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| n. 9-2008 - © copyright |
TRIBUNALE DI TORINO - Sentenza 13 maggio 2008 n. 3354
G.U. Dott.ssa Tassone
GTT s.p.a. (avv. prof. Di Chio, avv. Rostagno) c. Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino I |
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1. – Enti pubblici e privati – Società per azioni – Natura ente pubblico – Condizioni.
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2. – Enti pubblici e privati – Organismo diritto pubblico - Partecipazione totalitaria ente pubblico.
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3. – Enti pubblici e privati – Organismo diritto pubblico – Art. 53 D.Lgs. 165/01 – Assimilabilità a P.A.
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4. - Enti pubblici e privati – Organismo diritto pubblico – Sanzioni previste da art. 53 D.Lgs. 165/01 per enti pubblici economici e soggetti privati – Inapplicabilità.
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1. – La forma societaria di un soggetto non esclude la sua natura pubblica, purchè lo stesso oltre ad essere munito di personalità giuridica, soddisfi bisogni generali aventi carattere non industriale e commerciale e sia partecipato al 100% da un ente pubblico.
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2. - GTT s.p.a. possiede i requisiti propri per essere definita organismo di diritto pubblico, essendo considerata, per la gestione del trasporto pubblico locale, longa manus del Comune da cui è partecipata al 100%.
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3. - GTT può essere considerata pubblica amministrazione in senso sostanziale e in quanto tale rientra nell’ambito delle previsioni dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 riferite alle pubbliche amministrazioni.
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4. - GTT non è quindi destinataria delle sanzioni previste dall’art. 6 comma 1 D.L. 79/1997 e s.m.i., richiamato dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001 per gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che conferiscono incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, o che non provvedono a comunicare alle amministrazioni i compensi erogati.
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