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| n.11-2008 - © copyright |
TRIBUNALE DI FIRENZE - Sez. LAVORO - Sentenza 30 ottobre 2008 n. 1141
G.U. Dott. R. Bazzoffi
V. Gazerro (Avv. Marco Parducci) contro il Ministero dell’Istruzione – C.S.A. Uff. Scolastico Regionale della Toscana (Dr. F. Burgello) |
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Lavoro – Trattenimento in servizio sino al 70° anno di età - Art. 33 del D.Lgs. 223/2006 – Domanda di trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004 – Collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno – Illegittimità - Decreto dell’USR, avente valore contrattuale, con cui veniva attribuito un incarico triennale – Annullamento – Attivazione di un procedimento di II grado - Necessità
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L’art. 33 del D.Lgs. 223/2006 al comma 2 dispone : “I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta”. Ne consegue che, laddove prima dell’entrata in vigore del richiamato D.Lgs. sia stato richiesto il trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004 è illegittimo il collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno di età. Né nella specie l’amministrazione ha attivato alcun procedimento di secondo grado per l’annullamento del decreto dell’USR, avente valore contrattuale, con cui veniva attribuito un incarico triennale al ricorrente, incarico che non può essere posto nel nulla da una disciplina legale intervenuta successivamente.
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