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| n. 1-2009 - © copyright |
MARIA TERESA DENARO
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| Il crocifisso: dalle pareti delle aule scolastiche e dei tribunali al cassetto.
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Sommario: 1. Premessa. -2. Il recente caso della Spagna e le sentenze italiane degli ultimi anni. -3. Il crocifisso: simbolo religioso o simbolo laico. Necessità di una scelta. Conclusioni.
1. Premessa.
Un’interrogazione parlamentare del 3 dicembre 2008, rivolta al Ministro di Grazia e giustizia, cui la stampa ha dato ampio risalto, ha riproposto all’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica il tema dell’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi di pertinenza della Pubblica Amministrazione, tema già ampiamente dibattuto, il cui prepotente ripresentarsi sulla scena, anche internazionale, giustifica una nuova riflessione.[1]
L’interrogazione parlamentare è di pochi giorni successiva alla notizia, resa dai giornali e dai mezzi di comunicazione, di una sentenza pronunciata dal Tribunale spagnolo di Valladolid che ha ordinato la rimozione del crocifisso dalle aule di una scuola pubblica.
L’eco delle polemiche sollevate in Spagna ha riacceso in Italia l’interesse per il problema del quale non si discuteva quasi più dall’ultimo autorevole intervento del Consiglio di Stato del 2006, che aveva ritenuto l’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non in contrasto con la laicità dello Stato.
In realtà dell’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi di pertinenza della Pubblica Amministrazione si è molto discusso nell’ultimo secolo: dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e, con maggior insistenza, dall’Accordo di modifica del Trattato Lateranense, che dichiarò non più in vigore l’art. 1 dello Statuto Albertino, che elevava la religione cattolica a religione dello Stato. Da quando cioè si è creata una frattura tra le norme in vigore, che prevedevano e prevedono il crocifisso tra gli arredi delle scuole, dei tribunali, ecc., e i principi di laicità e aconfessionalità solennemente proclamati dalla Costituzione.[2]
Nel corso degli ultimi venti anni diverse volte la giurisprudenza è intervenuta sul tema: l’esame delle sentenze pronunciate e dei provvedimenti adottati mostra quanto difficile sia in uno stato laico, come è la Repubblica italiana ma come sono anche la maggior parte dei paesi europei, decidere su questioni che riguardano il diritto alla libertà religiosa.[3]
La natura fondamentale dei diritti e degli interessi coinvolti conferisce al problema una portata generale, come risulta dal fatto che anche negli altri paesi europei, dal regime dichiaratamente laico, la medesima questione si è posta più volte con la stessa insistenza e sollevando le medesime perplessità e divergenze di opinioni. Si è trattato sia dell’esposizione del simbolo religioso nei luoghi di pertinenza della pubblica amministrazione, sia della libertà dei singoli di indossare ed ostentare i simboli della propria religione nei luoghi di lavoro o all’interno degli edifici scolastici pubblici.[4]
A rendere non facile la soluzione dei problemi sono anche le comuni radici cristiane della storia europea: quasi tutte le moderne democrazie, che oggi sempre più tendono verso forme estreme di laicismo, in un passato più o meno recente, erano Stati confessionali in senso cattolico. In Italia o in Spagna, ad esempio, la professione di laicità contenuta o ricavabile dalla Costituzione, non toglie che la maggior parte della popolazione resti cattolica o simpatizzante con le sue tradizioni. Gli stessi Stati, inoltre, per quanto possano dichiararsi laici, hanno stabilito dei patti con le religioni, maggioritarie e minoritarie, derogando così dal principio della assoluta separazione tra Stato e Chiesa.
E’ evidente quindi quanto problematico sia bilanciare le esigenze della laicità con il sentimento religioso della popolazione.
2. Il recente caso della Spagna e le sentenze italiane degli ultimi anni.
Come già accennato, in Spagna si è da poco riproposto il problema dell’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, in particolare nelle scuole.
La vicenda ha tratto origine dal ricorso, promosso dalla Asociación Cultural Escuela Laica di Valladolid, volto ad ottenere la rimozione dei crocifissi e dei simboli religiosi dalle aule e dagli spazi comuni del Collegio Público Macias Picabea, considerata contraria al diritto fondamentale alla libertà religiosa proclamata dalla Costituzione. [5]
L’art. 16 della Costituzione spagnola pone infatti un principio di aconfessionalità in base al quale lo Stato non può aderire né prestare il suo appoggio a nessun credo religioso; il che si traduce nell’esigenza che negli ambiti pubblici e ufficiali dello Stato nessuna religione possa rivestire carattere preminente rispetto alle altre. La libertà religiosa, come sottolinea la sentenza, presenta due facce: una positiva consistente nel diritto ad avere e manifestare la credenza religiosa che ognuno liberamente adotta e un’altra negativa consistente nel non essere obbligato a dichiarare le proprie credenze, come completamento della precedente. Comporta, pertanto, che lo Stato debba mantenere una posizione neutrale.
Il Tribunale di Valladolid ha ordinato la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola in ragione del suo valore esclusivamente religioso. In particolare ha sottolineato che la sua rimozione si rende tanto più necessaria in quanto i soggetti coinvolti, gli alunni, sono soggetti “de corta edad con su vuluntad e intelecto en formación” e la croce è simbolo religioso per eccellenza e, in quanto tale, suscettibile di influenzare la libertà dei minori la cui volontà, non ancora formata, deve essere tutelata in primo luogo dallo Stato proprio perché “parece lógico que los simbolos que reprsentan los actos rituales de una religión y su transposición doctrinal sintética al ámbitos de los objectos tienen un fuerte poder de proselitismo”.[6]
La notizia degli avvenimenti spagnoli, ha per reazione riacceso gli animi di quanti ritengono l’esposizione del simbolo del crocifisso coerente con i principi espressi dal nostro sistema costituzionale e in alcun modo lesiva del diritto fondamentale alla libertà religiosa
E’ di pochi giorni successiva alla notizia della decisone di Valladolid un’interrogazione parlamentare volta a rimuovere una situazione ritenuta offensiva alla coscienza civile e religiosa dei cittadini di Ragusa, protrattasi dal 2005. L’interrogazione riporta all’attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia il caso del Tribunale di Ragusa, nel quale, il Presidente, rispondendo alla richiesta in tal senso formulata dal locale Consiglio dell’ordine, non ha consentito che nelle aule venisse riappeso il crocifisso.[7] La decisione de Presidente si basa sul significato religioso della croce, la cui presenza non può giustificarsi in uno stato laico nel quale ogni riferimento che possa suonare confessionale appare inaccettabile.
Risale, invece, al 13 febbraio 2006 l’ultimo autorevole intervento sulla questione del crocifisso e della sua esposizione: in quella occasione il Consiglio di Stato aveva concluso positivamente ritenendola non in contrasto con il principio della laicità dello Stato.[8]
La vicenda prese avvio dal ricorso proposto dal genitore di due alunni frequentanti una scuola pubblica, contro la decisone del Consiglio di Istituto nella parte in cui deliberava di lasciare esposto il crocifisso nelle aule. In particolare il ricorrente riteneva lesa la laicità dello Stato quale principio supremo dell’ordinamento costituzionale, avente priorità assoluta e carattere fondante, desumibile sia dall’articolo 3 della Costituzione che dall’art. 19, ed altresì confermato dall’art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.[9]
Il Tribunale adito in primo grado, il TAR veneto, sospese il giudizio ed inviò gli atti alla Corte Costituzionale sollevando la questione di legittimità, proprio in riferimento al principio della laicità dello Stato, delle norme, ancora in vigore se pur risalenti nel tempo, che includono il crocifisso tra gli arredi della aule scolastiche.[10] La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 389/2004, in luogo di pronunciarsi sul punto, dichiarava inammissibile la questione sul presupposto della natura regolamentare delle norme coinvolte.[11]
Il TAR, nuovamente investito, ritenne che le norme che includono il crocifisso tra gli arredi delle scuole dovessero ritenersi in vigore come, peraltro, era stato già confermato dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla II sez. nel 1988 e, quindi, concluse per la legittimità della decisone del Consiglio di Istituto.[12]
E’ interessante ripercorrere il ragionamento fatto dai Giudici per osservare che essi non hanno mai messo in dubbio il principio di laicità dello Stato, ritenendolo altresì parte integrante del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali e proprio su questo presupposto hanno fondato la loro decisione. Inoltre, in luogo di affrontare il problema su base esclusivamente normativa, si sono concentrati sul particolare significato, non esclusivamente religioso, riconosciuto al crocifisso.
Hanno ritenuto che sarebbe riduttivo del suo significato considerare il crocifisso unicamente come un simbolo religioso; ciò che comporterebbe la sua necessaria rimozione dai luoghi di pertinenza della P.A. Invero, la croce è un simbolo in cui si posso identificare non solo numerose confessioni religiose che si rifanno alla figura di Cristo, rappresentandone quindi il signum distintivo; ma anche coloro che professano la laicità di uno Stato. Il crocifisso cioè deve essere considerato non solo come simbolo delle religioni cristiane, ma altresì come simbolo di un sistema di valori di libertà, eguaglianza dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato.
La decisione del T.A.R. è stata confermata in ultimo grado dal Consiglio di Stato che ne ha pienamente condiviso il contenuto. [13]
Come è agevole osservare dalla breve ricostruzione, i giudici di merito si sono trovati concordi nel giustificare la presenza del crocifisso nelle scuole come presenza di un simbolo non solo religioso ma anche espressivo di valori laici. Non si sono soffermati sul problema del se i simboli religiosi, possano o non possano essere esposti nelle aule delle scuole di uno stato laico e pluralista come il nostro, ma, tramite un espediente, hanno aggirato l’ostacolo, concludendo paradossalmente che la croce non sia un simbolo religioso o almeno che lo stesso non sia solo un simbolo religioso. Espressione di un sistema di valori di libertà, uguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa, e quindi anche della laicità dello Stato, il crocifisso può ben essere esposto nelle scuole pubbliche di uno stato, come il nostro, c.d. laico.
La natura polisemantica del simbolo della croce è divenuta così nuovo parametro nel giudizio di conformità ai principi della laicità.[14]
Nel 2003, invece, il Tribunale di L’Aquila, con l’ordinanza del 22.10.2003, sottolineando proprio il significato religioso della croce, ne aveva ordinato la rimozione dalle aule in nome della tutela della libertà religiosa e del principio costituzionale della laicità dello Stato. Sottolineando la necessità di tenere in conto la influenzabilità dei minori aveva ritenuto che la croce potesse indurre nell’alunno “ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà – dello Stato, trattandosi di scuola pubblica, - di porre il culto cattolico al centro dell’universo, come verità assoluta”.[15] Come da ultimo il Tribunale di Valladolid, il giudice di L’Aquila ha implicitamente affermato che il significato religioso della croce è talmente immediato che i bambini e i minori sono naturalmente portati a coglierlo.
Nel 2005 la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ad una richiesta di remissione del procedimento avanzata dall’imputato, chiamato a rispondere del delitto di vilipendio della religione cattolica, che dichiarava di sentirsi turbato nella propria libertà morale per effetto dell’esposizione nell’aula giudiziaria del simbolo religioso per eccellenza della religione cattolica.[16] Anche in questo caso la Corte di Cassazione, come anche la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato, non ha affrontato direttamente il problema cercando una soluzione giuridica dello stesso, ma si è limitata a dichiarare inammissibile l’istanza di rimessione in considerazione della dimensione nazionale della situazione denunciata, quindi per mancanza del carattere locale della stessa.[17]
Sempre nel 2005, il Tribunale di L’Aquila ritenne che il comportamento del magistrato, giudice del Tribunale, che rifiuti indebitamente di tenere senza ritardo le udienze per i procedimenti ad esso assegnati, adducendo come motivo della decisone di astenersi la presenza del crocifisso nei locali destinati alla trattazione delle causa, integrasse gli estremi del reato di rifiuto di atti di ufficio.[18]
3. Il crocifisso, simbolo religioso o simbolo laico. Necessità di una scelta. Conclusioni.
Dal confronto delle sentenze citate, la domanda che più risulta ovvia è come sia possibile una tale divergenza di opinioni in ordine ad un problema la cui soluzione, in quanto basata sui principi e le norme in vigore, dovrebbe portare alla stessa conclusione.
I presupposti giuridici delle diverse decisioni, infatti, in quanto fondati sulla Costituzione e sulla normativa vigente, sono gli stessi: il principio della laicità dello Stato, l’eguale misura di libertà riconosciuta a tutte le confessioni religiose, la promozione e la tutela assoluta della libertà religiosa. E’ quanto meno “inaspettato” che dagli stessi presupposti giuridici si giunga a soluzioni opposte.
Il perché della divergenza delle conclusioni è da rinvenire non nelle norme in vigore o nei principi giuridici fondanti il nostro sistema costituzionale ma nell’individuazione di un nuovo criterio di valutazione: la natura polisemantica della croce, ora interpretata come un simbolo espressivo di valori laici, ora come simbolo esclusivamente religioso.
Se il T.A.R. e il Consiglio di Stato, infatti, si sono espressi in senso favorevole al suo permanere nelle aule delle scuole pubbliche e, più in generale nei luoghi di pertinenza della Pubblica Amministrazione, sottolineandone il significato laico, non sono mancate decisioni e provvedimenti di diverso avviso che, agendo sul presupposto della sua valenza religiosa, hanno ritenuto non conforme al nostro sistema costituzionale la sua permanenza nei suddetti luoghi.
Ogni giudice, infatti, ha dato al problema la propria soluzione anche, evidentemente, basata e influenzata dalla propria cultura ed esperienza e dai personali convincimenti.[19]
In realtà, che il crocifisso si spogli dei suoi evidenti riferimenti alla religione cristiana per rivestire e rappresentare valori tipicamente laici, non sembra condivisibile. Guardando un crocifisso, il pensiero corre automaticamente al suo significato religioso, ed è necessario uno sforzo interpretativo particolare per vedere in esso un simbolo di valori laici, anziché religiosi. [20]
Forse allora il Consiglio di Stato, nell’argomentare la sua decisione, si è spinto troppo in avanti: il suo scopo era quello di lasciare che il crocifisso, tradizionalmente affisso nelle aule, restasse lì dove era sempre stato, ma lo ha raggiunto al prezzo di mortificarne il significato religioso; significato che indubbiamente è prevalente e pregnante rispetto a tutti gli altri.
Nessun cristiano può dirsi contento di sapere che, per le Istituzioni e l’opinione di tutti, il simbolo per eccellenza della propria fede sia divenuto un simbolo privo di valore religioso e incapace di trasmettere al pubblico il messaggio della fede cattolica..
Sono allora da condividere le argomentazioni poste alla base del diniego del Presidente del Tribunale di Ragusa che, nel ritenere la sua affissione «inesorabilmente e ingiustificatamente discriminante», restituisce alla croce il suo valore religioso e dà compiuta esecuzione ai principi di aconfessionalità e imparzialità presenti nella Costituzione.
L’equidistanza delle istituzioni da tutte le confessioni e la doverosa promozione della libertà religiosa, spinge inesorabilmente verso la laicizzazione effettiva del sistema, nel più totale rispetto dei diritti di tutti. Pur a malincuore, quindi, non si può non riconoscere che la piena realizzazione dei principi di laicità, libertà e uguaglianza portano nella direzione indicata: la rimozione del crocifisso dai luoghi pubblici; al pari dell’eliminazione di ogni riferimento alla divinità nel giuramento o della equiparazione tra i delitti di vilipendio alla religione cattolica e le altre religioni.
Ciò che rimane del passato confessionale dell’Italia non può oggi giustificarsi alla luce delle norme in vigore e dei principi fondanti il nostro sistema Costituzionale. Se lo Stato è laico – pur da intendere non come indifferenza per il fenomeno religioso ma come equidistanza da ogni confessione religiosa e conseguente uguale trattamento - non si può certo ritenere coerente con i suoi principi l’esposizione, nei luoghi di pertinenza della Pubblica Amministrazione, del simbolo religioso di una sola confessione. Infatti, quando il discorso viene riportato ai suoi termini giuridici, si vede la debolezza delle tesi che tendono a giustificare l’esposizione del crocifisso: le uniche fonti normative cui è possibile fare riferimento sono infatti i regi decreti del 1924/1928, per ciò che riguarda le scuole, la circolare del 1929, per i tribunali. E’ evidente allora quando sia assurdo tentare di limitare oggi la Costituzione e i principi in essa affermati, facendo leva su norme di rango secondario, espressione di un regime passato, e ormai superato.
Lo Stato laico deve tutelare e garantire l’esercizio dei diritti fondamentali di tutti, tra questi la libertà religiosa, anche nel suo aspetto negativo consistente nel non subire condizionamenti o pressioni di sorta, in primo luogo da parte dello Stato.
E della rimozione del crocifisso dai luoghi pubblici non dovrebbero dolersi i cristiani, pur sempre liberi di esporlo nelle proprie case, nei luoghi privati, o di portarlo al collo.[21]
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[ 1] P. Cavana, Modelli di laicità nelle società pluraliste La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico, in Arch. Giurid., IV, 2006, 5559; E. Dieni, Simboli, religioni, regole e paradossi, testo corredato di note del contributo presentato alla tavola rotonda Crocifisso, velo e turbante. Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Campobasso, 21-22 aprile 2005 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise, recepito in internet sito www.olir.it; A. Pugliotto, Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l’ordinanza si naviga a vista, nota a sent. C. Cost. 15.12.2004, n. 389, in Diritto e giustizia, 2005, 3, 80; S. Baraglia, Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta, in Giur. Cost., 2004, 3, 2130; M. Canonico, Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta, in Il dir. Eccl., 2004, 2, 259; F. Margiotta Broglio, Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso, dicembre 2004, recepito in Internet, sito www.olir.it; N. Fiorita, Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del T.A.R. Veneto, aprile 2005, recepito in Internet, sito www.olir.it; M. Madonna, L’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche, dal caso di Ofena all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004: brevi note su una questione ancora aperta, dicembre 2004, recepito in Internet, sito www.olir.it; G. Di Cosimo, Simboli religiosi nei locali pubblici, le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza, in Giur. Cost., 2000, 2, 1130.
[ 2] Altre fratture sono state risolte da pronunce di illegittimità costituzionale delle norme coinvolte. Le fattispecie di reato attinenti alla religione – vilipendio, art. 402, 404 cod. pen., bestemmia art. 724 cod. pen. – nella originaria formulazione risalente al 1930, si riferivano, infatti, alla religione cattolica come alla religione dello Stato.
[ 3] Sui diritti fondamenti si veda, di recente, G. Barone, Diritti fondamentali. Diritto a una vita serena. Il percorso della giurisprudenza, Roma, 2008, passim.
[ 4] In Francia il problema dell’ostentazione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici si è posto prevalentemente con riferimento al velo islamico che la maggior parte delle donne di religione islamica deve indossare nella vita di tutti i giorni. Sul punto si veda: M. C. Ivaldi, Verso una nuova definizione della laicità? La recente normativa a proposito dei segni religiosi nella scuola in Francia, in Il diritto ecclesiastico, IV, 2004; G. Poggeschi, Il velo islamico in Francia: un problema di società multietnica, in Quad. Cost., agosto 1995, II, 297; S. Ferrari, Le ragioni del velo, novembre 2004, recepito in internet sito www.olir.it; J. Luther, Il velo scoperto dalla legge: tavole di giurisprudenza costituzionale comparata, novembre 2004, recepito in internet sito www.olir.it; F. Patruno, Crocifisso, giurisprudenza straniera e laicità, giugno 2005, recepito in internet, sito www.olir.it; A. Di Martino, La decisione sul velo del Bundesverfassungsgeiricht, e A. Ratti, Il velo islamico all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo, entrambi di settembre 2007 e recepiti in internet, sito www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html .Recentemente in Inghilterra è sorta una questione, riferita dai mass-media, di una dipendente della compagnia aerea British Airwais che è stata invitata dai sui superiori a non indossare il crocifisso (per quanto piccolo) durante le ore di lavoro. Da ultimo la cronaca – si veda in internet, sito www.corrieredellasera.it, 27.12.2008, USA: rispondeva «buon natale» al centralino, licenziata in tronco – ha reso noto un fatto che si verificato negli Stati Uniti d’America, nella città di Washington, e che ha visto protagonista una donna che è stata licenziata dalla società presso la quale lavorava come centralinista perché salutava i clienti con l’espressione “buon Natale” in luogo di quella più laica e politically correct “buone vacanze”.
[ 5] La Costituzione spagnola, ratificata dal popolo mediante referendum e sanzionata da S.M. il RE dinnanzi alle Cortes nel 1978, nel titolo primo dedicato a los derechos y deberes fundamentales, garantisce all’art. 16 “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley” sottolineando altresì che “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. L’articolo è stato poi ulteriormente sviluppato e specificato dalla Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5 luglio 1980. La legge consta di otto articoli, una disposizione finale, una derogatoria e due transitorie; è una legge “marco”, quella che in Italia si suole indicare come legge quadro. Già dal 1967 era in vigore una legge che aveva riconosciuto la libertà religiosa e di culto ai singoli e alle comunità religiose; diritti e libertà che fino ad allora erano riservati solo alla Chiesa cattolica. La Spagna, infatti, ancora confessionale in senso cattolico, aveva dovuto concedere un’eguale misura di libertà a tutte le confessioni per adeguarsi ai principi espressi dal Concilio Vaticano II nella dichiarazione Dignitatis Humanae del 7.12.1965. Solo con la morte del generale Franco e la fine della dittatura (1975), dopo un periodo c.d. di transición politica, con al Carta costituzionale del 1978 si è definitivamente abbandonato il principio confessionale in favore del riconoscimento di un’eguaglianza formale tra tutte le confessioni religiose.
[ 6] La decisione è la prima del genere nella storia della Spagna. Una questione simile fu affrontata a Jaen, in Andalusia nel 2006, ma in quel caso il governo regionale aveva preceduto il possibile intervento della giustizia facendo rimuovere di sua iniziativa i crocifissi dalle aule e consentendone l’esposizione solo durante le ore di religione. Il Corriere della sera del 19 dicembre 2008, pag. 17, Il Vaticano contro Zapatero: «Statolatria», riporta l’intervista rilasciata dell’Arcivescovo A. Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, alla rivista Il consulente RE (RE: Religiosi Ecclesiastici), nella quale denuncia l’avanzamento in Spagna della “statolatria” e dell’ “indottrinamento laicista” dei giovani attraverso la scuola pubblica: “ una forma di persecuzione anticristiana che si avvale di molte vie – comprese sentenze della magistratura – è in atto anche in Italia … lo Stato entra sempre più nella vita personale di ognuno …”. J. M. De Prada, Una semplice croce, in L’Osservatore Romano, 24725 novembre 2008, sottolinea che «…Il crocifisso, in definitiva, può offendere solo quanti vogliono – e in questo consiste in realtà il laicismo, per quanto si nasconda dietro alibi giuridici – che lo Stato diventi un nuovo Dio, con potere assoluto sulle anime … Da qualche tempo un impulso distruttivo si sta impossessando dell’Europa, trovando la sua espressione più triste e pervicace nell’ansia di cancellare dalla nostra memoria il lascito morale e culturale del cristianesimo; e in Spagna questo impulso autodistruttivo assume espressioni violente … Si inizia a confondere la sana laicità dello Stato con una belligeranza antireligiosa che cerca di negare all’uomo il suo vincolo con la trascendenza, che cerca di cancellare la nostra genealogia spirituale e culturale …».
[ 7] Interrogazione a risposta scritta n. 4-01789, dep.ti Marinello, Pagano, G. Alfano, Toccafondi, Pugliese, seduta 097 del 3.12.2008. Nell’interrogazione si legge: «premesso che: il Presidente del Tribunale di Ragusa … ha da tempo fatto togliere dalle aule del Tribunale il crocifisso ed ha respinto una richiesta, inoltrata nel 2005 dal locale ordine degli avvocati, affinché venisse reintrodotto nelle aule del Tribunale il simbolo religioso della cristianità; - anche quando è stata realizzata la sezione distaccata del Tribunale di Vittoria il dottor … ha fatto togliere i crocifissi appesi nelle aule da un cancelliere;- quanto è avvenuto nel Tribunale di Ragusa è estremamente grave in quanto il crocifisso è un simbolo idoneo ad esprimere valori quali la tolleranza, il rispetto reciproco, il rispetto della persona, la solidarietà umana ed il rifiuto di ogni discriminazione ed inoltre, la sua rimozione forzata, offende il sentimento religioso della stragrande maggioranza della popolazione italiana;- va ricordato che la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie risponde ad una precisa disposizione ministeriale che, sia pure risalente al maggio del 1926, e rappresenta ormai una consuetudine consolidata per cui, non dovrebbe rientrare nei poteri di un singolo magistrato, disporne la rimozione:se il ministro in indirizzo è a conoscenza di questo episodio e come, nell'ambito dei propri poteri, intenda procedere per far rispettare le disposizioni ministeriali e per rimuovere questa offesa alla coscienza civile e religiosa dei cittadini di Ragusa». Il Presidente del Tribunale di Ragusa nel provvedimento oggetto della discussione concludeva: «... non posso, giuridicamente, che disattendere la richiesta di ricollocamento nelle aule giudiziarie di quello che, per quanto sia il simbolo più pregnante della nostra civiltà e per questo caro, anzi carissimo, anche al miscredente che scrive, sarebbe inesorabilmente e ingiustificatamente discriminante … Ma poi, per concludere, non fu Gesù stesso a dire di non fare confusione tra Cesare e Dio e di non mischiare sacrilegamente l’Uno e l’altro?». Nelle interviste rilasciate ai diversi quotidiani che si sono occupati del problema il Presidente ha più volte sottolineato che essendo il nostro Stato laico, multietnico e multireligioso dove hanno gli stessi diritti ebraici, musulmani, buddisti e cattolici, la necessità che la giustizia si amministrata in modo laico non è sindacabile. Pertanto non sarebbe rispettoso della Costituzione amministrarla con appeso alle pareti un simbolo religioso che potrebbe essere discriminatorio nei confronti di chi osserva un altro credo.
[ 8] Sent. n. 556 del 13.02.2006, sez. VI, in Dir. e giust., 2006, 10, 69.
[ 9] Sulla laicità si veda, senza pretesa di esaustività, F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, IX ed., Bologna, 2003, pagg. 40 e ss.; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, pp. 163 e ss.; Id., voce Stato laico, in Enc. Dir., vol. XLIII, Milano, 1990, pp. 874-890.
[ 10] In particolare il T.A.R. Veneto riteneva costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, gli artt. 159 e 190 del d.lgs 16 aprile 1994 n. 297, come specificati rispettivamente dall’art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 e dall’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, e l’art. 676 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle suddette disposizioni.
[ 11] Il Giudice della legittimità costituzionale, l’unico in grado di definire autorevolmente ed indiscutibilmente la questione, sollevando un’eccezione puramente formale, rimetteva la soluzione ad altro collegio senza spendere alcuna parola sul merito del problema. L’ordinanza si può leggere in Foro it., 2005, I, 1, 329.
[ 12] T.A.R. Veneto, sez. III, sent. n. 1110 del 22.03.2005, in Foro it., 2005, III, 439. Nell’indicato parere n. 63/1988, il Consiglio di Stato spiegò: « … L’indagine deve mirare a stabilire se … le disposizioni citate in premessa le quali consentono l’esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con l’attuale assetto normativo in materia, derivante dall’Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929. A tale riguardo devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali … Conseguentemente le modificazioni apportate al Concordato Lateranense … non contemplano esse stesse in alcun modo la materia de qua … Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall’art.15 delle disposizioni sulla legge in generale … Conclusivamente, quindi, … le disposizioni … concernenti l’esposizione del crocifisso nelle scuole … deve ritenersi che siano tuttora legittimamente operanti …».
[ 13] Il Consiglio di Stato ha specificato che «… il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzi tutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso … In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per i credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare … valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche il un orizzonte laico … una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni …». Già nel parere reso nel 1988, aveva ritenuto di dover evidenziare che «… il Crocifisso o, più semplicemente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa …». Su questi aspetti si veda, per brevità, M.T. Denaro, Problemi della libertà religiosa. Il crocifisso nei luoghi pubblici: sentenze a confronto, in Giust. Amm., gennaio-febbraio 2007, 131. In un altro ordinamento dell’Unione europea si è ritenuto una sorta di “profanazione della croce” non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo: così B. 16.05.1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’affissione obbligatoria del crocifisso nella aule scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso. Come si vedrà in seguito questa motivazione è la stessa che ha dato di recente il Tribunale di Valladolid per giustificare la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche.
[ 14] Si è fatto del crocifisso un oggetto capace di riempirsi dei diversi significati che ognuno, a seconda delle circostanze, vuole vedere; per un cristiano simboleggerà il sacrificio del figlio di Dio, per un non credente potrà ricordare i valori della tradizione storica italiana (sarà quindi un simbolo laico), per altri potrà rappresentare, a seconda dei casi, un oggetto d’arte o un oggetto senza valore. Affisso vicino alla fotografia del Presidente della Repubblica per alcuni potrà avere lo stesso valore. Così argomentando il giudice amministrativo supera il problema dell’esposizione del crocifisso all’interno delle aule scolastiche; non risolve però il problema se il crocifisso quale simbolo religioso possa o non possa essere affisso nelle aule delle scuole dello stato laico lasciando in ombra il problema della libertà religiosa intesa quale diritto dell’uomo a non subire pressioni di nessun genere. M. Parisi, Simboli e comportamenti religiosi all’esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all’espressione dell’identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani, in Diritto di famiglia, 2006, 1415, sul significato storico del crocifisso sottolinea: «… ora, non intendendo minimamente disconoscere il fondamentale contributo arrecato dal Cristianesimo allo sviluppo della civiltà occidentale, sembrerebbe opportuno non trascurare il dato di fatto (difficilmente contestabile) della non totale coincidenza del nostro patrimonio storico e culturale con l’eredità tramandata dalla tradizione cristiana. In questo senso è facilmente rilevabile l’importanza degli apporti forniti, alla varietà degli elementi costituenti il bagaglio culturale della nostra realtà nazionale, dalla tradizione greco-romana, dalla presenza araba e dall’esperienza illuministica. Proprio in ragione della diversità degli apporti culturali di cui si nutre la nostra composita identità culturale, sembrerebbe parziale … l’eventuale intento dei pubblici poteri di utilizzare uno specifico simbolo (spiritualmente caratterizzato) quale univoco contrassegno esteriore del patrimonio di principi e di valori su cui si fonda la convivenza democratica …».
[ 15] Si veda sub nota 4.
[ 16] Si ricorda che unica fonte normativa dell’esposizione del crocifisso nelle aule di udienza è la circolare emanata il 29.05.1929 dall’allora ministro di grazia e giustizia A. Rocco, che ne prescriveva la presenza accanto all’effige del re. E’ del 1984 la nota n. 5160-M1 del Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito posto dal Ministero della Giustizia (prot. 612-14.4 del 25.05.1984), sul mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie. La nota, sottolineata la mancanza di espresso fondamento normativo cui fare riferimento, ritenne comunque valide le motivazioni della circolare citata, alla stregua dell’art. 9 degli accordi di modificazione dei Patti Lateranensi secondo cui i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e tenuto conto che il crocifisso è il simbolo di questa nostra civiltà, il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica.
[ 17] C. Cass., sez. III pen., ordinanza 28.09.2005, in Foro it., 2006, II, 163.
[ 18] Sent. 18.11.2005, in Foro it., 2006, II, 191. Sul punto si vedano le osservazioni di G. Barone, I diritti fondamentali, cit., pag. 89. Si veda anche C. Cass. Sent. n. 4273 del 01.03.2000, in Foro it., 2000, II, 1121, a tenore della quale «… costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario,- ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso desinato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi nei locali destinati a seggi elettorali … del crocifisso o di altre immagini religiose …».
[ 19] E così sarà anche in futuro a meno che non intervenga il potere legislativo a dettare una regola valida per tutto il territorio nazionale e per tutti i luoghi di pertinenza della pubblica amministrazione: scuole, tribunali, ospedali, seggi elettorali ecc. E’ da prevedere, tuttavia, che l’arrivo di una normativa tarderà: il potere legislativo, espressione della volontà popolare ma troppo coinvolto dai giochi della politica, non arriverà facilmente a dare una soluzione su un problema così scottante e nel quale giocano un ruolo fondamentale principi e diritti di particolare rilievo. Una legge che ordinasse di rimuovere i simboli religiosi o al contrario ne ammettesse o imponesse la presenza determinerebbe proteste non solo nel mondo politico ma anche di piazza con conseguenti proposte di referendum abrogativi. E ciò è prevedibile che avvenga qualunque fosse il contenuto della previsione legislativa.
[ 20] In realtà che il simbolo cristiano per eccellenza possa svuotarsi del suo significato religioso per apparire come rappresentazione di valori tipicamente laici non sembra un presupposto facilmente condivisibile. Più agevole, forse, ammettere che lo stesso possa dirsi comune alla maggioranza delle confessioni presenti in Italia e con le quali la Repubblica ha firmato degli accordi secondo la previsione dell’articolo 8 della Costituzione. Il crocifisso simboleggia la morte di Cristo e in tale veste è comune a moltissime religioni: cattolica, protestante, ebrea e finanche islamica. Tutte le più grandi fedi, infatti, credono nella storia della crocifissione di Cristo a nulla rilevando che per alcune sia il messia, per altre un profeta. L’Islam riconosce come libri sacri – alla luce del Corano – sia L’Antico sia il Nuovo Testamento. Nel Corano, libro sacro per eccellenza, Gesù Cristo e la Madonna si incontrano in circa 100 versetti, dei quali 25 menzionano Gesù Cristo, 11 il Messia, 34 la vergine Maria, 12 il Vangelo (Nuovo Testamento), 14 i cristiani. Le Chiese nate dalla riforma del XVI secolo – chiesa evangelica Valdese, Luterana, Metodista, Pentecostale, ecc. - riconoscono la figura di Cristo e la crocifissione. Anche i Testimoni di Geova, pur rifiutando la dottrina della trinità, riconoscono la figura di Cristo e ne commemorano la morte una volta l’anno. Per esattezza per i Testimoni di Geova Gesù Cristo non morì sulla croce ma su un palo verticale. Ciò detto, è più facile ritenere il crocifisso un simbolo multireligioso che un simbolo laico: con questo non si vuole certamente dire che tutte le religioni venerano il crocifisso come oggetto di culto ma solo che lo stesso non si pone in netto contrasto con la maggior parte di esse e che nessuno dovrebbe sentirsi leso nella propria libertà a causa la sua affissione.
[ 21] Dubbi susciterebbe, al contrario, un provvedimento limitativo del diritto di libertà religiosa nella sfera individuale: si pensi alla Turchia, stato laico, nel quale è vietato alle donne di indossare il velo nelle scuole o nell’esercizio di funzioni pubbliche. Solo nel 2008 tale divieto è stato eliminato con riferimento alle Università. Si veda sul tema M. Parisi, Cit.; Id., Il caso Refah Partisi: il principio di laicità alla prova della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Arch. Giurid., IV, 2006, 559.
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(pubblicato il 28.1.2009)
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