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| n.11-2008 - © copyright |
TRIBUNALE DI VENEZIA - Sentenza 1 settembre 2008 n. 1783
G.U. Dott. G. Bertolino
Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) e la Capitaneria di Porto di Chioggia ed altra (non costituite) |
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1. Demanio e patrimonio - Domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione per appartenenza dei beni al demanio - Rapporto di locazione – Titolarità del diritto reale – Irrilevanza - Disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c. . - Va riferito solo alla p.a.
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2. Demanio e patrimonio - Beni demaniali - Possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati - Carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale –Irrilevanza nel rapporto obbligatorio - Non comporta la invalidità del contratto di locazione del bene
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1. In relazione alla domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione perché i beni che ne costituiscono oggetto sarebbero beni che fanno parte del demanio pubblico è principio consolidato che nel rapporto di locazione, trattandosi di rapporto obbligatorio, nessuna rilevanza ha la questione circa la titolarità del diritto reale, venendo in considerazione solo l’esistenza e la legittimità del rapporto obbligatorio, per cui il conduttore non può utilmente opporre al locatore che egli non ha mai avuto o ha perduto la titolarità della propria cosa. Quanto al disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c., va osservato che, allorchè esso fa riferimento all’impossibilità per i beni demaniali di costituire oggetto di diritti a favore di terzi, si riferisce unicamente alla disponibilità degli stessi da parte della p.a., la quale non può concedere a terzi il godimento dei predetti beni se non nei limiti previsti dalla legge.
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2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione. Il carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale, pur potendo risolversi in fonte di responsabilità da fatto illecito per l’autore dell’occupazione, e fatte salve ovviamente le iniziative che la p.a. ritenga di intraprendere a tutela della particolare destinazione del bene demaniale, non comporta anche la invalidità del contratto di locazione del bene, stipulato tra privati, che vincola quindi reciprocamente le parti contraenti all’adempimento delle obbligazioni assunte, trattandosi di rapporti distinti, regolati ciascuno da proprie norme.
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