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NAZARENO SAITTA

I procedimenti in camera di consiglio nel nuovo regolamento di procedura davanti alla Corte costituzionale
(Prime impressioni a caldo)


SOMMARIO: 1.- Premesse. 2.- I giudizi di legittimità costituzionale delle “leggi” promossi in via incidentale. 3.- I giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale. 4.- I conflitti di attribuzione interorganici. 5.- I conflitti di attribuzione intersoggettivi. 6.- L’approvazione del testo delle pronunce.



1.- Premesse La recente entrata in vigore (8 dicembre 2008), di quello che è stato definito (T. E. FROSINI, in Il Sole 24 ore, del 17 novembre 2008, e in www.Corte costituzionale.it) “Il Codice di procedura di una Corte moderna”, ossia della deliberazione 7 ottobre 2008 della Corte costituzionale (G.U. 7 novembre 2008, n. 261), che ha dettato le “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, suscita le prime considerazioni a caldo che seguono.
Si tratta della tanto attesa, auspicata, necessaria normativa di unificazione e razionalizzazione delle regole procedurali da osservare nei giudizi dinanzi alla c.d. Consulta, risalenti alle originarie Norme Integrative del 16 marzo 1956, varie volte disordinatamente modificate negli anni successivi sino a quelle del 21 luglio 2004, ma mai organicamente organicamente coordinate, ma anche appunto modernizzate, anche mediante il recepimento di varie pronunce della stessa Corte, intervenute nel corso di oltre un cinquantennio.
Non si ometta di tener presente che la stessa aggettivazione delle norme in esame (“integrative”) sta a ricordare che, a loro volta, esse, sin dal 1956, servivano e servono appunto ad integrare un testo normativo, questa volta di rango propriamente e formalmente legislativo in senso addirittura rafforzato, risalente ancora nel tempo (L. 11 marzo 1953, n. 87).
Se prendiamo la parola per parlane non è per coltivare abusivamente orti altrui, ma solo per il piacere di tornare a razzolare un po’ nel nostro orticello da tempo coltivato.
In altri termini, non ci interessa, almeno in questa occasione, anche se la tentazione di occuparcene è assai forte e stimolante, la riforma normativa riguardante i principali e più importanti tipi di giudizi ordinari dei quali la Corte in parola è solita occuparsi - legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge di Stato e regioni, conflitti di attribuzioni nella triplice nota tipologia, ammissibilità del referendum, nonché il (per fortuna mai praticato) processo di accusa contro il Capo dello Stato - ma solamente dei pur più numerosi anche se meno importanti procedimenti che trovano la loro sede di definitiva soluzione non nella pubblica udienza ma nella più riservata sede della camera di consiglio della Corte.
Ci sia consentito ricordare, a mo’ di titolo di … legittimazione ad interloquire, due nostre piccole fatiche monografiche: I procedimenti in camera di consiglio nella giustizia costituzionale e amministrativa, I, Milano 1980; La camera di consiglio nella giustizia costituzionale, Milano 2003, che, come si evince dai titoli, si occupano funditus dei soli procedimenti camerali, sicché è sulla novella normativa concernente questi ultimi che ci permettiamo di prendere la parola.

2.- I giudizi di legittimità costituzionale delle “leggi” promossi in via incidentale. Ricordiamo che da sempre è stata affermata la fondamentalità della pubblicità anche per il processo costituzionale. La legge cit. del 1953 (art. 15) lo ribadisce, riservando eccezionalmente al presidente il potere di derogarvi, preferendosi procedere a porte chiuse in caso di rischio per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico o per la morale o di turbative da parte del pubblico.
Pure per i giudizi in esame vige la stessa regola generale, anche se l’alternativa all’udienza pubblica è qui rappresentata, non dalle porte chiuse (che lasciano operanti tutte le altre regole procedurali proprie della pubblica udienza), ma dall’udienza in camera di consiglio retta da una propria tipica liturgia.
Questo, in base alla legge (art. 26 legge n. 87 cit.), sarebbe previsto solo in due tassative ipotesi legislative: quando non sia costituita alcuna parte ed in caso di manifesta infondatezza della questione sollevata nel giudizio di merito.
Le prime norme integrative del 1956 l’hanno concretamente disciplinato (art. 9), e solo con la (inedita) deliberazione 5 marzo 1981, si sarebbe avuta una terza ipotesi, rappresentata dalla manifesta inammissibilità. Curiosamente, allorché (deliberazione 10 giugno 2004 e decreto presidenziale 21 luglio 2004) sono state apportate modifiche al testo delle Norme, sono rimasti codificati solamente i due casi di riunione camerale ipotizzati nel 1953 e nel 1956; sicché il testo dell’art. 9 cit. è rimasto formalmente immutato sino ai nostri giorni, mentre della citata estensione, che sarebbe stata apportata in materia nel 1981, non è rimasta traccia (almeno sul piano testuale).
Un “nuovo” art. 9 è adesso quello contenuto nel decreto del 2008, che ne ha finalmente razionalizzato ed integrato il contenuto.
Le novità sono rappresentate, in primo luogo, dalla codificazione, con un evidente e gradito contributo di chiarezza, della estensione della procedura camerale all’ipotesi di manifesta inammissibilità, ma anche di “estinzione ovvero di restituzione degli atti al giudice rimettente”:
a) rinviando a quanto già osservato anni fa, tanto sulla sostanziale inutilità dell’indizione di un’udienza pubblica in caso di mancata costituzione di nessuna delle parti legittimate a farlo, quanto sui rapporti tra dichiarazione di non manifesta infondatezza formulata dal giudice rimettente e dichiarazione di manifesta infondatezza espressa dalla Corte convocata in camera di consiglio, si prende atto dell’ormai formalmente testualizzata ipotesi di assise camerale rappresentata dalla prospettiva, prefigurata dal “giudice per l’istruzione”, di una dichiarazione di manifesta inammissibilità. Ha così termine l’inspiegabile … clandestinità della delibera regolamentare del 5/26 marzo 1981, inspiegabilmente non pubblicata ancorché puntualmente citata (ma solo nei suoi estremi e con la predetta nota ”peraltro, non pubblicata”) nello stesso sito web istituzionale.
Era accaduto che si fosse più volte avvertita l’esigenza di applicare anche al caso di manifesta inammissibilità (“a maggior ragione”) la disciplina dell’ipotesi della manifesta infondatezza; sicché la Corte, il 20 novembre 1980 aveva deliberato un nuovo testo dell’art. 9 delle Norme vigenti. Ma il successivo 5 marzo 1981 (verbale del 26 successivo), la Corte decideva di revocare quest’ultima deliberazione, lasciando tuttavia intendere che dovesse intendersi scontatamente operante la predetta estensione di regime, verosimilmente giudicando non necessario il divisato cambiamento formale dell’art. 9. Con l’occasione, si era anche stabilito di adoperare lo strumento dell’ordinanza per le pronunce della Corte convocata in questi casi in camera di consiglio.
L’ormai formalmente ufficializzata estensione della convocazione in camera di consiglio al caso della manifesta inammissibilità della questione realizza un’equiparazione scontata a quello della manifesta infondatezza, non essendo dato discernere fra due casi di definizione del giudizio incidentale sostanzialmente equipollenti - infondatezza o inammissibilità – che, in presenza di una particolare connotazione, quella della evidenza, possono ben giustificare una sorta di pronuncia “breve” da adottare in sede camerale con valenza definitoria del giudizio relativo;
b) altro nuovo caso di convocazione della Corte in camera di consiglio è rappresentato adesso da quello di “estinzione”.
Qui il discorso si complica alquanto data l’ermeticità dell’espressione usata dal recentissimo testo regolamentare, che nessuna aggettivazione o specificazione aggiunge al sostantivo adoperato: “estinzione” di che? Naturalmente, del giudizio. Sì, ma di quale giudizio?
b1) Non dovrebbe trattarsi del giudizio a quo, dato che il giudizio di costituzionalità, una volta ritualmente instaurato, vive di vita propria e non è minimamente condizionato dalla sorte del giudizio dal quale ha avuto origine la rimessione alla Corte. Si parla di una c.d. autonomia del giudizio costituzionale: “Il processo incidentale di costituzionalità non è influenzato da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale e ciò in quanto, svolgendosi esso nell’interesse generale, una volta che si sia validamente instaurato a norma dell’art. 23 L. n. 87 del 1953, acquisisce autonomia che lo pone al riparo dall’ulteriore atteggiamento della fattispecie, financo nel caso in cui, per qualunque causa, il giudizio rimasto sospeso cessi” (Corte cost., 24 marzo 1986, n. 52); questo anche nel caso, quindi, da noi segnalato, che la sentenza parziale del giudice amministrativo di primo grado, con la quale era stata sollevata la questione di costituzionalità, fosse stata annullata dal giudice di appello. Rimane, quindi, assodato e fermo che, in caso di estinzione del giudizio a quo il giudizio costituzionale continua.
Viene però il dubbio, se proprio si vuol dare un senso all’estinzione prevista dal nuovo art. 9 delle Norme integrative in esame, che queste ultime abbiano inteso dare rilievo alle vicende del giudizio di rimessione, ed in particolare alla sua eventuale estinzione, non già considerandola irrilevante ai fini della sorte del giudizio di costituzionalità promosso incidenter, ma degne di considerazione nel senso che, se il giudizio a quo si estingue, quello costituzionale continua, ma con la variante che la sua trattazione non avviene in pubblica udienza ma in camera di consiglio, verosimilmente apparendo superfluo lo svolgimento in pubblica udienza una volta che le parti che avevano partecipato al giudizio a quo saranno sicuramente assenti (Presidenza del Consiglio a parte).
Lasciandosi andare ad un po’ di … gossip istituzionale, è da dire che del resto la Corte non è stata in verità mai del tutto insensibile alle vicende del giudizio di rimessione e, pur in costanza di un art. 22 della legge n. 87, ha talora fatto ricorso all’escamotage del giudizio sulla rilevanza della questione sollevata per evitare di doversi pronunciare nel merito della questione stessa, in questo caso, peraltro, non per richiedere al giudice a quo una riconsiderazione del profilo della rilevanza - dato che la … smorfia del 31-47 non potrebbe funzionare per far parlare un giudice che vivo ormai non è più - ma per sostanzialmente estinguere il giudizio di costituzionalità.
b2) Ma non dovrebbe trattarsi, a stretto rigore, neppure del giudizio di costituzionalità che non è soggetto ad estinzione: “La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale” (art. 18 Norme integrative del 2008; ma già prima art. 22 Norme integrative del 1956).
Residuerebbe il caso della rinunzia, non contemplato nell’art. 18 cit. Ma, invero, non si comprende quale ruolo dovrebbe giocare la rinunzia nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, che è poi l’argomento cui è dedicato il presente paragrafo.
E’ pur vero che l’art. 9 delle Norme integrative sin qui considerato trova applicazione, in forza del richiamo di cui al successivo art. 23, anche nei ricorsi relativi a questioni di legittimità costituzionali promossi in via di azione, dove è invece configurabile e concretamente prevista (ultima parte art. 23) una rinunzia all’azione da parte del ricorrente con i conseguenti effetti estintivi del processo davanti alla Corte.
Ciò non toglie però che l’art. 9 è stato espressamente dettato per i giudizi di costituzionalità promossi in via incidentale (e solo poi esteso a quello promosso in via principale) e non viceversa. Sicché appare legittimo mantenere l’interrogativo circa il giudizio la cui “estinzione” a norma di regolamento dovrebbe portare alla convocazione in camera di consiglio della Corte nei giudizi promossi incidenter, mentre l’ipotesi considerata può ben valere nei giudizi promossi in via principale, in forza del rinvio ex art. 23, dove trova legittimo spazio l’istituto della rinuncia in linea col principio dispositivo che li opera (v. appresso);
c) una terza novità in materia di convocazione della Corte in sede camerale, che in certo senso rappresenta anch’essa una codificazione di prassi, è costituita dal caso di “restituzione degli atti al giudice rimettente”. Accade cioè che se il “giudice per l’istruzione” esprime al Presidente l’avviso che il giudizio non possa allo stato essere definito, occorrendo, ad esempio, una diversa o più circostanziata valutazione da parte del giudice a quo soprattutto sotto il profilo della rilevanza della questione incidenter sollevata, il Presidente può convenire sulla superfluità di una vera e propria udienza pubblica. In tal caso si preferisce una convocazione della Corte in semplice camera di consiglio, sede più adatta e proporzionata ai fini della adozione di una mera ordinanza di restituzione degli atti al giudice rimettente, ancorché, ovviamente, debitamente motivata, dovendosi pur sempre giustificare la richiesta che abbia reso necessaria la restituzione degli atti stessi.
Va da sé che si tratta di un percorso che può essere praticato solamente nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via incidentale, non anche in quelli avviati in via di azione, non essendo ipotizzabile una qualsiasi “restituzione degli atti”.

3.- I giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale. Ad essi risulta dedicato, come già nelle Norme del 2004 e sin dal 1956,
il Capo secondo.
Invero a questi ricorsi non sono dedicati soltanto i quattro articoli del Capo (e le altre disposizioni generali riguardanti il percorso liturgico generale dei giudizi di legittimità costituzionali davanti alla Corte richiamati nell’art. 23), ma anche un quinto articolo, inspiegabilmente inserito nel Capo primo riguardante i giudizi di legittimità costituzionale promossi in via di eccezione.
Trattasi dell’art. 19, che pur reca l’inequivoca intestazione “Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale” e che si riferisce testualmente (nel primo comma) ai “casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87”, cioè, appunto, rispettivamente ai ricorsi proposti dal Consiglio dei ministri contro leggi regionali, a quelli promossi dalle regioni avverso leggi statali ed a quelli promossi da una regione avverso leggi di un’altra regione; cioè proprio agli strumenti processuali tipici dei giudizi promossi in via principale, in via di azione o in via diretta che dir si voglia. Se al comma successivo si allude ad altri ricorsi (Trentino-Alto Adige, leggi regionali statutarie) non si tratta comunque che di giudizi diretti di legittimità costituzionale.
A parte la svista sistematica, la nuova autoregolamentazione di questo tipo di giudizi presenta, per quanto concerne le ipotesi di procedimento camerale, almeno tre sostanziali innovazioni:
a) la prima riguarda il già considerato ampliamento dei casi di convocazione della Corte in camera di consiglio che, per effetto del richiamo di cui all’art. 23, sono adesso quegli stessi che abbiamo già descritto nel paragrafo precedente.
Esaminando quest’ultima disposizione, ampiamente innovativa rispetto alle Norme integrative precedenti, si era detto che riusciva di difficile riferibilità ai giudizi disciplinati dal Capo primo l’esplicita previsione di una non meglio identificata “estinzione” come nuova occasione di convocazione della Corte in camera di consiglio.
L’esplicito richiamo contenuto nell’art. 23, peraltro, porta anch’esso ad una sorta di doppione normativo, dato che quest’ultimo articolo, dopo aver richiamato l’art. 9, con questo rendendo applicabile anche nei giudizi di cui al Capo secondo il caso della ”estinzione” come ipotesi di giudizio camerale, dispone altresì che “[L]a rinunzia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo”.
Ripetiamo che proprio (o soltanto?) per i giudizi di questo secondo tipo cade acconcio il caso della “estinzione”, dato che si tratta di giudizi promossi in via d’azione nei quali, pur attenendo a materia di legittimità costituzionale di interesse generale, vale il principio dispositivo, nel senso che non può negarsi ai soggetti che l’ordinamento ritiene legittimati a proporre il ricorso la facoltà di rinunziarvi, con la conseguenza della caducazione del ricorso proposto e degli effetti prodotti, compreso l’avvio di un giudizio costituzionale che non può (e non ha senso che lo si faccia) proseguire una volta che sia venuto meno l’atto propulsivo e l’interesse sottostante che lo aveva legittimato.
Rilievo in certo senso marginale, perché non incide sul principio generale, presenta il fatto che la valenza estintiva sul processo costituzionale in corso della rinuncia al ricorso sia subordinata all’accettazione di tutte le parti costituite. In questo il giudizio costituzionale in esame si differenzia dal processo amministrativo, pur avendone le stesse connotazioni quale rimedio impugnatorio, probabilmente perché, mentre davanti al giudice amministrativo la rinuncia al ricorso non è soltanto rinuncia agli atti ma anche rinuncia definitiva all’azione, davanti alla Corte la rinuncia ai ricorsi ex artt, 31, 32 e 33 della legge n. 87 del 1953, pur non comportandone in via definitiva la riproponibilità essendo questa legata pur sempre al rispetto di precisi termini decadenziali, non dovrebbe, provocando l’estinzione del giudizio costituzionale, ledere eventuali interessi contrapposti delle altre parti costituite. Si pensi, immaginiamo, al ricorso che ponga in discussione la titolarità della potestà legislativa di una regione nei riguardi dello Stato o di un’altra regione, nel quale anche l’ente resistente può avere interesse ad una pronuncia della Corte di segno contrario alla rivendicazione di competenza posta a base del ricorso che valga ad attribuire una volta per tutte la relativa spettanza;
b) l’altra novità è rappresentata dall’art. 21 delle nuove Norme, a tenore del quale il Presidente della Corte, sentito il giudice designato per la relazione, convoca il collegio in camera di consiglio, ove ravvisi l’urgenza di provvedere sulla eventuale domanda di sospensione inserita in un ricorso proposto ai sensi dell’art. 35 legge n. 87 del 1953 (nel nuovo testo risultante dall’art. 9 L. 5 giugno 2003, n. 131) .
Questa è davvero una novità assoluta, dato che una statuizione del genere non trova alcun addentellato normativo nelle disposizioni precedenti, sia di natura formalmente legislativa sia di natura regolamentare interna.
E’ la prima volta, infatti, che le Norme integrative disciplinano, anzi ammettono e disciplinano questa domanda cautelare nel campo delle questioni di legittimità costituzionale in via principale, prima espressamente ammessa solamente nei giudizi per conflitto di attribuzione intersoggettivo (v. oltre), mentre la prassi ha registrato sin qui ipotesi non infrequenti di domande di sospensione inseriti nei ricorsi di impugnazione diretta di leggi regionali o statali; domande sulle quali tuttavia, forse perché conscia della mancanza di uno specifico supporto normativo, la Corte ha di solito preferire glissare, ammettendo, anche se non motivatamente, la domanda, ma facendo di tutto per non pronunciarsi se non di rado espressamente sulla domanda stessa. Questo anche se dottrina assai qualificata (V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova 1976, 399), anche da noi allora seguita nei testi citati, era ferma nel dichiarare che l’istituto in questione “non trova alcun riscontro nei giudizi sulle leggi”.
Stante il carattere innovativo della disposizione, recettiva di una prassi peraltro incostante, sorprende il linguaggio adoperato in questo art. 21 cit. (“Ove sia proposta domanda di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87…”), come se si trattasse di un istituto assolutamente già acquisito al nostro ordinamento, quando invece, a ben guardare il testo normativo richiamato, ci si avvede che questo art. 35 non prevede affatto alcuna domanda di sospensione nei ricorsi proposti direttamente davanti alla Corte.
Nella sua originaria formulazione del 1953 si parlava del ricorso diretto alla Corte da parte del Governo per porre la c.d. questione di merito per contrasto di una legge regionale con gli interessi nazionali o di altre regioni, ma non prevedeva alcuna domanda cautelare e, quindi, non prevedeva alcuna disciplina procedurale.
Nella sua nuova formulazione dopo la legge n. 131 del 2003 cit., l’art. 53 ha ben altro contenuto, quasi in appendice agli artt. 31, 32 e 33 (anch’essi rielaborati dalla stessa legge). Vi si dispone che “ [Q] quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione”.
Si ha cioè una disposizione applicativa posta a servizio dei ricorsi diretti ai sensi dei tre articoli ivi richiamati. Per quello che ci preme, non si può fare a meno di rilevare che non si parla di domanda di sospensione, come indurrebbe a ritenere l’art. 21 delle nuove Norme integrative, neppure utilizzando il richiamo dell’art. 40 L. n. 87, che contempla il potere della Corte di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati (ma con riferimento alle ipotesi di conflitto di attribuzione Stato-regioni o regione-regione). Adesso, ossia dal 2003, questo potere di sospensione sembra esteso anche ai ricorsi proposti avverso leggi dello Stato o delle regioni; ma, stante l’assenza istituzionale di una domanda cautelare (non prevista, ma, verosimilmente, come verificatosi nella prassi di questi ultimi anni, non vietata), questo potere è esercitabile d’ufficio. Una caratteristica tutta particolare che non trova riscontro nel corrispondente sistema normativo della disciplina dell’istituto cautelare proprio della giustizia amministrativa, dove un siffatto potere officioso è assolutamente inimmaginabile, quanto meno in termini di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnabile, essendo pensabile solamente la recente previsione (art. 245, comma sesto, codice dei contratti pubblici del 2006) del potere di revoca di ufficio di una misura cautelare accordata ante causam; ma mai una concessione d’ufficio della c.d. sospensiva.
Sarebbe stato forse lessicalmente più corretto, anziché parlare di domanda di sospensione “proposta … ai sensi dell’art. 35 …” – espressione che farebbe pensare al già acquisito istituto ed alle relative modalità propositive, che invece non ci sono né nell’art. 35 né altrove –, di “domanda di sospensione proposta nei ricorsi di cui all’art. 35…”, se non addirittura prevedere espressamente, essendosi in presenza di una novità introduttiva, che, in questi tipi di ricorsi, è consentito proporre una domanda di sospensione, naturalmente destinata ad essere delibata, come tutte le domande cautelari, nella sede propria, ossia in camera di consiglio.
Non ci trova consenzienti che si sia previsto, in questo nuovo art. 21, che il Presidente convochi la Corte in camera di consiglio “qualora ravvisi l’urgenza di provvedere”. L’urgenza deve considerarsi implicita in ogni domanda di misura cautelare - sol perché, quanto meno, essa viene prospettata, anche se assertivamente, dal ricorrente – sicché non può essere affidato al presidente del collegio giudicante decidere se convocare o meno la camera di consiglio a seconda che egli ritenga sussistente o insussistente l’urgenza stessa come allegata dal ricorrente; giudizio che deve considerarsi riservato al collegio, competente a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dopo averne preliminarmente accertata l’urgenza. Ne consegue che tutte le volte in cui risulti proposta una domanda di sospensione, il Presidente ha il preciso dovere di convocare, sempre e comunque, la Corte. Se proprio si volesse assegnare al Presidente il potere di considerare in qualche modo l’urgenza, questo potrà influire soltanto sulla data della seduta camerale, la cui fissazione è sua esclusiva prerogativa.
Non risulta, poi, dalla disposizione se l’audizione delle parti in sede di udienza camerale, ovviamente eventuale ed in ogni caso formalmente da autorizzare, se richiesta - anche qui a cura del Presidente – possa essere disposta d’ufficio, quindi anche senza apposita richiesta delle parti, ove sia ritenuta necessaria o comunque utile e conducente ai fini della decisione.
Non appare neppure risolto il dubbio, ingenerato dalla novella del 2003 relativa all’art. 35 cit. con l’uso di distinte espressioni (“irreparabile pregiudizio” e “pregiudizio grave e irreparabile”) per indicare i presupposti della sospensione dell’esecuzione della legge impugnata, a seconda che il periculum riguardi, rispettivamente, “l’interesse pubblico o l’ordinamento giuridico della Repubblica”, da un lato, e , dall’altro, “ diritti dei cittadini”; se cioè tale diversità espressiva (l’aggettivo “grave” aggiunto nel secondo caso) sia stata consapevole e volutamente significativa.
A volere esprimere un giudizio complessivo sulla scorta delle superiori considerazioni, si può forse deprecare tanta improprietà terminologica e sistematica, francamente imperdonabile ad un normatore del 2008 e di tale livello. E non si tratta del Parlamento, che ci ha abituati a ben altro…
c) anche l’art. 22 (“Separazione e riunione dei procedimenti”) costituisce una novità, quanto meno per quanto riguarda la separazione, mentre per la riunione già le Norme Integrative del 2004 ma anche sin dal 1956 dettavano norme che, ancorché create per il giudizio di legittimità promosso in via di eccezione, venivano estese a quello promosso in via principale in virtù di apposita norma di rinvio.
Invero anche in queste nuove Norme integrative si rinviene un’analoga disposizione estensiva (art. 23) dell’istituto della riunione di cui al precedente art. 15; con la conseguenza, addirittura, di un concorso di disposizioni normative sullo stesso istituto (art. 15 e art. 22) opportunamente da coordinare. Per la verità, l’art. 15 prevede il potere del Presidente di rinviare la trattazione della causa ad altra camera di consiglio (o udienza pubblica) al fine della trattazione congiunta con altra causa “connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni “. L’art. 22 prescinde dalla connessione di cause e prevede la facoltà di stabilire in partenza, ossia non solo in sede di trattazione, ma quindi anche in sede di predisposizione dei ruoli di udienza, la trattazione nella stessa camera di consiglio (o pubblica udienza) di più questioni analoghe o di cause la cui decisione dipenda dalla soluzione di analoghe questioni. Un coordinamento formale sarebbe stato, comunque, da preferire.
Quanto alla separazione, l’art. 22 consente al Presidente di segmentare il ricorso che implichi la trattazione di “questioni tra loro non omogenee”, disponendone la “trattazione separata”; sicché potrà aversi adesso che per un unico ricorso la Corte emetta più pronunce anche di differente natura. Queste potranno, infatti, assumere la forma della sentenza o dell’ordinanza, potendo accadere - il silenzio della legge non lo esclude - che la Corte si pronunci su una o più questioni in udienza pubblica e su altra o altre in camera di consiglio.

4.- I conflitti di attribuzione interorganici. E’ il Capo terzo delle Norme integrative che li disciplina dando la precedenza ai conflitti interorganici che possono insorgere, ovviamente, solo tra i poteri dello Stato e per i quali è prevista una singolare fase procedimentale rappresentata dal giudizio preventivo di ammissibilità, diversamente da quanto accade per i conflitti di attribuzioni intersoggettivi nei riguardi di Stato-regione e regione-regione.
Quanto ai primi, si ricordi che si tratta di ricorsi che vanno depositati presso la segreteria della Corte ancor prima della notifica alla controparte, dato che la Corte, a deposito avvenuto, viene dal Presidente convocata in camera di consiglio per la preliminare delibazione ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi stessi.
Per quel che concerne le modalità procedurali, non si può certo dire che le nuove Norme integrative (art. 24) brillino per perspicuità, dovendosi registrare una disposizione assolutamente elementare e quindi pleonastica: quella cioè di cui al primo comma, che prescrive, come già prima, la … sottoscrizione del ricorso, senza alcun'altra specificazione, quasi che qualcuno potesse pensare all’inoltro di un ricorso in certo senso anonimo perché non corredato da una formale sottoscrizione.
Certamente perfettibile sul piano formale è la disposizione di cui al terzo comma, successivo alla previsione della convocazione della Corte in sede camerale per l’esame dell’ammissibilità del gravame, a tenore del quale “il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite…è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni” (in forza delle Norme del 2004, venti giorni) “dall’ultima notificazione”. Nulla si dice né in ordine alla forma della pronuncia camerale (ordinanza?) di ammissibilità o inammissibilità né se, come dovrebbe essere, il ricorso sia da notificare in uno con la decisione che l’ha dichiarato ammissibile, a parte ogni problema di contestualità cartolare.
Corrispondentemente al nuovo più lungo termine per il deposito, viene portato a trenta giorni (comma quarto) anche quello per la costituzione.
Il generico rinvio, contenuto nel quarto comma, a diverse disposizioni delle Norme dedicate ai giudizi di legittimità costituzionale proposti in via di eccezione - in particolare, per quanto ci riguarda, all’art. 9, ultimi tre commi - non ha, dichiaratamente, portata generale, nel senso che possa riguardare l’intero giudizio per conflitto di attribuzione, compresa quindi la fase preliminare della dichiarazione di ammissibilità del ricorso..
Fuori luogo sarebbe, infatti, il richiamo del secondo comma dell’art. 9, che prevede i casi nei quali può essere convocata la Corte in camera di consiglio, dato che la Corte stessa, sui ricorsi per conflitto interorganico di attribuzioni, è appunto tenuta a pronunciarsi sulla preliminare (provvisoria) ammissibilità degli stessi già in camera di consiglio.
Lo stesso dicasi per il richiamo del terzo comma, che riguarda la comunicazione della data dell’udienza camerale, come corollario della disposta convocazione della Corte in camera di consiglio, non essendoci ancora (la notifica non è stata ancora effettuata) parti costituite, nonché per l’ultimo comma, che riguarda l’ipotesi che la Corte, già convocata in camera di consiglio, voglia disporre che la causa sia discussa in udienza pubblica.
Si tenga presente che la convocazione della Corte in camera di consiglio è istituzionalmente dovuta perché chiamata in via preliminare a pronunciarsi sull’ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione, sulla quale provvede inaudita altera parte, non essendosi ancora costituito alcun contraddittorio.
Opportunamente, quindi, l’art. 24 richiama l’art. 9 per quanto attiene alla fase successiva alla formazione del contraddittorio, potendo da questo momento in poi verificarsi una delle eventualità per una definizione del giudizio in sede camerale e non in pubblica udienza, tenendo presente che l’originaria dichiarazione di ammissibilità del ricorso non preclude una dichiarazione di segno opposto, quando, a contraddittorio integro e quindi con la possibilità che ha ormai la Corte di sentire … ogni campana e di potere emettere, cognita causa, un giudizio approfondito e definitivo sull’ammissibilità (oltre alla fondatezza), senza con questo contraddire se stessa.
Altrettanto opportuna è la prescrizione (ultimo comma) secondo la quale “la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo”, con la (forse) significativa eliminazione dal corrispondente comma ottavo dell’art. 27 delle Norme del 2004 dell’iniziale “soltanto”, quasi appunto a significare che la rinuncia potrebbe non essere l’unica causa di estinzione del giudizio.
Si anticipa che lo stesso è avvenuto per i giudizi di cui al prossimo paragrafo.

5.- I conflitti di attribuzione intersoggettivi. I primi due commi dell’art. 25 delle nuove Norme integrative riproducono il testo dei corrispondenti commi dell’art. 27 delle Norme del 2004, lasciandosi sfuggire l’occasione per eliminare l’ovvietà rappresentata dalla previsione dell’ultima parte del primo comma, secondo cui l’obbligo della notifica del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri non sussiste se ricorrente sia … quest’ultimo.
Il comma terzo elimina, rispetto al 2004, ogni dubbio dichiarando espressamente “perentorio” il termine di venti giorni assegnato al ricorrente per il deposito dell’originale del ricorso dopo la notifica. Stessa cosa al comma successivo per il termine assegnato alle parti intimate per la costituzione, con la differenza, però, che adesso il termine relativo decorre dalla scadenza di quello per il deposito.
Il richiamo (art. 25, comma quarto) delle disposizioni procedurali riguardanti i giudizi di legittimità sulle leggi promossi in via di eccezione, riguarda anche (a differenza che per i conflitti interorganici) l’art. 3, che è quindi chiamato a disciplinare anche la costituzione delle parti, ovviamente tenendo presenti le specifiche diverse prescrizioni procedurali dettate per questo tipo di ricorsi.
Nulla è, ancora una volta, detto nelle nuove Norme circa la fase e la sede di delibazione dell’eventuale domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, statale o regionale, impugnato. Il regime procedurale rimane, quindi, quello, invero assai generico e succinto, dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, a tenore del quale “ [L]’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ovvero tra Regioni, può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte”. La legge n. 131 del 2003 aveva lasciato immutata la disposizione (mentre molte altre norme della “87” sono state sostituite), aggiungendo soltanto (art. 9, comma sesto) una prescrizione transitoria dettata per procedere ad una sorta di verifica della persistenza di interesse ai ricorsi proposti prima della riforma del Titolo V Cost. e la previsione di una perenzione dei ricorsi stessi non confermati con apposita nuova richiesta di trattazione debitamente notificata alle parti costituite.
Rimane, quindi, immutato il regime come risultante dalle Norme integrative. A differenza che nei giudizi di legittimità delle leggi, nei giudizi di conflitto di attribuzione intersoggettivi, la convocazione della Corte in camera di consiglio anche per manifesta infondatezza era prevista già nelle Norme previgenti, a partire dalle modifiche apportate a quelle del 1956 (art. 27) dalle Norme varate nel 1987. In verità, non si parlava di manifesta infondatezza ma di manifesta non spettanza della competenza rivendicata dalla parte ricorrente; il che, appunto, costituisce l’oggetto del contenzioso in esame.
Rimane pure confermato che la convocazione della Corte in camera di consiglio non impedisce che la Corte stessa nella sua collegialità possa ugualmente decidere di … decidere in pubblica udienza.
Se viene presentata istanza di sospensione - il che può avvenire “in qualsiasi momento” (art. 26, comma primo, nuove Norme) - non avviene più che (in un certo senso, automaticamente) venga convocata la Corte in camera di consiglio per la delibazione della domanda cautelare, come lasciava intendere il secondo comma dell’art. 28 delle Norme precedenti del 2004. Infatti, adesso il Presidente (art. 26, comma secondo), “udito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l’urgenza di provvedere”; il che val quanto dire che la trattazione dell’istanza di sospensione potrebbe essere differita sine die se non ricorrono condizioni di urgenza e, conseguentemente, la domanda cautelare potrebbe essere destinata a rimanere senza risposta, quanto meno in quella sede preliminare che è rappresentata dalla camera di consiglio appositamente da convocare. Un differimento all’udienza di trattazione (pubblica o camerale che sia) vanificherebbe sostanzialmente l’istanza cautelare.
Se prima (Norme del 2004, art. 28) all’udienza camerale indetta per la delibazione dell’istanza di sospensione potevano partecipare i rappresentanti delle parti sol che l’avessero richiesto - come lasciava intendere il silenzio delle Norme stesse, che si limitavano a prevedere puramente e semplicemente l’audizione di essi - adesso l’audizione dei rappresentanti appare subordinata ad un preventivo assenso del Presidente manifestato nel decreto di convocazione della Corte in camera di consiglio (art. 26, comma secondo); assenso rimesso naturalmente alla discrezionalità del Presidente, essendo l’autorizzazione in parola definita “eventuale”, con riferimento non tanto alla formulazione della domanda cautelare, mentre rimane il dubbio sulla possibile esigenza del Presidente di chiarimenti verbali da parte dei rappresentanti delle parti, che potrebbero quindi essere convocati anche in assenza di una loro domanda di audizione.

6.- L’approvazione del testo delle pronunce. Sin dalle prime Norme integrative del 1956 (art. 18, comma terzo) era stato prescritto che il testo delle sentenze e delle ordinanze venisse approvato dal collegio riunito in camera di consiglio. Nelle occasioni sopra indicate avevamo avuto modo di sottolineare, da un lato, come si trattasse della manifestazione del principio di collegialità essenziale nel funzionamento della Corte e, dall’altro, come con ciò si richiedesse un particolare impegno dei giudici ben oltre il momento della deliberazione della pronuncia ed esteso anche all’approvazione del testo della decisione, a riprova della speciale importanza che riveste la motivazione delle pronunce della Corte, soprattutto quando si tratti di sentenze interpretative, in particolare di rigetto.
Un’esplicitazione ponderata del pensiero della Corte è di somma importanza, in questi casi, non solo perché tranquillizza le magistrature di ogni ordine circa la conformità a Costituzione della legge esaminata, ma anche perchè evita ingiustificati appesantimenti del lavoro della Corte con ulteriori rimessioni di questioni di legittimità costituzionale destinate ad essere respinte per manifesta infondatezza, visti i precedenti. Lo stesso dicasi, però, anche per le sentenze interpretative di accoglimento, perché il testo della pronuncia vale come parametro obbligato per i casi futuri.
Aggiungeremmo che riservare una particolare attenzione, non solo alla determinazione assunta dalla Corte alla fine del giudizio, ma anche ai motivi che l’hanno comportata, costituisce momento di particolare rilievo nelle sentenze cc.dd. additive o manipolative, trattandosi di pronunce, se non sostanzialmente introduttive di nuovo diritto obbiettivo, del quale sia utile se non necessario conoscere la genesi, certamente indicative dell’esatto ambito di applicabilità di una disposizione di legge una volta che di questa sia stata definitivamente fornita la corretta interpretazione
Ebbene, la regola sopra enunciata, ripetuta nelle Norme integrative successive sino a quelle del 2004, risultava assente dal testo delle nuove Norme, come pubblicato nella G.U. n. 261 del 7 novembre 2008, al punto che ci si era sforzati di intuire le ragioni sottostanti a quella che appariva come una voluta soppressione della corrispondente disposizione normativa.
Ogni dubbio è stato però fugato da un apposito errata-corrige (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2008; una seconda correzione si avrà nella G.U. successiva per attribuire al collegio e non al Presidente della Corte la paternità ufficiale e corretta delle nuove Norme), con il quale è stato inserito nel corpo del comma sesto dell’art. 17 (“ Le ordinanze e le sentenze … sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice relatore”) l’inciso “, il cui testo è stato approvato dal collegio in Camera di consiglio, ”.
Forse l’uso dello strumento dell’errata-corrige non è stato del tutto ortodosso, non trattandosi di un mero … erratum, ma di una omissione, di una lacuna da ovviare con un nuovo deliberato formale della Corte, a mano che, naturalmente, il verbale della seduta collegiale del 7 ottobre 2008 non abbia registrato, come formalmente approvato, anche l’inciso in parola.
Si prende atto, comunque, che nulla è cambiato in materia di approvazione del testo delle pronunce della Corte in apposita camera di consiglio.
Come nulla sembra cambiato, sempre in materia di camera di consiglio, per tutte le altre occasioni nelle quali è in quest’ultima sede che si riunisce e decide la Corte costituzionale.

 

(pubblicato il 7.1.2009)

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