione di quel Presidente, va valutata l’iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, alla quale rivolgiamo la nostra attenzione. Ebbene questa iniziativa suscita non poche perplessità.
Va innanzitutto ricordato che gli Ordini e i Collegi professionali sono, nell’Ordinamento italiano, enti pubblici o, per usare una terminologia tradizionale, enti ausiliari della pubblica amministrazione [1] e , solitamente, agiscono tramite l’emanazione di atti amministrativi[2]. Di conseguenza i loro amministratori vanno qualificati come pubblici funzionari. Essi, come tutti i pubblici amministratori, debbono rispettare il principio fondamentale di laicità dello Stato e non possono, quindi, prendere posizione a favore di una religione.
Il rispetto del principio di laicità fa già fortemente dubitare che il Consiglio dell’Ordine potesse disporre l’esposizione del Crocifisso nei locali di pertinenza dell’Ordine stesso, quali locali dove si svolge un’attività pubblica, che deve mantenersi equidistante ed estranea ad ogni religione. Ma nel caso specifico gli amministratori dell’Ordine hanno preso un’iniziativa veramente singolare, quella di intervenire sull’attività di un’altra istituzione, per definizione indipendente, chiedendole di esporre il simbolo religioso del Crocifisso nelle aule dove vengono celebrati i processi[3]. In breve l’Ordine ha posto in essere un’attività di propaganda e proselitismo a favore di una religione nei confronti e per il tramite di un distinto e autonomo apparato, quello del Tribunale, pubblico in considerazione del fatto che questo svolge in prevalenza la sua attività con la costante e necessaria presenza del pubblico. Il che, francamente, sembra eccessivo.
Ma l’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati, oltre che porsi in contrasto con l’esigenza di rispetto del principio di laicità, deborda dalla delimitazione delle sue competenze e dei suoi poteri.
Gli Ordini professionali non sono enti a fini generali, come gli enti locali, ma hanno obiettivi limitati e determinati[4], che possono riassumersi nella difesa della dignità, del prestigio e del decoro del titolo professionale, nella promozione degli interessi della categoria di appartenenza, nella elaborazione delle regole di deontologia[5], e nella tutela dell’affidamento, che il pubblico fa nel titolo professionale. Risulta evidente che l’iniziativa di richiedere al Presidente del Tribunale di disporre a che venga esposto il Crocifisso nelle aule giudiziarie, non ha nulla a che fare con i poteri e con i fini che la legge attribuisce agli Ordini e ai Collegi professionali.
Da ultimo va osservato che gli Ordini professionali hanno una base associativa e gli organi di direzione degli Ordini possono considerarsi organi esponenziali degli iscritti, in quanto professionisti.
Gli amministratori possono farsi, quindi, interpreti dei loro interessi professionali, ma in nessun caso degli interessi estranei alla professione e men che mai degli interessi che costituiscono il nucleo dei diritti fondamentali, qual è il diritto alla libertà religiosa.
Il Consiglio dell’Ordine, nel sollecitare al Presidente del Tribunale l’esposizione del Crocifisso nelle aule giudiziarie, non ha tenuto conto delle credenze religiose degli iscritti all’Ordine, che è ragionevole ritenere non tutti siano credenti e non tutti appartengano alla religione cattolica.
In questa materia, peraltro, non può valere la regola della maggioranza, giacchè, in tema di diritti fondamentali, vanno rispettati i diritti di tutti i soggetti e non soltanto i diritti che siano comuni alla maggioranza dei soggetti stessi.
Con la sua iniziativa l’Ordine professionale ha in un certo senso leso la libertà di coscienza dei suoi iscritti, dando all’esterno l’impressione che tutti appartengano alla religione cattolica, che siano tutti praticanti e siano concordi nel richiedere l’esposizione del loro simbolo religioso nelle aule del Tribunale. Ma, al contrario, il Consiglio dell’Ordine è privo di titolo per interpretare i sentimenti religiosi dei propri iscritti né – come si diceva – può assumere significato la convinzione che la maggioranza degli avvocati iscritti all’Ordine fosse favorevole all’iniziativa, giacchè in questa materia non ha nessun valore la regola maggioritaria.
Ci pare conclusivamente che sotto ogni profilo la richiesta del Consiglio dell’Ordine debba considerarsi lesiva del principio di laicità dello Stato italiano oltre che illegittima ed inopportuna.
Essa tuttavia può spiegarsi se riguardata sotto un diverso aspetto.
Può ipotizzarsi che gli avvocati, che svolgono la loro attività presso quel Tribunale, siano da lungo tempo perplessi se non scontenti o stupiti della conclusione dei processi. Non sapendo a chi rivolgersi hanno pensato bene che la presenza del Crocifisso nelle aule, dove operano i giudici, possa essere utile per un cambiamento in meglio della situazione.
La vicinanza del Crocifisso servirebbe a illuminare la mente dei giudici e a rendere più sagge le loro decisioni. Il tutto nel superiore interesse della giustizia.
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[1] Testualmente v. Cons. Stato, sezione per gli atti normativi, 27/10/2003 n. 4061/03, in Cons. Stato, 2003, I, 2413: “Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici cui l’ordinamento conferisce i poteri relativi alla tenuta degli albi, l’esercizio della funzione disciplinare, i poteri di redazione e proposta delle tariffe e il potere di liquidare i compensi a richiesta dei professionisti e dei privati”.
In dottrina v. Merusi, Il diritto pubblico delle libere professioni. Ordini, albi e diritto di stabilimento nel diritto vigente e “quasi vigente”, in Dir. amm. 2005, 449.
[2] Sul punto vi è concordia in giurisprudenza, soprattutto per quel che riguarda i provvedimenti disciplinari. V. Cass., sez. III, 15/1/2007, n. 636; Cass., sez. III, 16/1/2007, n. 835.
[3] A dimostrazione della singolarità dell’iniziativa dell’Ordine, che commentiamo, va ricordato all’opposto che proprio l’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie aveva indotto un magistrato al rifiuto di svolgere la sua attività in quell’aula, in quanto – sosteneva – l’esposizione del simbolo religioso conculcava il suo diritto di libertà religiosa e gli impediva di svolgere serenamente la propria funzione di giudice. V. in argomento, la sentenza del Tribunale de L’Aquila 15/12/2005.
[4] Non poche volte la giurisprudenza ha ribadito i limiti che incontra l’attività degli Ordini, che deve essere limitata alla disciplina delle libere professioni. Ad es. il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha precisato: “Gli ordini e i collegi professionali non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti attinenti al pubblico impiego, essendo essi istituiti per la disciplina delle libere professioni ed esulando dalle loro funzioni il controllo dei pubblici impiegati che prestino, alle dipendenze delle p.a., attività di contenuto corrispondente a quella della libera professione; e non potendo i predetti ordini essere configurati come un’anomala figura d’associazione obbligatoria e di diritto pubblico per la difesa degli interessi di categoria, intesi come insieme degli ipotetici interessi individuali degli iscritti”. V. Cons. giust. amm. sic., 22/4/2002 n. 212.
[5] Questo potere è ritenuto piuttosto ampio e penetrante da parte della giurisprudenza tanto che i Consigli degli Ordini professionali possono fissare limitazioni all’attività degli iscritti all’albo al fine di tutelare la dignità professionale dei medesimi e dell’intera categoria. V. Cass., sez. III, 8/11/2002, n. 15698.
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(pubblicato il 28.1.2009)
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