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| n. 1-2009 - © copyright |
FEDERICO TITOMANLIO
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| Le SOA: un qualificatore privo di investitura
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Il sistema SOA per la qualificazione delle imprese che operano nei lavori pubblici ha una caratteristica: è unico, ma non perché sia “unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici”, ma perché al mondo non ve ne è un altro uguale.
La ragione di questa rarità è che la qualificazione, sia quando venga esercitata dalle singole stazioni appaltanti, sia nel caso di accentramento, come nei sistemi tipo Albo, è basata su un principio ineliminabile: la qualificazione deve essere svolta da un solo soggetto, perché è l’unico modo per garantire la par condicio fra i concorrenti. Se, per esempio, un ente appaltante si servisse di due commissioni, ad una delle quali affida la qualificazione di metà dei concorrenti e all’altra della seconda metà, si creerebbe una disparità perché il giudizio sarebbe inevitabilmente diverso.
Nel sistema SOA, non v’è alcun rischio del genere: la disparità è insita nel sistema. Alle gare partecipano imprese attestate da SOA differenti, da SOA, cioè, che hanno soppesato con manica larga o con manica stretta le imprese, le quali, quindi, non si trovano su un piede di parità.
Ma, il sistema SOA è particolare anche per altri motivi.
Il primo riguarda l’investitura delle SOA: chi o che cosa le ha legittimate a certificare la capacità delle Imprese?
Questa funzione appartiene alle stazioni appaltanti. Se il legislatore (e solo lui) la sposta in capo, per esempio, ad un albo come l’Albo nazionale costruttori, si è in presenza di un problema di competenza. La funzione è attribuita ad un organismo diverso da quello originariamente titolato.
Se però la funzione viene intestata in capo ad un privato, non è più un problema di competenza, ma di concessione.
Nel caso delle SOA, il legislatore ha previsto (v. art. 40 del Codice 163) che “il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato”.
Il secondo atto deve essere costituito dal provvedimento di concessione.
Sennonché, le SOA vengono “autorizzate” ad attestare dall’Autorità per la vigilanza.
Ma, l’autorizzazione è un provvedimento che rimuove un ostacolo all’esercizio di un diritto che appartiene al soggetto.
La qualificazione è un “diritto” delle stazioni appaltanti: le SOA ne sono certamente prive.
La risposta è che il legislatore ha adoperato un’espressione impropria: voleva dire concessione e ha scritto autorizzazione.
Ma, che concede? L’Autorità! Il guaio è che l’Autorità non e titolare di un potere di qualificare e quindi non può concedere quel che non ha e di cui i veri titolari (le stazioni appaltanti) non sono state mai spogliate.
Il Consigliere Cacace (Convegno IGI del 26 Novembre 2008) trova, con il solito acume una soluzione: se l’autorità può revocare l’"autorizzazione" ad attestare, può, per il principio del “contrarius actus” anche “concedere” il potere di attestare.
Di fronte alle opinioni del Consigliere Cacace faccio sempre un passo indietro. Questa volta, resto però perplesso.
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(pubblicato il 20.1.2009)
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